Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16670 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21033/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 789/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME NOME, con atto notificato il 29/07/2021 ricorre per cassazione della sentenza n. 789/2021, del 4/3/2021 con cui la Corte di Appello di Napoli, in un giudizio instaurato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’impugnazione dell’attuale ricorrente. Parte intimata non ha svolto difese.
La Corte d’appello, in merito a un giudizio avviato dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della società intimata, a conferma della sentenza del giudice di prime cure ha riconosciuto solo una parte del danno emergente in relazione al mancato rilascio di una polizza fideiussoria che la compagnia assicuratrice si era impegnata a elargire in favore del ricorrente in occasione della sua partecipazione a una gara di appalto indetta dal RAGIONE_SOCIALE per il restauro del patrimonio librario del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sito presso la biblioteca nazionale di Napoli. Parte intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 24 cost. e degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 340 e 348 della legge 20/3/1865 n. 2248, in relazione all’art. 360, co. 1 0 , n. 3, c.p.c. – violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c.’ Il ricorrente denuncia che in merito al danno subito per avere perso l’aggiudicazione dell’appalto per effettuare il restauro di parte del Patrimonio Librario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Napoli, la Corte di Appello di Napoli abbia applicato un criterio presuntivo di mancato profitto tratto da una legge non più in vigore, invece di dare ingresso alla prova testimoniale richiesta in merito al danno emergente che, in tesi,
coinciderebbe con l’intero importo dell’appalto, sull’assunto che l’appalto comportasse in prevalenza l’utilizzo di mano d’opera altamente specializzata da parte del titolare dell’impresa, qui ricorrente. Il direttore lavori indicato come teste, a differenza di quanto acriticamente sostenuto dalla Corte di Appello di Napoli che non ne ha permesso l’escussione, avrebbe potuto dare indicazioni per calcolare l’utile d’impresa, non quantificabile per mezzo dei documenti di gara, trattandosi di appalto di lavori con prevalenza “di manodopera”, anch’essa quantificabile dal progettista in termini di costi da decurtare dall’utile netto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia : ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 0 n. 3 c.p.c. relativamente al danno sulle future commesse ed al danno dl immagine – violazione dell’art. 38 comma 1 lett. f, d.lgs. 163/2006 applicabile ratione temporis ‘. Il ricorrente assume che non sia stato correttamente valutato che il ricorrente, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di cui è causa, non ha più potuto partecipare, nei successivi anni, a gare bandite dal RAGIONE_SOCIALE che in un’occasione – con prova documentale fornita al Giudice di merito – avrebbe anche affermato che l’esclusione/mancato invito dipendeva dal contestato precedente inadempimento, oltre che dal mancato possesso di un certificato SOA, problema questo superabile con la costituzione di un RTI, oppure a mezzo contratto di avvalimento.
I motivi sono inammissibili e meritano una trattazione congiunta.
Il primo motivo non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi che, lungi dal l’applicare direttamente norme abrogate, con apprezzabile ragionamento logico -giuridico ha deciso sulla base del materiale probatorio raccolto ai fini della valutazione equitativa del danno, ove essa si è resa non solo necessaria, ma
possibile in quanto non esclusa da contrari elementi di prova. Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte di merito non ha inteso applicare una norma abrogata, bensì confermare la validità del criterio forfetario di valutazione del danno emergente riferito a un utile presunto del 10%, indicato nell’art. 345 della Legge 2248/1865, ai fini della quantificazione del danno subito dall’impresa per effetto della mancata aggiudicazione dell’appalto, in mancanza di altre prove ammissibili sul punto.
Quanto al secondo motivo, nel rigettare le domande risarcitorie sulle ulteriori voci di danno (lucro cessante e danno reputazionale), la Corte di merito ha ritenuto inammissibili le prove per testi sulla diminuzione delle commesse e sul danno all’immagine, come anche non sufficienti i documenti fiscali offerti a riprova della diminuzione del fatturato degli anni successivi ( 2007-2008); e altresì inidonea è stata ritenuta la missiva inoltrata dal RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 27.11.2011, non riferita solo al pregresso mancato rilascio di polizza fideiussoria, ma ad altre omissioni correlate ai requisiti richiesti per partecipare a un nuovo bando.
I motivi, a ben vedere, denunciano entrambi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie giuridica e di quella concreta nell’applicare il proprio potere equitativo nella valutazione del danno conseguente all’inadempimento: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge sulla valutazione delle prove in tema di danno risarcibile in via equitativa, bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. III, n. 36560 del 30/12/2023 2023; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).
Conclusivamente il ricorso è inammissibile; nulla per le spese, stante l’assenza di difese da parte dell’intimato nel presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, all’ufficio competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.