Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15804/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ COGNOME NOME, con domiciliazione digitale ex lege .
: avvocato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 171/2022 depositata il 19/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, la RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo corrispondente ai danni riportati dalla propria autovettura, a seguito di un tentativo di furto. Il Giudice di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite. In grado di appello, il Tribunale di Foggia rigettò l’impugnazione del COGNOME, accogliendo, per converso, quella incidentale della
compagnia assicuratrice sulle spese e, conseguentemente condannando l’appellante al pagamento anche di quelle relative al primo grado di giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, NOME COGNOME.
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE.
Con provvedimento del 12/12/2024 la Prima Presidente ha accolto l’istanza di autorizzazione all’astensione, avanzata dalla relatrice originariamente designata.
Il Collegio, stante l’astensione della relatrice (autorizzata dalla Prima Presidente), ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
È stata quindi fissata per la decisione l’odierna adunanza camerale. Il ricorrente ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 124 C.P. ‘.
In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inconcludente, contraddittoria e poco credibile la denuncia di furto del 27.10.2014 e la sua successiva integrazione del 10.06.2015 e ne ha tratto il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., si sarebbe posta in aperta violazione dell’art . 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v. ricorso p. 5), avendo omesso di esaminare rilevanti fatti e questioni dedotti da parte attrice, ed avrebbe, altresì, violato e falsamente applicato l’art. 124 c.p., per aver considerato scarsamente probante , in ordine al tentativo di furto, una querela presentata dopo 20 giorni dall’evento, benché nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dalla citata disposizione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. , con riferimento all’omesso
esame della circostanza della sopravvenuta conoscenza del tentativo di furto rispetto al momento in cui è stata presentata la prima querela in data 27.10.2014; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in rel azione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. nella valutazione della dichiarazione testimoniale del teste sig. NOME COGNOME.
In particolare, il ricorrente si duole che il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare la deposizione del teste NOME COGNOME che, solo in un secondo momento e per motivi accidentali ed occasionali, riferiva all’attore quello a cui aveva ass istito, informando, così, il COGNOME che i danni subiti dalla propria autovettura erano riconducibili ad una vera e propria effrazione (tentato furto).
Entrambi i motivi, stante la loro intima connessione, posso essere congiuntamente esaminati.
Essi sono inammissibili sotto diversi profili.
Va, anzitutto, precisato che il Tribunale non ha in alcun modo ritenuto intempestiva la querela, ma ha solo evidenziato la non immediata presentazione della stessa, ai fini della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
Ciò posto, è un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge ( ex multis , Cass. Sez. 5, ordinanza n. 19547 del 4/08/2017 Rv. 645292-01; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, Rv. 646976-01).
Va, poi, ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. Sez. 3, sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; Cass. Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016, Rv. 641328; Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 16467 del 4/07/2017, Rv. 644812).
In merito alle doglianze sulla mancata valutazione di fatti decisivi (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) la censura è inammissibile per impossibilità di dedurre il vizio di omesso esame in presenza -come nella fattispecie in esame – di una ipotesi di cd. doppia conforme (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 n. 5947, Rv. 667202-01; Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 7724 del 9/03/2022, Rv. 664193-01; Cass. Sez. 1, sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244-03).
In ogni caso, va, qui, ribadito il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 7/04/2014, Rv. 62983101) secondo cui tale vizio è configurabile solo in caso di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Non è consentita la censura che miri a una rivalutazione del
fatto da parte del giudice di legittimità o che si traduca in una diversa interpretazione delle prove acquisite.
Va aggiunto che non è neppure pertinente, quanto al secondo motivo, il richiamo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto nella sentenza impugnata il Giudice di seconde cure si è fatto carico di esaminare la deposizione del teste COGNOME e, con motivazione in questa sede insindacabile, l’ha ritenuta inattendibile (v. pagg. 3 -4 della sentenza impugnata).
Infine, quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occorre richiamare l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 20867 del 30/09/2020, che ha affermato due specifici principi: 1) (Rv. 65903701) “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.”; e 2) (Rv. 659037-02) “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il
proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”.
I motivi di ricorso, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, sono entrambi inammissibili.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimat a.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 9/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME