Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 6880  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23279/2023 R.G. proposto da :
COMUNE  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Sindaco  pro tempore, domiciliato presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME.
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ricorrente – contro
COGNOME NOME, domiciliato  presso  l’indirizzo  Pec  del  difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
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controricorrente – avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  n. 1202/2023 depositata il 26/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esponendo che in data 12 dicembre 2016, intorno alle ore 20.00, l’autovettura di proprietà Fiat Punto TARGA_VEICOLO, condotta nella circostanza da NOME COGNOME, all’altezza della Madonna RAGIONE_SOCIALE Grazie in località Gallico Superiore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, finiva dentro una buca profonda e non segnalata, in zona scarsamente illuminata, riportando danni materiali. Chiedeva, pertanto, l’accertamento e la dichiarazione di responsabilità del Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 oppure dell’art. 2051 cod. civ.
Si costituiva, resistendo, il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con sentenza n. 77/2021 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda con la seguente motivazione: ‘… la testimonianza del conducente del veicolo appare attendibile, poiché nell’esposizione del fatto il teste ha riferito in maniera obiettiva l’accaduto, sostenendo di essere finito nella buca per non essersi avveduto della presenza della buca sul manto stradale poiché coperta d’acqua. […] la responsabilità di quanto occorso deve essere attribuita alla condotta omissiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE […]’.
 Avverso  tale  sentenza  il  Comune  RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Con  sentenza  n.  1202/2023  il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza, tra l’altro sul  rilievo  per  cui  la  dinamica  del  sinistro  risultava  logicamente ricostruita, con motivazione condivisibile ed alla stregua dell’evidenza  disponibile,  nonché  in  riferimento  alle  attendibili dichiarazioni rese da un teste che era solito percorrere la strada in cui era avvenuto il sinistro.
 Avverso  tale  sentenza,  il  Comune  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE
propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata, del seguente tenore: ‘ritenuto che: -) l’intero ricorso appare manifestamente inammissibile; -) che infatti con esso si censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti, come ammette del resto la stessa Amministrazione ricorrente, allorché dichiara che la sentenza impugnata avrebbe ‘operato una valutazione imprudente RAGIONE_SOCIALE prove’; -) che lo stabilire se un sinistro sia o non sia avvenuto; come sia avvenuto; se sia stato o non sia stato causato da una anomalia del manto stradale, costituiscono altrettanti apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede; Propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.’ .
Il ricorrente ha dissentito motivatamente dalla proposta di definizione accelerata ed ha chiesto tempestivamente la decisione, per cui per cui il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Preliminarmente rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con la sentenza del 10/04/2024, n. 10/04/2024, n. 9611, che ‘il Presidente o il consigliere delegato, che ha formulato la proposta di decisione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio’; ne deriva pertanto la ritualità della presenza in Collegio del Consigliere delegato a redigere la proposta di decisione accelerata.
Con un unico motivo il Comune ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli
artt.  2051  c.c.,  2697  c.c.  e  116  c.p.c.  in  relazione  all’art.  360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice d’appello riconosciuto, in capo all’amministrazione comunale, la responsabilità dell’occorso ex art. 2051 c.c., a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante su parte attrice’.
Censura  la  sentenza  impugnata  là  dove  ha  confermato  la sentenza  di  primo  grado  e  ritenuto  ‘la  dinamica  del  sinistro logicamente ricostruita […] alla stregua dell’evidenza disponibile e con motivazione condivisibile […]’.
Lamenta che, invero, il giudice di merito avrebbe operato una ‘valutazione  imprudente’  della  prova,  tale  da  incidere  sulla corretta  ricostruzione  del  fatto,  in  quanto  avrebbe  omesso  di valorizzare l’assenza di prova, data l’inidoneità della produzione fotografica a documentare lo stato dei luoghi, e, per altro verso, avrebbe trascurato di adeguatamente valutare la conoscenza dei luoghi da parte del conducente, come dal medesimo ammesso in sede di interrogatorio.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In disparte il non marginale rilievo per cui, se si confrontasse l’illustrazione del motivo con l’impugnata sentenza, risulterebbe palese che in essa ci si disinteressa sostanzialmente dei passaggi motivazionali svolti dal giudice d’appello, sicché sussiste pure causa di inammissibilità del motivo per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., 7074/2017, in motivazione), osserva il Collegio che effettivamente il motivo, come rilevato con specifiche e condivisibili osservazioni nella proposta di decisione accelerata, è inammissibile in quanto sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità.
La motivazione di dissenso espressa nella richiesta di decisione  non  è  in  alcun  modo  idonea  ad  incrinare  la  puntuale valutazione della proposta di definizione.
Come adombrato nella proposta di definizione accelerata, l’illustrazione del ricorso non rispetta i criteri di deduzione indicati riguardo a detti paradigmi normativi, a mente del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, per un verso, ‘In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (v. Cass., Sez. Un., n. 2020/20867; Cass., 09/06/2021, n. 16016); per altro verso, ‘Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni ‘ (Cass., 23/05/2024, n. 14482; Cass., 08/05/2023, n. 12132; Cass., 21/02/2022 n. 5584).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
 Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate, secondo  nota  spese,  nella  misura  indicata  in  dispositivo;  con distrazione a favore del difensore che dichiara essere antistatario.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ. parte ricorrente deve essere anche condannata ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, comma  terzo  e  quarto  cod.  proc. civ., contenendo  l’art.  380 -bis ,  ultimo  comma  cod.  proc.  civ.  una
valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, secondo quanto statuito da  questa  Corte  a  sezioni unite (Cass., Sez. Un., sentenze n. 27195 e 27433 del 2023; Cass., n. 27947/23).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna  il  ricorrente  al  pagamento,  in  favore  del controricorrente,  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità,  che liquida in euro 1.866,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che dichiara essere antistatario.
Condanna  il  ricorrente  al  pagamento,  in  favore  del controricorrente,  della  somma  di  euro  1.000,00,  ai  sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e della somma di euro 500,00 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1 -quater del  d.P.R.  n.  115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per  il  versamento,  da  parte  del  ricorrente,  al  competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma  del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza