Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21323/2021 R.G. proposto da :
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE , domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO SIG. NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 224/2021 depositata il 04/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, sulla base di un motivo unico, avverso la sentenza n. 224 del 2021 della Corte di appello di Bari, esponendo che:
-aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per il mancato pagamento di una fattura emessa a titolo di corrispettivo per la realizzazione di uno stage formativo, in forza di specifica scrittura privata negoziale;
-l’ente opponente aveva controdedotto il mancato adempimento, da parte della pretesa creditrice, dell’obbligo di presentazione della pattuita nota di debito inerente al costo dello stage aziendale concordato, quale documento contabile necessario all’ottenimento di un correlato finanziamento regionale;
-il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-premesso che era pacifico trattarsi di rimborso di un costo non soggetto ad IVA, e che la fattura in contestazione era seguita ad altra erronea per eccesso, dagli atti era emerso che quanto inviato era un documento più significativo di una nota di debito;
-inoltre, il pagamento non era stato condizionato dalle parti all’erogazione dei fondi pubblici;
-mai, poi, prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, vi era stata contestazione ad opera dell’opponente, la
prestazione svolta non era contestata e, del resto, erano stati trasmessi certificato finale dello stage , registri di presenza e schede di valutazione;
-l’attività pattuita era stata quindi svolta in base al numero di allievi, ore e costo orario, in coerenza con la pattuizione dei contraenti, sicché non vi era nessun inadempimento dell’opposta;
ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che ha depositato altresì memoria;
è stata depositata proposta di definizione anticipata, nel senso della improcedibilità del ricorso per suo tardivo deposito, con successiva istanza di decisione della ricorrente, all’esito della quale è stata fissata l’adunanza camerale.
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, connotata da una correlata carenza motivazionale, dalle quali emergeva: la mancanza di una specifica analitica delle spese, circostanza verificata in sede amministrativa contabile dalla Regione Puglia, come da documentazione allegata anche nel fascicolo di appello; il mancato riconoscimento della spesa evincibile da uno specifico allegato; la conferma anche in sede testimoniale della suddetta lacunosità e inidoneità per genericità della fattura, a fronte della specifica richiesta della deducente corredata da apposita modulistica; il conseguente triplicarsi, nei fatti, dei compensi vantati dalla PSA, con indebito vantaggio patrimoniale perseguito con il pianificato recupero monitorio del credito; l’inutilità di ogni specifica sul punto nella originaria scrittura negoziale, stante la chiarezza dei patti.
Considerato che
preliminarmente, dev’essere osservato che il deposito del ricorso è da ritenersi nei termini;
la parte ha infatti documentato, in uno all’istanza di decisione, che, il 22 luglio 2021, vi era stato un tempestivo deposito precedente a quello constatato, con data 26 luglio 2021, in sede di proposta di definizione anticipata;
in via ancora preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per genericità della originaria procura, non potendo ritenersi «espressioni che univocamente conducono ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione» le cumulative locuzioni, presenti nell’atto, riferite a fasi di giudizio anche diverse, e dovendo in senso opposto prevalere la specificità desumibile dall’unione di quello alla busta telematica contenente il ricorso, sia in sede di notifica via p.e.c. alla controparte che in sede di omologo deposito del gravame (Cass., Sez. U., 09/12/2022, n. 36057, pag. 24, Cass., Sez. U., 19/01/2024, n. 2077, specie pag. 12);
nel residuo merito cassatorio, il motivo è manifestamente inammissibile;
va premesso, per la necessaria chiarezza ricostruttiva (cfr. la nomofilachia esemplificabile con Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304, Cass., 22/09/2023, n. 27100), che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nel quadro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo,
quando del caso, il limite dell’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ., ora riversato nell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., salva solo, sul punto, la dimostrazione che le motivazioni fattuali dei giudici di merito siano state differenti (cfr., ad esempio, Cass., 20/02/2023, n. 5947, Cass., 20/09/2023, n. 26934);
ciò posto, la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e dunque, logicamente, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);
va inoltre ribadito il principio per cui sono riservate al giudice del suddetto merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. tra
le molte, da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n. 10956);
al contempo, davanti a questa Corte sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
ora, nella fattispecie parte ricorrente:
-chiede esplicitamente una rilettura istruttoria, estranea, a mente di quanto sopra rammentato, alla presente sede di legittimità;
-in questo quadro, deduce anche, ma in modo meramente assertivo, una carenza motivazionale insistente, come desumibile da quanto riferito in parte narrativa;
-menziona un documento di verifica amministrativa e contabile della Regione Puglia e di correlato mancato riconoscimento della spesa di cui non riporta (e neppure illustra specificatamente) i contenuti, né indica quando inizialmente prodotti, senza neppure localizzarli in ricorso negli atti davanti a questa Corte;
-parimenti discorre di un invio della modulistica per la nota di debito non specificando quando e come avrebbe formulato la deduzione davanti ai giudici di merito e l’avrebbe documentata;
-non allega né dimostra che le motivazioni dei due giudici di merito sarebbero state differenti, non superando comunque la preclusione di deducibilità del vizio di omesso esame derivante della doppia statuizione conforme pronunciata nei precedenti gradi;
-non specifica perché e in quali termini la controparte avrebbe tratto un indebito vantaggio patrimoniale a fronte della prestazione accertata come resa, né specifica quando e come avrebbe puntualmente formulato questa deduzione davanti ai giudici di merito;
-menziona una giurisprudenza di non pertinente natura tributaria in ordine alla specificità del contenuto della fattura ai fini dei controlli fiscali (Cass., 28/10/2015, n. 21980);
-si limita ad affermare apoditticamente che non sarebbe stata necessaria perché implicita la non prevista condizione sospensiva del pagamento della fattura in discussione in mancanza della documentazione nella forma pretesa, seppure rispondente all’effettività della prestazione pacificamente resa;
spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza;
non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 380 -bis , cod. proc. civ., stante il diverso e superato contenuto della proposta di definizione anticipata (v. Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, l’ 11/4/2025