Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 986 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 986 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1308/2025 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
SGUEGLIA NOME
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di LECCE n. 539/2024 depositata il 17/06/2024.
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare di ditta installatrice di impianti tecnologici, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, NOME AVV_NOTAIO per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla redazione da parte dello stesso, avente titolo professionale di ingegnere, di n. 46 false dichiarazioni di conformità di impianti termoidraulici domestici fittiziamente sottoscritte dal COGNOME, con riferimento a presunte installazioni di impianti privati di gas mai eseguite presso il complesso edilizio di Lizzanello, frazione di Merine, INDIRIZZO
COGNOME dedusse che a seguito della scoperta delle certificazioni false redatte dal convenuto -all’epoca integranti la fattispecie punita dall’art. 485 c.p., in seguito abrogato dall’art. 1 d.lgs. n. 7 del 15/01/2016 -aveva presentato querela dapprima contro ignoti e successivamente, contro lo COGNOME; da tali denunzie erano sorti due procedimenti penali, entrambi conclusi con formula assolutoria ‘il fatto non è più previsto dalla legge come reato’ a seguito della sopravvenuta abolitio criminis ex art. 1 d.lgs. n. 7 del 2016.
Il Tribunale di Lecce, respinta la richiesta di acquisizione, avanzata dal COGNOME, dei fascicoli d’ufficio dei procedimenti penali, rigettò -nel contraddittorio con il convenuto -la domanda risarcitoria perché ritenuta car ente la prova dell’illecito.
NOME COGNOME propose appello e la Corte d’appello di Lecce, nel ricostituito contraddittorio con lo AVV_NOTAIO, disposta l’acquisizione di copia dei fascicoli penali, ha rigettato l’impugnazione con sentenza n. 539 del 17/06/2024, ritenendo non colmata la lacuna probatoria rilevata dal Tribunale e, in ogni caso, non provato il nesso causale tra il fatto illecito e il danno lamentato.
Avverso la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fatto oggetto di proposta di definizione accelerata di manifesta inammissibilità.
NOME COGNOME ha chiesto la trattazione in forma ordinaria. È stata fissata, quindi, l’adunanza camerale.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza del 9/10/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La notifica del ricorso è stata effettuata personalmente a mezzo posta elettronica certificata a NOME COGNOME, in quanto il difensore dello stesso, avvocato NOME COGNOME, come affermato dal difensore del ricorrente nell’intestazione del ricorso, non risulta più essere iscritto all’albo professionale e ciò a seguito di sua domanda e a decorrere dal 18/12/2024.
La notifica è stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata di NOME COGNOME risulta essere ritualmente pervenuta allo stesso, ma, anche qualora la stessa non potesse essere ritenuta valida, in quanto effettuata alla parte personalmente, rimasta priva di difensore ma solo da epoca successiva alla notificazione del ricorso, deve applicarsi il principio di economia processuale, (Sez. U n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 -01 e già Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 – 01), posto che nella specie, giusta quanto si va a esporre, l’impugnazione , è inammissibile ed appare superfluo, pertanto, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun
beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. «la violazione per distorta, illegittima, errata ed ingiusta interpretazione ed applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. nel combinato disposto con gli artt. 115, co. 1 e 116, co.1 c.p.c., nonché malgoverno interpretativo ed applicativo del compendio istruttorio ed illegittimità, illogicità, apoditticità, abnormità, erroneità, ingiustizia ed infondatezza della sentenza di 2° grado nella parte confermativa di quella di 1° grado di rigetto della domanda di risarcimento».
Il ricorrente lamenta la errata valutazione da parte della Corte di appello, sia sotto il profilo interpretativo sia sotto quello applicativo, del compendio istruttorio da lui offerto in ordine alla prova del nesso causale, al punto da esser mancati, da parte della Corte territoriale, nella prospettazione del COGNOME, una adeguata interrogazione e un raffronto revisionale fra il decisum del giudice di prime cure e le allegazioni documentali su circostanze incontroverse.
Ciò posto il Collegio rileva che la proposta di definizione accelerata è del seguente testuale tenore:
«Il ricorso è inammissibile poiché, nonostante la formale denuncia dell’asserito vizio di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti dec isivi controversi tra le parti.».
Il Collegio reputa, conformemente alla proposta, il ricorso inammissibile, in quanto, sebbene il motivo sia stato rubricato dalla difesa del ricorrente nel n. 3 dell’art. 360 codice di rito civile, l’esposizione d i esso, che pure si dipana per numerose pagine,
contesta, in concreto, la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’appello e, pertanto, si risolve in una critica della decisione in punto di apprezzamento delle prove, il che è, notoriamente, precluso in sede di legittimità (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 – 05) poiché la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.
L’apprezzamento, o meglio, l’insufficiente apprezzamento del materiale istruttorio è , peraltro, e a conferma dell’inconferenza delle censure, espressamente richiamato dal COGNOME nella stessa intitolazione del motivo, laddove si fa riferimento al «malgoverno interpretativo ed applicativo del compendio istruttorio», cosicché il motivo si connota in prima battuta per proporre una richiesta di diversa lettura ed interpretazione del materiale documentale di causa, il che rende la prospettazione inammissibile e con essa l’intero ricorso che in essa, in definitiva, si risolve.
Il ricorrente, inoltre, non si fa carico di contrastare l’assunto del giudice dell’impugnazione di merito in ordine alla carenza d i ulteriori deduzioni istruttorie, e in particolare alla mancata richiesta di un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., cosicché l’apprezzamento del compendio probatorio effettuato dalla Corte d’appello, che pure aveva proceduto all’acquisizione dei fasc icoli dei
procedimenti penali aperti nei confronti dello COGNOME, e dunque acconsentito all’integrazione istruttoria prospettata dal COGNOME, appare del tutto immune dalle censure che gli sono rivolte.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite, non avendo NOME COGNOME svolto attività difensiva.
L’inammissibilità del ricorso in un procedimento originariamente avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata, comporta che è applicabile, nei confronti del ricorrente, la sanzione di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., di condanna al ve rsamento di una somma tra i cinquecento e i cinquemila euro in favore della Cassa delle ammende (che è stata ritenuta irrogabile, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche di livello nomofilattico, pure nei casi di mancata costituzione dell’intimato: Sez . U n. 27195 del 22/09/2023 Rv. 668850 – 01; Cass. n. 27947 del 04/10/2023 Rv. 669107 – 01) in quanto il ricorso è stato definito con ordinanza la cui motivazione è in relazione di conformità alla proposta di definizione accelerata, e che si ritiene di irrogare nella misura di euro mille.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 9/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME