Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12345 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36652-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 209/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 356/2018;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza 18 giugno 2019, la Corte d’appello di Brescia ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del lavoratore indicato in epigrafe a titolo di differenze retributive, della somma, al lordo delle trattenute di legge, di € 29.412,34 (di cui € 2 .028,43 per T.f.r.), oltre accessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c.: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo dalla società datrice al dipendente, condannandola alla sua riassunzione o al pagamento in suo favore di un’indennità pari a quattro mensilità, ai sensi dell’art. 8 legge n. 604/1966, rigettandone le domande di differenze retributive per mansioni superiori e prestazione di un maggiore orario di lavoro;
in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha escluso la prova delle mansioni superiori rivendicate, ravvisandola invece per l’orario lavorativo maggiore rispetto a quello a tempo parziale al 50%, remunerato con la v oce retributiva ‘Trasferta Italia’ soltanto dal dicembre 2013 e così riconoscendogli la somma suindicata per il periodo da luglio 2010 a novembre 2013, sulla base di conteggi elaborati dal lavoratore in base al livello di inquadramento (AE1) attribuitogli, non contestati dalla società datrice;
con atto notificato il 29 novembre 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;
Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 101 ss. Cost., per avere la Corte territoriale ‘valutato i fatti e le prove offerte in giudizio in modo errato e senza alcuna imparzialità, anche con riferimento all’interpretazione ed applicazione delle norme di diritto. Ciò si arguisce anche dall’interpretazione indiziaria del lacunoso assetto probat orio avversario … ritenuto sufficiente per presumere che il Pedersini abbia lavorato per un orario maggiore nel periodo luglio 2010 -novembre 2013’ (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per erroneo riconoscimento dalla Corte territoriale di un maggiore orario di lavoro prestato dal dipendente, valorizzando come credibili testi del tutto inattendibili, determinandone l’entità in base a conteggi redatti su ‘un foglio dattiloscritto, privo di provenienza, inammissibile ed inopponibile’ , trascurando ‘le doglianze della RAGIONE_SOCIALE impedendo … che si formasse il contraddittorio su un documento tardivo, non definibile probatorio … ‘ (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per inammissibilità della produzione in appello di nuovi conteggi dal lavoratore, su ‘un foglio di calcolo’ che ‘non può essere considerato un mezzo di prova’ , prescindendo da ‘una base indiziaria nella quale innestare un documento di calcolo che avesse tuttavia un rigore di prova’ (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la circostanza del non essere i testi, ritenuti decisivi dalla
Corte territoriale per le dichiarazioni rese, più dipendenti della società, né presenti in azienda nel periodo 2010 – 2013 (quarto motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
non si configurano le violazioni di norme di diritto solo formalmente denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo delle stesse, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); quanto piuttosto di allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa sia esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrenti;
3.1. in particolare, non ricorre la violazione: a ) né dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece, come in questo caso, laddove oggetto
di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); b ) né degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c., solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016);
il denunciato omesso esame di un fatto storico non è poi inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., avendo le circostanze dedotte natura non già di un tale
fatto, bensì di un’inammissibile contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053);
5. tutte le censure si risolvono nella sostanza in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. 13 febbraio 2023, n. 4316), in quanto spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione: in ordine tanto alla valutazione probatoria a fondamento del maggiore orario lavorativo accertato come prestato dal lavoratore (dal penultimo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza), tanto alla quantificazione dei nuovi conteggi depositati in grado di appello dal lavoratore (certamente non costituenti nuova prova, ma solo elemento integrativo in funzione di liquidazione della maggiore prestazione lavorativa accertata), incontestati ‘ da parte appellata … in ordine alla correttezza dei calcoli’ , essendosi essa ‘limitata a contestare che fosse stata raggiunta la prova del maggior orario’ (così all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza);
6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 13 marzo 2024