Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28078 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 22/10/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28078 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Sez. I – RG 4182/2024 camera di consiglio 17.9.2025
1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
BANCA
Ad.17/09/2025
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4182/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e
difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 4 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte
di appello di Campobasso pubblicata il 4 dicembre 2023, con cui è stato respinto il proprio gravame avverso l’ordinanza ex art. 702 -ter pronunciata in primo grado dal Tribunale del capoluogo molisano.
La controversia attiene agli addebiti operati su due conti correnti intrattenuti dalla nominata società.
-Il ricorso per cassazione è articolato in un solo motivo ed è resistito con controricorso da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa. La banca controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«iene denunciata la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. ;
«la Corte di appello avrebbe «fatto errata valutazione del corredo probatorio agli atti del giudizio, nella specie RAGIONE_SOCIALEa CTU espletata, nonché errata e falsa applicazione del principio onus probandi incumbit ei qui dicit di cui all’art. 2697 c.c. »; si deduce, in particolare, che la documentazione mancante, di cui ha dato atto la Corte di merito sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘esperita consulenza tecnica, sarebbe riferibile, oltre che al conto corrente n. 458372, anche al conto corrente n. 471926, in relazione al quale la banca aveva proposto domanda riconvenzionale;
«il motivo è inammissibile;
«si legge nella sentenza impugnata che con riferimento alle deduzioni ed eccezioni sollevate da parte appellante sulla domanda riconvenzionale proposta dalla banca in primo grado ‘ tale domanda ha riguardato il c/c n. 471926, mentre le carenze documentali rilevate dal CTU e di cui riferisce l’appellante riguardano il c/c n. 458372 che non è stato oggetto di domanda riconvenzionale ‘ : la censura odierna si risolve,
dunque, in una non consentita confutazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di fatto quanto all’inerenza RAGIONE_SOCIALEe carenze documentali (imputate dalla Corte di appello al solo conto corrente n. 458372);
«si osserva, al riguardo, che al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097);
«si evidenzia, poi, che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALEe prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);
«infine, la doglianza circa la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. è ammissibile avanti alla S.C. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa
prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016).
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, rispetto alle quali la ricorrente nulla ha opposto.
In realtà, la censura investe supposti errori in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel valutare la documentazione contabile portata al suo esame.
L’equivoco in cui fosse incorsa la Corte distrettuale nell’individuare il conto cui si riferivano le carenze documentali di risolverebbe, del resto, in un travisamento: ebbene, il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALEe parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792): ma la ricorrente non ha formulato censure in questo secondo senso; segnatamente non ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, n. 5 , c.p.c..
– Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 6.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione Civile, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME