Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27457 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 27457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38069/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in INDIRIZZO
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Ripartizione RAGIONE_SOCIALE Unico Amministrazione – Procedimento
R.G.N. 38069/2019
Ud. 09/10/2024 CC
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che
lo rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO MILANO n. 799/2019 depositata il 11/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 799/2019, pubblicata in data 11 giugno 2019, la Corte d’appello di Milano nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia degli appellati NOME COGNOME ed altri -ha accolto solo parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 203/2016, riformando quest’ultima solo in relazione alla quantificazione delle spese di lite dovute dal medesimo appellante alle parti costituite in prime cure, ma confermando nel merito la decisione del Tribunale.
Con due distinti ricorsi, poi riuniti, NOME COGNOME -dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE di
Lodi – aveva adito il Tribunale di Lodi, domandando, con il primo, in via principale, l’accertamento dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE procedura di ripartizione del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2012 per essere state omesse sia la redazione RAGIONE_SOCIALE scheda individuale sia la condivisione RAGIONE_SOCIALE valutazione con il precedente dirigente e, in subordine, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE performance individuale per l’anno 2012 nonché l’accertamento del diritto del ricorrente ad una nuova valutazione dell’attività svolta nel 2012 con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito dal ricorrente; con il secondo, in via principale, l’accertamento dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE procedura di ripartizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2013 per essere stata effettuata la valutazione utile al riparto del F.U.A. in sostituzione dei soggetti competenti ex art. 4, commi 3 e 4, D.M. 971/2013 e, in subordine, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE performance individuale per l’anno 2013 nonché l’accertamento del diritto del ricorrente ad una nuova valutazione dell’attività svolta nel 2013, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Lodi, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dipendenti con cui era stato ripartito il F.U.A. e riuniti i procedimenti, aveva respinto la domanda, gravando il ricorrente delle spese nei confronti sia del RAGIONE_SOCIALE sia di coloro tra i terzi chiamati che si erano costituiti.
Il gravame di NOME COGNOME è stato disatteso nel merito dalla Corte d’appello di Milano, la quale, in relazione ai motivi di appello, ha osservato che:
-con riferimento all’anno 2012 non operava alcuna previsione che imponesse l’obbligo di redigere una scheda di valutazione, tale obbligo non essendo desumibile dal
D.M. n. 971/2013, il cui art. 3 prevedeva la predisposizione di una scheda di valutazione per il solo personale dirigenziale e risultando peraltro che i punteggi assegnati ai vari dipendenti erano stati comunque registrati su supporto digitale nel rispetto degli obblighi di trasparenza e buona fede;
-la valutazione per l’anno 2012 era stata operata dal dirigente in carica sia al 31 dicembre 2012 sia al settembre 2014 (momento RAGIONE_SOCIALE valutazione), risultando quindi rispettato il D.M. n. 971/2013, senza che vi fosse necessità di acquisire il parere del dirigente precedentemente in carica;
-la valutazione per l’anno 2013 era stata operata dal dirigente in carica nel 2015 (momento RAGIONE_SOCIALE valutazione), regolarmente acquisendo il parere del dirigente precedentemente in carica e senza violazione delle competenze;
-le contestazioni concernenti le singole valutazioni, anche per l’assenza di specificità e di adeguate prove, non avevano evidenziato alcuna violazione dei parametri di correttezza e buona fede.
La Corte territoriale ha invece accolto il motivo di appello concernente il criterio di liquidazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, avendo il Tribunale proceduto alla liquidazione sulla base di un valore indeterminabile RAGIONE_SOCIALE controversia, sebbene il ricorrente avesse espressamente limitato la domanda entro gli € 5.200,00.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, ricorre NOME COGNOME NOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE oggi RAGIONE_SOCIALE e DEL RAGIONE_SOCIALE.
Sono rimasti intimati NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ‘e delle direttive RAGIONE_SOCIALE CiVIT richiamate dal citato comma 2, con particolare riferimento a quelle contenute nella delibera n. 1/2012′ .
Argomenta il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente limitato la propria valutazione al D.M. n. 921/2013, omettendo di considerare sia l’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 150/2009 sia le direttive contenute nella delibera n. 1/2012 RAGIONE_SOCIALE CiVIT -aventi carattere integrativo dello stesso D. Lgs. n. 150/2009 -laddove da tali fonti emergerebbe la prescrizione di requisiti di forma e di contenuto dell’atto di valutazione RAGIONE_SOCIALE performance individuale dei dipendenti pubblici anche se privi di funzioni dirigenziali.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso -in via subordinata rispetto al primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la
violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Il motivo censura l’affermazione contenuta nella decisione impugnata -per cui, in sede di deposizione testimoniale, il Dirigente dell’ URAGIONE_SOCIALE di Lodi avrebbe mostrato al ricorrente su un computer i vari punteggi assegnati, ed avrebbe quindi ‘effettuato la valutazione dei dipendenti mediante atti scritti (in formato digitale)’ .
Argomenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe violato gli artt. 20 e 21, D. Lgs. n. 82/2005, attribuendo la valenza di documento digitale ad un mero file privo dei requisiti di legge.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione ‘delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. c.c. nell’interpretazione del punto 3. dell’art. 2) del contratto integrativo decentrato di sede, sottoscritto il 22 gennaio 2015 presso l’U.S.T. di Lodi dai rappresentanti dell’Amministrazione e dai rappresentanti sindacali, relativo alla competenza a eseguire la valutazione RAGIONE_SOCIALE performance dei dipendenti ai fini RAGIONE_SOCIALE ripartizione d el F.U.A. del 2013′ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe violato i criteri di interpretazione del contratto individuando quale dirigente competente per la formulazione RAGIONE_SOCIALE valutazione il Dirigente di II fascia solo successivamente entrato in servizio, laddove una corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre la Corte ad affermare la competenza del Dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, non essendovi a Lodi un Dirigente di prima fascia.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., deduce alternativamente la violazione o falsa applicazione:
-dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c. ‘in ordine alla decisione sul motivo di appello concernente le spese di primo grado’ ;
-dell’art. 112 c.p.c., ‘per omessa pronuncia sulla censura relativa alla compensazione delle spese di primo grado’ .
Premette il ricorrente di avere formulato, in relazione alla statuizione sulle spese di lite assunta dal giudice di prime cure, una duplice censura: la prima concernente l’omessa compensazione delle spese medesime in virtù RAGIONE_SOCIALE sussistenza di gravi ragioni; la seconda relativa alla quantificazione delle spese medesime in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE controversia.
Poiché la Corte d’appello risulta avere esaminato ed accolto -solo tale secondo profilo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale, alternativamente:
-o ha implicitamente disatteso la prima censura, ma ha assunto a questo punto una motivazione insanabilmente contraddittoria, in quanto da un lato ha escluso la sussistenza dei gravi motivi per disporre la compensazione in primo grado e, dall’altro, ha invece ritenuto la sussistenza dei motivi medesimi in relazione al giudizio di appello;
-oppure ha omesso di esaminare e statuire sulla prima censura.
Questa Corte deve rilevare preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nei cui confronti non risulta essere stato notificato il ricorso, sebbene gli stessi siano stati dichiarati litisconsorti necessari e sebbene lo stesso ricorso contenga almeno un motivo -quello concernente la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado – che pertiene anche a quelli tra i litisconsorti che si erano costituiti nel giudizio di prime cure.
Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Occorre, rilevare, in primo luogo, che il ricorrente viene a dedurre quello che verrebbe a costituire un vizio meramente formale, senza tuttavia concretamente dedurre che tale ipotetico vizio si sia tradotto in un vulnus per la mancanza RAGIONE_SOCIALE scheda di valutazione, e ciò a
maggior ragione nel momento in cui, in realtà, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello ha comunque concluso e su ciò si tornerà anche in sede di valutazione del secondo motivo di ricorso -che nel concreto la performance dei singoli dipendenti era stata oggetto di concreta valutazione comparata, in tal modo rispettando i canoni di trasparenza e correttezza.
Al di là di questa considerazione preliminare, tuttavia, emerge un ulteriore motivo di infondatezza del ricorso.
Premesso, infatti, che -come riconosciuto anche dal ricorrente -la Delibera CiVIT n. 1/2012 (di cui viene invocato in particolare il punto 4.2.2) veniva a dettare delle linee-guida – risolutivo essendo non il sistema formale di valutazione in sé ma il fatto che comunque si procedesse ad una valutazione comparata RAGIONE_SOCIALE performance individuale -si deve osservare che non emerge dalla Delibera in questione che fosse obbligo dell’Amministrazione procedere alla predisposizione di una scheda scritta, al punto che, almeno apparentemente, lo stesso motivo di ricorso risulta limitato (pag. 10, primo capoverso) al profilo RAGIONE_SOCIALE necessità o meno di predisporre una scheda individuale.
È, allora, da ritenere che la Corte d’appello di Milano, sia pervenuta a corrette conclusioni, nel momento in cui è venuta a distinguere la posizione dei dirigenti dalla posizione del personale privo di qualifica direttiva e pertanto: ha ritenuto sussistente l’obbligo di predisposizione di una scheda scritta solo per il personale dirigenziale; ha concluso, invece, che per il restante personale la valutazione -pur se dovuta (e non esclusa, come sembra opinare il ricorrente, non correttamente interpretando la motivazione) -doveva avvenire rispettando in linea generale i principi di trasparenza e buona fede; ha proceduto, infine, ad una valutazione in fatto c irca l’avvenuto rispetto
nel concreto dei medesimi principi, con esclusione di una concreta lesione RAGIONE_SOCIALE posizione del ricorrente.
In conclusione, è da ritenere che le previsioni invocate dal ricorrente imponessero di procedere alla valutazione RAGIONE_SOCIALE performance individuale secondo canoni di trasparenza e buona fede -come affermato nella decisione impugnata -ma non comportassero obbligatoriamente la predisposizione di una scheda scritta, da ciò derivando che a rilevare, ai fini dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, sarebbe stato non un mero vizio formale -nella specie peraltro escluso -ma la violazione delle regole di buona fede e trasparenza tradottasi in un concreto vulnus ai diritti del ricorrente, da ciò derivando la infondatezza del motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Lo stesso, infatti, non coglie la ratio effettiva RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, sul punto controverso.
Quest’ultima, infatti, al di là del termine ‘documento’ utilizzato in un punto RAGIONE_SOCIALE motivazione, non è venuta ad affermare che il file mostrato da uno dei testi nel corso dell’istruttoria costituiva un vero e proprio documento, ma ha ritenuto che il contenuto RAGIONE_SOCIALE deposizione testimoniale nel suo complesso -ed in particolare la conferma del fatto che vi era stata una registrazione comparata dei punteggi di performance -veniva a costituire prova del fatto che l’attribuzione dei punteggi medesimi era comunque avvenuta e -al di là del dato formale – non era stata operata violando i canoni di buona fede e correttezza, valorizzando la circostanza RAGIONE_SOCIALE registrazione su file solo come conferma del fatto che si era proceduto ad una valutazione comparativa che era stata anche rappresentata al ricorrente, rendendolo in tal modo partecipe.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Premesso che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L – Sentenza n. 10745 del 04/04/2022), occorre rammentare che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
Nel caso di specie, il motivo, pur diffondendosi in una serie di considerazioni ermeneutiche, si limita, nel concreto, ad opporre una propria interpretazione del contratto integrativo decentrato a quella
seguita invece dalla Corte territoriale, senza tuttavia riuscire nel concreto a dimostrare che tale ultimo approdo interpretativo -per quanto non esclusivo e privo di alternative -sia il frutto di una violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 segg. c.c. o si venga a basare su argomentazioni illogiche od insufficienti.
6. Il quarto motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.
Premesso che questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando -come nel caso in esame – la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018), si deve osservare che ogni forma di censura alla decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di disporre la compensazione le spese del grado di appello confermando invece la condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese del primo grado – risulta preclusa dal principio costantemente affermato da questa Corte per cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017)
7. Il ricorso deve quindi essere respinto.
La novità delle questioni sollevate con il primo motivo giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione