Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6880 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23279/2023 R.G. proposto da :
COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECOGNOME
–
ricorrente – contro
COGNOME domiciliato presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. 1202/2023 depositata il 26/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di Reggio Calabria innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, esponendo che in data 12 dicembre 2016, intorno alle ore 20.00, l’autovettura di proprietà Fiat TARGA_VEICOLO condotta nella circostanza da NOME COGNOME, all’altezza della INDIRIZZO in località Gallico Superiore di Reggio Calabria, finiva dentro una buca profonda e non segnalata, in zona scarsamente illuminata, riportando danni materiali. Chiedeva, pertanto, l’accertamento e la dichiarazione di responsabilità del Comune di Reggio Calabria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 oppure dell’art. 2051 cod. civ.
Si costituiva, resistendo, il Comune di Reggio Calabria.
1.2. Con sentenza n. 77/2021 il Giudice di Pace di Reggio Calabria accoglieva la domanda con la seguente motivazione: ‘… la testimonianza del conducente del veicolo appare attendibile, poiché nell’esposizione del fatto il teste ha riferito in maniera obiettiva l’accaduto, sostenendo di essere finito nella buca per non essersi avveduto della presenza della buca sul manto stradale poiché coperta d’acqua. la responsabilità di quanto occorso deve essere attribuita alla condotta omissiva del Comune di Reggio Calabria ‘.
Avverso tale sentenza il Comune di Reggio Calabria proponeva appello.
Con sentenza n. 1202/2023 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza, tra l’altro sul rilievo per cui la dinamica del sinistro risultava logicamente ricostruita, con motivazione condivisibile ed alla stregua dell’evidenza disponibile, nonché in riferimento alle attendibili dichiarazioni rese da un teste che era solito percorrere la strada in cui era avvenuto il sinistro.
Avverso tale sentenza, il Comune di Reggio Calabria
propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata, del seguente tenore: ‘ritenuto che: -) l’intero ricorso appare manifestamente inammissibile; -) che infatti con esso si censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti, come ammette del resto la stessa Amministrazione ricorrente, allorché dichiara che la sentenza impugnata avrebbe ‘operato una valutazione imprudente delle prove’; -) che lo stabilire se un sinistro sia o non sia avvenuto; come sia avvenuto; se sia stato o non sia stato causato da una anomalia del manto stradale, costituiscono altrettanti apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede; Propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.’ .
Il ricorrente ha dissentito motivatamente dalla proposta di definizione accelerata ed ha chiesto tempestivamente la decisione, per cui per cui il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Preliminarmente rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con la sentenza del 10/04/2024, n. 10/04/2024, n. 9611, che ‘il Presidente o il consigliere delegato, che ha formulato la proposta di decisione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio’; ne deriva pertanto la ritualità della presenza in Collegio del Consigliere delegato a redigere la proposta di decisione accelerata.
Con un unico motivo il Comune ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli
artt. 2051 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice d’appello riconosciuto, in capo all’amministrazione comunale, la responsabilità dell’occorso ex art. 2051 c.c., a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante su parte attrice’.
Censura la sentenza impugnata là dove ha confermato la sentenza di primo grado e ritenuto ‘la dinamica del sinistro logicamente ricostruita alla stregua dell’evidenza disponibile e con motivazione condivisibile ‘.
Lamenta che, invero, il giudice di merito avrebbe operato una ‘valutazione imprudente’ della prova, tale da incidere sulla corretta ricostruzione del fatto, in quanto avrebbe omesso di valorizzare l’assenza di prova, data l’inidoneità della produzione fotografica a documentare lo stato dei luoghi, e, per altro verso, avrebbe trascurato di adeguatamente valutare la conoscenza dei luoghi da parte del conducente, come dal medesimo ammesso in sede di interrogatorio.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In disparte il non marginale rilievo per cui, se si confrontasse l’illustrazione del motivo con l’impugnata sentenza, risulterebbe palese che in essa ci si disinteressa sostanzialmente dei passaggi motivazionali svolti dal giudice d’appello, sicché sussiste pure causa di inammissibilità del motivo per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., 7074/2017, in motivazione), osserva il Collegio che effettivamente il motivo, come rilevato con specifiche e condivisibili osservazioni nella proposta di decisione accelerata, è inammissibile in quanto sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità.
La motivazione di dissenso espressa nella richiesta di decisione non è in alcun modo idonea ad incrinare la puntuale valutazione della proposta di definizione.
Come adombrato nella proposta di definizione accelerata, l’illustrazione del ricorso non rispetta i criteri di deduzione indicati riguardo a detti paradigmi normativi, a mente del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, per un verso, ‘In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (v. Cass., Sez. Un., n. 2020/20867; Cass., 09/06/2021, n. 16016); per altro verso, ‘Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni ‘ (Cass., 23/05/2024, n. 14482; Cass., 08/05/2023, n. 12132; Cass., 21/02/2022 n. 5584).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo nota spese, nella misura indicata in dispositivo; con distrazione a favore del difensore che dichiara essere antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ. parte ricorrente deve essere anche condannata ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, comma terzo e quarto cod. proc. civ., contenendo l’art. 380 -bis , ultimo comma cod. proc. civ. una
valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass., Sez. Un., sentenze n. 27195 e 27433 del 2023; Cass., n. 27947/23).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.866,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che dichiara essere antistatario.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza