Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28946 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8794/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con procura in atti.
-RICORRENTI- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende con procura in atti.
-CONTRORICORRENTI-
CIMINELLI NOME, COGNOME NOME.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1228/2021 depositata il 24/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto al Tribunale di Castrovillari di accertare l’ esistenza di una servitù di passaggio sulla stradina ricadente nella proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confinante con il complesso immobiliare degli attori, lamentando che questi ultimi avevano realizzato opere che impedivano l’esercizio del transito.
In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere illegittime.
Nel giudizio di appello è deceduto NOME COGNOME e il giudizio, dichiarato interrotto, è stato riassunto nei confronti di NOME COGNOME.
All’esito il giudice distrettuale ha riformato la decisione, ritenendo che la strada asservita non ricadesse nella proprietà dei convenuti.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria; NOME COGNOME e COGNOME NOME resistono con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando l a manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.
Su istanza del ricorrente, che ha chiesto la decisione, il Presidente ha fissato l’udienza in camera di consiglio .
L’eccezione di inammissibilità del controricorso per irregolarità della procura è infondata: il mandato è redatto su foglio congiunto allo scritto difensivo ed è stato conferito in data successiva alla sentenza impugnata, di cui fa esplicita menzione, essendo
soddisfatti i requisiti di specialità richiesti per il giudizio di cassazione (Cass. 35466/2020).
A seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla legge n. 141 del 1997, detto requisito è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, che fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere (Cass. s.u. 36057/2022; Cass. s.u 2075/2024).
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, per non aver la sentenza tenuto conto della documentazione tecnico-catastale e delle diverse perizie espletate in corso di giudizio da cui emergeva l’esatta ubicazione della strada all’interno della proprietà dei convenuti, in contrasto con l’ultima relazione di c.t .u. valorizzata dalla Corte di merito.
Il motivo è inammissibile.
Nulla espone il ricorso riguardo agli elementi probatori e agli accertamenti svolti dai primi due c.t.u., né appaiono illustrati i punti dirimenti e gli errori in cui sarebbe incorso il terzo consulente, il cui elaborato è alla base delle decisione impugnata, essendo la censura del tutto carente di specificità.
Quando è denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla
consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Cass. 23466/2024; Cass. 19958/2023; Cass. 8567/2023; Cass. 5885/2021; Cass. 27012/2020; Cass. 8383/1999; Cass. 10972/1994).
L’omesso e same difatti decisivi è comunque insussistente avendo la sentenza ritenuto non correttamente elaborato il rilievo planimetrico effettuato dai precedenti consulenti per allineamento, spiegando che non erano stati correttamente rappresentati né il frazionamento dell’epoca, né la posizione il tracciato preesistente, poiché la traslazione della strada di circa ml. 4 era il frutto di un’errata utilizzazione della visura catastale, essendo invece corretta la descrizione dello stato di fatto risultante dall’atto di vendita e il posizionamento del tracciato al di fuori della proprietà dei convenuti.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1176 c.c., 196 c.p.c., censurando la mancata rinnovazione della richiesta di consulenza tecnica e la mancata sostituzione del c.t.u. per gravi motivi.
Il motivo è inammissibile.
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 10972/1994; id. 8355/2007; id. 21548/2016).
La consulenza resta mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e ogni determinazione in proposito non può essere sindacato quando, come nel caso in esame, gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza siano stati tratti dalle risultanze probatorie ritenute esaurienti dal giudice (Cass. 9004/2020; Cass. 7332/2019; Cass. 21467/2017; Cass. 8200/1998; Cass. 10972/1994).
Lo stesso potere di sostituzione del c.t.u. per gravi motivi a norma dell’art. 196 del codice di rito, compete esclusivamente al giudice di merito e il suo mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità.
5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la Corte abbia tenuto conto della scrittura privata di vendita del suolo, che poteva valorizzarsi quale mero indizio provenendo da terzi estranei al giudizio.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che l a violazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può essere prospettata in cassazione ove si alleghi che il giudice, nell’esaminare una prova, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, o quando il giudice abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, restando esclusa la possibilità di contestare direttamente -da tale prospettiva – le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. su 20867/2020; Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007).
Per ritenere violato l’art. 115 c.p.c. occorre invece che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio allorquando il giudice non sia depositario di poteri officiosi di indagine, non potendosi invocare nessuna delle
due disposizioni ove si intenda, come nella specie, contestare il modo in cui siano state valutate le prove.
Nessuna di tali ipotesi si configura nel caso in esame.
L’esame del titolo di acquisito in cui era descritto lo stato di fatto appare, invece, valorizzato unitamente alle risultanze delle mappe catastali, alle deposizioni dei testi e ai rogiti successivi, mediante una valutazione complessiva del materiale probatorio che risulta incensurabile.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, ma che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. 7121/2024; Cass. 21554/2020; Cass. 6650/2020, n. 6650; Cass. su 15169/2010; Cass., 23155/2014; Cass., 76/2010; Cass., 19354/2005).
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.000,0,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda