Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4104/2023 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, presso AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME .
intimata
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2946/2022 pubblicata in data 01/08/2022, n.r.g. 486/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dall’01/06/2011 al 30/11/2014, con orario a tempo pieno fino al 31/08/2013 e poi con orario a tempo parziale di quattro ore giornaliere, con mansioni di addetta alla vendita a contatto diretto con la clientela.
Deduceva che il suo rapporto di lavoro non era stato mai regolarizzato, aveva lavorato sempre una domenica al mese oltre al lavoro settimanale,
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OGGETTO:
lavoro
subordinato
condanna al pagamento di
differenze
retributive
consulenza
tecnica
d’ufficio
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potere
discrezionale del giudice di
merito
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sindacabilità
limiti
aveva percepito la retribuzione di euro 800,00 per il full time e di euro 600,00 per il part time , si era dimessa per giustificato motivo, rappresentato dal rifiuto della società di regolarizzare il rapporto di lavoro.
Adìva il Tribunale di Velletri per ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo dedotto, con diritto all’inquadramento nel 5^ livello ccnl, la condanna della società al pagamento della somma di euro 52.541,05 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, lavoro festivo, indennità sostitutiva di permessi non goduti, t.f.r.
2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata istruttoria testimoniale, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, ritenute pacifiche la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti e le mansioni di commessa, condannava la società a pagare la complessiva somma di euro 25.084,35, previo inquadramento nel livello 4^ previsto dal CCNL.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
le testimonianze raccolte in primo grado hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di commessa, che presuppongono l’assoggettamento a direttive precise da parte del datore di lavoro e quindi la subordinazione (Cass. n. 7526/2017);
tali mansioni sono sussumibili nel IV livello di inquadramento previsto dal CCNL commercio terziario;
il calcolo del dovuto è stato correttamente eseguito dal Tribunale, che ha detratto dalla somma riportata dalla ricorrente nei conteggi gli importi dalla stessa dedotti come percepiti a titolo di retribuzione e poi ha determinato 13^ e 14^, riducendo quest’ultimo importo per il tempo parziale lavorato da settembre 2013 in poi;
inoltre l’appellante non ha contestato in modo specifico i conteggi allegati dalla ricorrente in primo grado, limitandosi a dedurre che le somme erano ‘lievitate’ rispetto ad una prima richiesta stragiudiziale della lavoratrice;
del tutto irrilevante, infine, è la deduzione secondo cui sarebbe stata la stessa lavoratrice a non volere essere regolarizzata per non correre il rischio di perdere il beneficio della casa popolare e l’assegno di disoccupazione.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- COGNOME NOME è rimasta intimata.
6.- La ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ sia dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riguardo ai livelli e alle correlate mansioni, sia degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame, motivazione apparente e sua illogicità circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo all’esatto inquadramento della lavoratrice, per avere la Corte territoriale ritenute provate in istruttoria le mansioni di commessa o di commessa addetta alla vendita.
Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa interpretazione delle deposizioni testimoniali, attività riservata invece al giudice di merito.
Al riguardo va ribadito che la questione della ‘violazione’ o della ‘falsa applicazione’ degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022). Nessuno di tali vizi è stato denunziato dalla ricorrente.
Inoltre il motivo sub art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità della sentenza e/o del procedimento per
omesso esame della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio contabile.
Il motivo è inammissibile, atteso che il potere di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c. ed ora art. 360, penult. co., c.p.c. (Cass. n. 25281/2023; Cass. n. 7472/2017; Cass. sez. un. n. 8053/2014).
Peraltro, la censura della ricorrente -secondo cui la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che il Tribunale aveva escluso di poter utilizzare i conteggi della lavoratrice per le differenze retributive, poi aveva riconosciuto il 4^ livello ed infine per il calcolo del t.f.r. aveva utilizzato i conteggi elaborati dalla società ma con riguardo all’inferiore 5^ livello -è inammissibile.
In primo luogo la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale aveva solo corretto i conteggi della ricorrente, specificando il percepito invece assente in quei conteggi, per il resto utilizzati, dai quali il giudice di primo grado aveva soltanto espunto alcuni titoli, in quanto ritenuti non provati. Con riguardo al t.f.r., non sussiste alcuna soccombenza della ricorrente, che pertanto sul punto non è legittimata all’impugnazione.
3.- Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la COGNOME rimasta intimata.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 17/04/2024.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME