Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31953 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22984/20222 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
–
contro
ricorrente – per la cassazione della sentenza n. 775/2022 della CORTE d’APPELLO di Salerno pubblicata il 16.6.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29.4.2025 dal AVV_NOTAIO.
Responsabilità civile -Interruzione nell’erogazione di energia elettrica -Prova del danno Insussistenza
ad. 29.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 50/2020, pubblicata il 29.1.2020, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e condannava quest’ultima al pagamento dell’importo di euro 21.633,11 a titolo di risarcimento del danno a seguito di due interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica verificatesi l’11.2.2013 (dalle ore 11,30 alle ore 20,30) e il 3.9.2013 (dalle ore 14.30 alle ore 19,30).
L’attrice, dopo aver premesso di svolgere attività produzione di matrici per stampa con impianti di produzione a ciclo continuo, aveva dedotto che in occasione delle due interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, avvenute senza preavviso, aveva dovuto riavviare i macchinari e rottamare la merce in corso di lavorazione. A causa delle interruzioni aveva subito un danno patrimoniale di euro 34.288,00, di cui euro 13.328,00 quale costo del personale rimasto inattivo ed euro 20.960 per perdita di produzione e costi di struttura.
La convenuta si costituiva e contestava la domanda svolta, deducendo che le interruzioni erano dovute a cause non imputabili e che comunque aveva prontamente ripristinato il servizio. In ogni caso, dato il tipo di produzione svolta dall’attrice, sarebbe s tato suo onere dotarsi di un sistema autonomo di generazione o di stabilizzazione dell’energia elettrica.
La Corte d’Appello di Salerno con sentenza pubblicata il 16.6.2022 accoglieva l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda svolta, onerando l’appellata delle spese del doppio grado.
Affermava la corte di merito che, sebbene la vicenda oggetto di causa dovesse inquadrarsi nell’ambito della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., poiché il contratto di somministrazione facente capo all’appellata intercorreva con RAGIONE_SOCIALE, e pur non ricorrendo prova del caso fortuito, la domanda attorea fosse da rigettarsi in quanto infondata per difetto di
prova in ordine ai danni lamentati ‘quale insieme delle conseguenze patrimoniali o non patrimoniali’.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ.
Le parti non hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per travisamento della prova testimoniale in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.
Si duole essere la sentenza viziata da errore percettivo, essendo stato provato ( anche a mezzo di testi ) che l’interruzione nella somministrazione dell’energia elettrica ha cagionato l’interruzione dell’attività produttiva dell’azienda, e che i sessanta dipendenti sono rimasti in azienda in attesa del ripristino della relativa erogazione, senza che la loro busta paga sia stata decurtata, ma di non poter quantificare i danni subiti dalla società.
Lamenta che i testi hanno riferito del fermo dell’attività produttiva e della forzato inutilizzazione dei lavoratori e della struttura aziendale per tutta la durata dell’interruzione, ma, diversamente da quanto affermato dalla corte, hanno esposto di non poter riferire in merito all’entità dei danni conseguenza sul piano economico.
Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Lamenta la ricorrente che la corte d’appello, dopo essere incorsa nel travisamento della prova testimoniale, ha omesso l’esame del fatto decisivo (danno conseguenza), la cui esistenza emergeva dagli atti ed era stato oggetto di discussione: ‘il fermo dell’attività produttiva con mancato utilizzo dell’azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si protrassero le
interruzioni della fornitura di energia elettrica’. L’omessa valutazione del fatto, come risultante dalla corretta e completa lettura delle dichiarazioni dei testi, ha indotto la corte territoriale a escludere che fosse emersa la prova delle conseguenze economiche negative, giungendo ad affermare che i testi avevano riferito dell’interruzione dell’energia e non ‘sulle conseguenze dannose concretamente subite da RAGIONE_SOCIALE‘.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Deve essere esclusa la sussistenza del lamentato travisamento della prova alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale’ (Cass., Sez. Un., 5 aprile 2024, n. 5792).
La ricorrente, infatti, pur lamentando formalmente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., prospetta un vizio che, nemmeno secondo quanto enunciato dalle Sezioni Unite, si sarebbe potuto far valere ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., poiché con esso si porta all’attenzione di questa Corte non una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio. Infatti, la ricorrente si duole del travisamento della prova testimoniale, ma ascrive alla Corte d’appello il mancato compiuto esame delle dichiarazioni dei testi per aver escluso che fosse emersa la prova in ordine alle conseguenze economiche delle accertate interruzioni, poiché
‘ella fattispecie sussiste palese contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dalla corte territoriale la quale non ha integralmente esaminato le deposizioni testimoniali omettendo di leggere i passi evidenziati …’ ( v. pagina 8 del ricorso, secondo capoverso).
Il motivo non verte sul travisamento del fatto probatorio in sé, ossia sul significante, ma attiene alla valutazione del suo contenuto e, quindi, alla verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto probatorio, assumendo come erronea la st atuizione della Corte d’appello in ordine alle ‘conseguenze dannose concretamente subite dalla RAGIONE_SOCIALE‘, poiché i testi hanno ricordato quanto occorso in occasione dell’interruzione dell’energia elettrica, pur non potendo riferire in ordine all’ent ità dei danni conseguenza.
Con la seconda doglianza la ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di merito il fatto decisivo del danno conseguenza, la cui esistenza emergeva dagli atti e oggetto di discussione fra le parti: ‘il fermo dell’attività produttiva con mancat o utilizzo dell’azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si protrassero le interruzioni della fornitura di energia elettrica’. In altri termini, la ricorrente censura la sentenza della corte per il mancato esame del fatto (conseguenze dell’ evento di danno) come emerso, concordemente, dalle dichiarazioni dei testi.
La censura deve essere considerata solo nella sua dimensione fattuale in relazione alla discussione tra le parti, sfrondandola dai risvolti connessi alla valutazione degli elementi di prova, in quanto estranei al paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5 , cod. proc. civ.
La ricorrente, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366, comma primo, n. 6), cod. proc. civ., ha provveduto all’indicazione del fatto storico, il cui esame è stato omesso, del dato, testuale (emergente dalla sentenza) ed extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulta l’esistenza, del come e del quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e, da ultimo, della decisività del fatto stesso (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053/8054).
La Corte d’appello ha affermato: ‘è carente la prova del danno, quale insieme delle conseguenze patrimoniali o non patrimoniali dell’evento lesivo subite dalla vittima, nel caso di specie non acquisita agli atti del processo … L’effetto economico negativo che si traduce in tutte le diminuzioni patrimoniali che si producono in capo alla RAGIONE_SOCIALE non veniva individuato dalle stesse dichiarazioni dei testi. I testi attorei hanno riferito sul fatto della intervenuta interruzione di energia e non sulle conseguenze dannose concretamente subite dalla RAGIONE_SOCIALE Il teste COGNOME NOMENOME responsabile della manutenzione della società RAGIONE_SOCIALE, ha confermato le interruzioni dell’attività produttiva a causa della mancanza di ene rgia elettrica e, contestualmente affermava: «nulla posso dire in ordine ai danni subiti dalla società». Inoltre, il teste COGNOME NOMENOME addetto della società di RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di incisore grafico, ha confermato le diverse interruzioni di energia non riuscendo, però, a quantificare i danni economici subiti dalla società. Dichiarava successivamente che «la busta paga non subiva variazioni in diminuzione ovvero nulla ci è stato decurtato»’ (da pagina 4, riga 20, a pagina 5, riga 12′.
Sulla base delle riferite dichiarazioni dei testi, la Corte d’appello ha escluso l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’appellata, essendo essa onerata della dimostrazione del danno ‘quale conseguenza causale della interruzione dell’energia elettrica’. Prova, quest’ultima, costituente il presupposto per qualsiasi ulteriore attività istruttoria, compreso il ricorso alla C.T.U.
Sennonché, così argomentando la corte di merito ha confuso i temi della prova dell’ an del danno, emerso come pacificamente sussistente in ragione del prolungato fermo dell’attività dell’azienda ( che aveva all’epoca 60 dipendenti ), con la prova del quantum debeatur , così incorrendo nell’omesso esame delle conseguenze del danno, la cui valutazione si avrebbe dovuto invero effettuare alla stregua dell’art. 1226 cod. civ.
6.1. L’art. 1226 cod. civ. in tema di valutazione equitativa del danno, prevede che ‘Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa’.
Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ. nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nelle quali, quando il danno patrimoniale è certo, non è possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso. L’equità ivi richiamata costituisce un criterio sussidiario e, pertanto, residuale, che, come osservato in dottrina, ha ‘il significato di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno: la valutazione equitativa è, precisamente, un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo’.
È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazione equitativa dei danni è dall’art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti come particolarmente difficoltosa (v., Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339; Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio 1968, n. 2247). È stato, inoltre, precisato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d’ufficio pure dal giudice di appello (v., ex multis , Cass. 13515/2022; Cass. 2831/2021;
Cass. 1636/2020, citate. Principio consolidato a partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che ‘il giudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d’ufficio anche dal giudice di appello” ).
Va, tuttavia, ribadito, che presupposto indefettibile per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è l’esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l’equità a far fronte a situazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà, di prova del danno nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Con il che prende corpo e si giustifica l’implementazione del criterio, non sostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudente apprezzamento da parte del giudice (v., tra le molte, Cass. 2831/2021, cit.).
La liquidazione equitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza di un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l’ammontare del danno (v. Cass. 26051/2020, cit.). La liquidazione equitativa, inoltre, ha natura non sostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere a una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria (Cass., sez. II, 6 aprile 2017, n. 8920), pervenendo a una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Resta fermo, invece, che la valutazione equitativa non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né è possibile utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla
base, e il danno (v., Cass., sez. II, 27 aprile 2017, n. 10393; Cass. 8941/2022).
Qualora non ricorrano tali ipotesi e, quindi, il danno sia certo nella sua esistenza, non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet , risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (v., Cass. 13515/2022, cit.).
6.2. La Corte d’appello, nonostante l’affermata dimostrazione dell’esistenza del danno, tale intendendosi quello connesso ai ripetuti arresti dell’attività aziendale a causa delle due interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, come tale integrante il danno ingiusto in quanto alterante la continuità aziendale e, quindi, fonte del lamentato danno emergente, ha escluso la prova delle relative conseguenze sul rilievo che ‘i testi attorei hanno riferito sul fatto della intervenuta interruzione di energia e non sulle conseguenze dannose concretamente subite da RAGIONE_SOCIALE‘.
Così argomentando la corte di merito ha -come detto- confuso la prova dell’ an (ossia il fermo prolungato dell’attività dell’azienda, che aveva all’epoca 60 dipendenti), la cui ricorrenza è pacifica, con quella del quantum debeatur , così incorrendo nell’omesso esame delle conseguenze del danno, la cui valutazione avrebbe dovuto effettuare alla stregua dell’art. 1226 cod. civ.
L’odierna ricorrente ha sin dal primo grado di giudizio dedotto di gestire un’azienda con impianti di produzione a ciclo continuo, e che al momento delle interruzioni era intenta nella lavorazione a pieno regime.
A seguito delle riferite interruzioni aveva dovuto riavviare i macchinari e rottamare la merce in fase di lavorazione.
A causa di tali interruzioni l’attrice reclamava il risarcimento del danno patrimoniale di euro 34.288,00, di cui euro 13.328,00 quale costo del personale durante le interruzioni di energia elettrica e di euro 20.960,00 a titolo di perdita di produzione e costi di struttura.
Tali danni, come si dà atto nella sentenza impugnata, erano stati stimati dal C.T.U. in primo grado in euro 21.633,11. Importo, quest’ultimo, riconosciuto dal Tribunale di Nocera Inferiore.
A fronte dell’esistenza di un evento di danno certo, non meramente ipotetico o improbabile, la cui prova risultava acquisita agli atti, come pacificamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la corte d’appello avrebbe dovuto esercitare il p otere di valutazione equitativa delle conseguenze patrimoniali del danno.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato e provato l’evento di danno, specificando le poste reclamate con riferimento al fermo delle maestranze, alla perdita di produzione e ai costi di struttura, sì che non è neppure sostenibile che non fossero stati indicati i parametri su cui fondare il risarcimento del danno, tant’è che in primo grado fu disposta una C.T.U. contabile, da cui emerge che il danno era stato determinato in euro 21.633,11.
Sull’erroneo presupposto che i testi nulla avevano riferito ‘sulle conseguenze dannose concretamente subite dalla RAGIONE_SOCIALE‘, la corte d’appello ha concluso nel senso del mancato raggiungimento della prova in ordine alle conseguenze dannose (‘il fermo dell’attività produttiva con mancato utilizzo dell’azienda e dei 60 dipendenti per tutto il tempo in cui si protrassero le interruzioni della fornitura di energia elettrica), omettendo di liquidarle.
Sennonché, non di lacuna probatoria ascrivibile all’attrice si tratta, bensì di difficoltà di prova (del danno) nel suo preciso ammontare, cui la corte d merito avrebbe dovuto sopperire facendo luogo all’officiosa relativa valutazione ex art. 1226 cod. civ., anche e a prescindere dalla effettuata C.T.U., posto che il giudice può motivatamente dissentire dalle conclusioni dell’ausiliario (v. Cass., sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19572; Cass., sez. II, 21 dicembre 2017, n, 30733; Cass., sez. III, 11 gennaio 2021, n. 200; Cass., sez. III, 25 novembre 2021, n. 36638); ovvero, se ravvisata tale CTU essere nulla, come adombrato dalla controricorrente, la corte di merito
avrebbe ben potuto disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 196 cod. proc. civ., ma non astenersi dal relativo esame.
Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 29 aprile 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME