Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20047 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25599-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1111/2019 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 05/07/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 18.7.2013 la RAGIONE_SOCIALE interponeva opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione n. 793/2013, con la quale le era stata contestata la violazione dell’art. 3 della legge n. 898 del 1986 ed irrogata la sanzione di € 118.961,00 a fronte della indebita percezione di contributi comunitari sulla campagna olearia 2004-2005. Il fatto contestato alla società ricorrente era, in sintesi, di aver dichiarato un quantitativo di litri d’olio prodotti e di ore di manodopera impiagate per la raccolta RAGIONE_SOCIALE olive superiori al reale.
Con sentenza n. 2082/2016 il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione.
Con la sentenza impugnata, n. 1111/2019, la Corte di Appello di Lecce, dopo aver ammesso una C.T.U. per la verifica della congruità dei dati indicati dalla società, rigettava il gravame da quest’ultima proposto avverso la decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, al quale resiste con controricorso la società ricorrente principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, che va esaminato prima di quello principale poiché con esso si denunzia un vizio di carattere processuale, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost., 101, 144, 171, 194, 290, 291 e 294
c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe potuto tener conto RAGIONE_SOCIALE risultanze della C.T.U. svolta in secondo grado, in quanto essa era stata espletata in base ad una ordinanza ammissiva dell’8.6.2017, antecedente all’udienza del 27.6.2019, in esito alla quale la Corte distrettuale aveva disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale dunque si era costituita in giudizio successivamente.
La censura è inammissibile.
Il RAGIONE_SOCIALE, che dalla sentenza impugnata risulta essere rimasto contumace in seconde cure, non deduce di aver tempestivamente contestato lo svolgimento della consulenza tecnica in sua assenza, e pertanto il vizio oggi denunciato, che integra una ipotesi di nullità della C.T.U., deve intendersi superato e sanato, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui ‘ Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell’art.157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza -nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito’ (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n.4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv. 649414).
Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo la società RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare i risultati dalla C.T.U. ammessa ed espletata in seconde cure, dalla quale era emersa la conferma della congruità dei valori indicati dalla società ricorrente nella sua domanda di concessione del contributo finanziario comunitario per la campagna olearia 2004-2005.
La censura è infondata.
Dalla sentenza risulta che la Corte di Appello, dopo aver ammesso una C.T.U. sul rendimento agronomico della produzione olivaria della società ricorrente relativa all’annualità 2004 -2005, ha esaminato le conclusioni di detto accertamento tecnico, ponendole in correlazione con quanto emergente dal verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo, ed ha ritenuto, all’esito di una valutazione di fatto, più attendibili le risultanze del predetto verbale, alla luce della loro maggiore puntualità e specificità. Trattasi di valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, che il ricorrente attinge proponendone una differente lettura, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo RAGIONE_SOCIALE prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALE risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).
Con il secondo motivo, la ricorrente principale denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe tralasciato di considerare che il quantitativo di litri d’olio ricavati dalla campagna olearia 2003-2004 era di gran lunga superiore a quello ricavato dalla campagna olearia 20042005, oggetto dell’ordinanza -ingiunzione impugnata, e che il numero di braccianti utilizzati per la raccolta nella predetta annualità corrispondeva a quello ritenuto congruo per le successive campagne olearie, fino al 2009 incluso.
La censura è inammissibile, in quanto attinge la valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALE prove operata dal giudice di merito. Valgono, al riguardo, le considerazioni già esposte in relazione al primo motivo del ricorso principale.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda