Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23005-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3323/2022 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Cassino, invocando la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare del 26.6.2002, sottoscritto tra le parti, l’accertamento della comproprietà su uno stradello e la condanna della convenuta a demolire le opere realizzate su di esso.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di cui è causa per inadempimento dell’attore e la sua condanna al risarcimento del danno ed al pagamento della penale convenzionalmente pattuita.
Con sentenza n. 1432/2016 il Tribunale dichiarava nullo, per contrarietà a norma imperativa, il preliminare del 26.6.2002 e rigettava tutte le domande.
Con la sentenza impugnata, n. 3323/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale interposti avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata
alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente individuato le particelle interessate dal passaggio delle tubazioni elettriche e idriche, recependo sul punto le conclusioni della C.T.U., che tuttavia avevano esitato soltanto considerazioni presuntive.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente contesta la violazione ed errata applicazione dell’art. 1027 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe affermato l’esistenza della servitù fondandosi su un ragionamento presuntivo ed
in assenza di prova certa di quale fosse il fondo servente e quale quello dominante.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di nullità di contratto preliminare di compravendita, rigetto della domanda principale ex art. 2932 c.c. e condanna alla rimozione delle condutture elettriche e idriche realizzate sul bene immobile oggetto della domanda (doppia conforme).
Primo e secondo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi il ricorrente lamenta, rispettivamente: con il primo, l’omesso esame di fatto decisivo, e con il secondo, invece, la valutazione di fatto condotta dal giudice di merito in relazione all’esistenza delle condutture interrate. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe ravvisato l’esistenza di un asservimento di fatto del fondo oggetto di causa in assenza di un puntuale accertamento, facendo malgoverno dell’istituto della presunzione. In realtà, la Corte distrettuale ha ritenuto, in coerenza con le conclusioni della C.T.U. esperita in prime cure, che ‘Le foto in atti evidenziano l’esistenza di un pozzetto ispettivo che indica sicuramente l’esistenza di tubazione e a nulla vale accertare chi sia l’esecutore materiale della relativa posa in opera … essendo invece rilevante accertare solo quale sia il fondo, di fatto, dominante e quello servente. Sostenere come fa parte appellante che le condutture al di sotto del suolo sono probabilmente esistenti da anni, adombrando, così, una sorta di servitù costituita di fatto, non rileva, in quanto non è stata minimamente provata la circostanza da parte degli appellanti’ (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La Corte di merito non ha, dunque, fatto ricorso all’istituto della presunzione, ma ha, piuttosto,
ritenuto provata l’esistenza delle condutture interrate, e dunque dell’asservimento di fatto del fondo di cui è causa, sia in base alla presenza del pozzetto di ispezione, sia alla luce del contenuto delle difese di parte appellante, che -nell’affermare che le condotte esistevano da anni- ne ha inevitabilmente confermato l’esistenza. Trattasi dunque di valutazione di fatto, che il ricorrente attinge proponendo una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto del duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass. S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, poiché ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al
pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda