Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4177 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16187-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall ‘RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 799/2018 della Corte d ‘ appello di Roma, depositata il 06/03/2018 R.G.N. 2210/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME , dirigente di seconda fascia dell’RAGIONE_SOCIALE, e disposto l’annullamento della valutazione definitiva di cui alla scheda SI.VA.D. del 7 gennaio 2013, anno di valutazione 2010, relativa al predetto dirigente, dichiarando il diritto di
R.G.N. 16187/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
quest’ultimo ad essere valutato, per lo stesso anno, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, definito nel rispetto RAGIONE_SOCIALE direttive della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), in attuazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
per quanto qui rileva, la Corte territoriale, nel premettere l ‘illustrazione dell a disciplina di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 in attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, ha richiamato l’iter processuale svoltosi in sede amministrativa e richiamato nel gravame, dal quale emergeva che:
-il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, investito dell’appello proposto dalla Dirpubblica avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Lazio in ordine all’adozione da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE del nuovo sistema di valutazione, con sentenza n. 4713 del 29 settembre 2015, ha ritenuto che l’amministrazione si fosse resa inadempiente agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 150 del 2009 ed ha ordinato all’RAGIONE_SOCIALE di provvedere all’adozione del predetto piano nel termine di 180 giorni, sul presupposto dell’insussistenza di un effetto sospensivo dell’art. 57, comma 21, del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, osservando che dall’entrata in vigore della invocata disposizione erano «trascorsi ben cinque anni e l’ulteriore procrastinarsi della mancata adozione del Sistema e del Piano RAGIONE_SOCIALE performance, in attesa della emanazione del d.p.c.m., non trova più ragionevole giustificazione»; -nella perdurante inerzia dell’amministrazione, il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, adito per la nomina di un commissario ad acta , ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente Federazione, avendo il giudice amministrativo ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE si fosse dotata del nuovo sistema con atto direttoriale del 30 dicembre 2010, al quale avevano fatto seguito ulteriori attività di aggiornamento, mentre i piani triennali di performance risultanti dai siti internet erano stati adottati a partire dal 2010 (sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE in data 24 novembre 2017);
2.1. nondimeno -ha proseguito la Corte d’appello -sebbene dalla pronuncia del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE del 2017 emergesse che l’amministrazione si fosse adeguata alla nuova normativa, assolvendo all’obbligo imposto con la sentenza del 2015, nell’ambito del giudizio azionato dal dirigente occorreva verificare in concreto l’effettività di tale adeguamento, avuto riguardo alla specifica posizione RAGIONE_SOCIALE NOME, considerato che l’avvenuto superamento dell’inerzia procedimentale costituiva l’unico e limitato oggetto della valutazione demandata al giudice amministrativo, ma non impediva (ed anzi postulava, secondo quanto affermato dagli stessi giudici amministrativi nell’ipotizzare un provvedimento esplicito « anche non satisfattivo dell’interesse fatto valere») che il giudice ordinario, adito in sede di accertamento dell’inadempienza della p.a. e RAGIONE_SOCIALE conseguenze risarcitorie, «possa scrutinare nel merito pienezza ed effettività della tutela offerta dall’atto amministrativo espressamente adottato »;
2.2. tanto premesso, nella sentenza impugnata si assume che l’atto direttoriale del 30 dicembre 2010 non fosse funzionale all’adozione del sistema valutativo imposto dal d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto, in buona sostanza, richiamava la valutazione di performance già in essere secondo il precedente sistema, non risultando coinvolto l’ RAGIONE_SOCIALE -pure formalmente nominato -nel processo di realizzazione del nuovo sistema perché allo stesso era stato meramente comunicato, senza alcuna effettiva partecipazione, il documento di valutazione, che, peraltro, era relativo solo all’organizzazione complessiva dell’amministrazione e non a quella individuale; risultava, altresì, carente il piano triennale (circostanza non contestata dall’am ministrazione), il cui contenuto era invece analiticamente previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009 ; infine, neppure risultavano istituite le forme di conciliazione, tanto che lo NOME aveva dovuto fare ricorso direttamente il ricorso in via giudiziale. Tali carenze, secondo la Corte territoriale, rivestivano carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze svolte dal
dirigente nel merito della valutazione, comportando l’accoglimento della domanda originariamente proposta;
3. a vverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, cui resiste lo RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ritenuto che :
1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 30, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello, nonostante abbia dato atto de ll’esito del procedimento amministrativo, ha violato le norme indicate nel mancare di considerare che, come emergeva dalla sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE aveva adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance , procedendo ad un inammissibile sindacato nel merito dell’adeguamento effettuato dall’amministrazione e del piano adottato;
1.1. il motivo è infondato.
Infatti, come puntualmente riportato nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ricostruito il complessivo iter processuale svoltosi in sede amministrativa, sottolineando come la sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE emessa nel 2017, invocata dall’amministrazione a sostegno dell’adozione del nuovo sistema di valutazione imposto dal d.lgs. n. 150 del 2009, si attenesse al rilievo formale dell ‘avvenuto superamento dell’inerzia procedimentale, osservando che l’adozione del provvedimento esplicito («anche non satisfattivo dell’interesse fatto valere») determinava l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (originaria o sopravvenuta, a seconda del momento di intervento del provvedimento rispetto all’epoca di proposizione del ricorso), lasciando impregiudicata ed oggetto del presente giudizio la valutazione circa l’effettività dell’adempimento, in riferimento alla specifica posizione del l’odierno controricorrente.
Ciò posto, non è configurabile la denunciata violazione di legge per l’assorbente considerazione che, in base alla precedente decisione del
Consiglio di RAGIONE_SOCIALE del 2015 -il cui contenuto è ampiamente riportato nella sentenza impugnata, in difetto di qualsivoglia contestazione in proposito da parte dell’amministrazione ricorrente , è pacifico che, alla data di emissione della predetta pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE non si fosse ancora adeguata al nuovo sistema di valutazione, e ciononostante, come osservato dai giudici amministrativi, fossero trascorsi ben cinque anni dall’entrata in vigore dell’art. 57, comma 21, del d.lgs. n. 235 del 2010, sicché l’ulteriore procrastinarsi della mancata adozione del sistema e del piano RAGIONE_SOCIALE performance , in attesa della emanazione del d.p.c.m., non poteva trovare più ragionevole giustificazione, tanto da comportare l’ordine giudiziale rivolto all’RAGIONE_SOCIALE di provvedere all’adozione del predetto piano nel termine di 180 giorni. Tale aspetto, pertanto, riveste carattere decisivo rispetto ad ogni altra considerazione svolta in ordine alla verifica di effettività dell’adeguamento, considerato che, rispetto all’anno di valutazione in contestazione (2010), l’amministrazione era stata sostanzialmente costituita in mora per l’accertato inadempimento in sede giudiziale amministrativa, con conseguente fondatezza, nel suo nucleo essenziale, della doglianza espressa dal dirigente e della domanda proposta, correggendosi (in parte) la motivazione addotta sul punto dalla Corte di merito ( fra molte Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2731); 2. con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella parte in cui afferma che il documento trasmesso all’O.I.V. fa esclusivo riferimento alla valutazione organizzativa complessiva dell’amministrazione e non a quella individuale, affermazione in contrasto con la nota del 29 dicembre 2010, con cui l’RAGIONE_SOCIALE trasmetteva al l’O .I.V. il documento in questione, i cui capitoli 16 e 17 concernono proprio la valutazione individuale;
2.1. il motivo si rivela inammissibile, in quanto, alla luce RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse in riferimento al primo motivo, la doglianza risulta priva del carattere della decisività, in termini di idoneità ad invalidare
il fondamento della ratio decidendi addotta (fra molte, Cass. Sez. 3, 26/06/2018, n. 16812);
3. con il terzo motivo si prospetta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento all’omessa considerazione del piano triennale RAGIONE_SOCIALE performance , erroneamente ritenuto mancante, pur avendo la Corte d’appello richiamato espressamente la sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, che ha accertato l’avvenuta adozione del piano da parte dell’RAGIONE_SOCIALE a partire dal 2010 ; 3.1. il motivo, come già osservato per il secondo motivo, si rivela inammissibile, in quanto, alla luce RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse in riferimento al primo motivo, la doglianza risulta priva del carattere
della decisività;
c onclusivamente, il ricorso va rigettato;
5. non può darsi luogo alla condanna dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in assenza di prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso, non essendo stato rinvenuto agli atti, neppure in copia, l’avviso di ricevimento della notifica del controricorso, eseguita in proprio dal difensore ex lege 21 gennaio 1994, n. 53, con spedizione di raccomandata a mezzo del servizio postale, considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; con la conseguenza che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (fra molte, con principio affermato in riferimento alla notifica del ricorso,
estensibile alla notifica del controricorso, Cass. Sez. 6-5, 27/10/2017, n. 25552);
non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, che non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/01/2024