Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21009-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 83/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 245/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/04/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/04/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Ancona, in riforma di sentenza del Tribunale di Macerata (che, in accoglimento parziale della domanda di NOME COGNOME, aveva condannato la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione a titolo di risarcimento del danno da ingiustificato recesso dal rapporto di lavoro per nullità genetica del patto di prova apposto al contratto), accoglieva l’appello della società e rigettava la domanda proposta in primo grado dal lavoratore;
per la cassazione della sentenza di appello propone ricorso il lavoratore, con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società: al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all’art. 2735 c.c. sulla confessione stragiudiziale e all’art. 116 c.p.c .; si contesta la valutazione, operata dalla Corte di merito, della testimonianza di NOME COGNOME in termini di inidoneità dimostrativa delle tesi attoree, quale testimonianza de relato actoris , affermando trattarsi, invece, di testimonianza diretta sulla confessione stragiudiziale del legale rappresentante della società;
il motivo non è ammissibile;
la Corte di Ancona, nella valutazione ad essa riservata sull ‘ efficacia probatoria della testimonianza in questione, ha sottolineato la scarsa significatività dei dati fattuali ambivalenti ed equivoci frutto di constatazione diretta, tali da non consentire di ritenere adeguatamente confortata da riscontri oggettivi la prospettazione dei fatti in seno al ricorso; dunque ha valutato anche il contenuto della deposizione nella
parte in cui ha riferito quale testimone diretta (non solo de relato actoris ), ma non ha ritenuto che tale parte della deposizione dimostrasse una confessione stragiudiziale del legale rappresentante di parte datoriale;
la doglianza si rivela dunque inammissibile perché spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass.
11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, n. 20553/2021);
con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. sulla testimonianza de relato , ed in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., all’art. 421 c.p.c. e all’art. 437 c.p.c., per aver respinto l’istanza istruttoria avente ad oggetto l’audizione della registrazione fonica del 31.10.2017,
e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
anche il suddetto motivo non supera il vaglio di ammissibilità;
richiamato quanto espresso in relazione al motivo precedente in punto di selezione e valutazione delle prove, si osserva che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece, come in questo caso, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013, n. 13395/2018, n. 18092/2020);
neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve, dunque, in una contestazione della valutazione probatoria (anche in termini di ammissibilità e rilevanza) della Corte territoriale, valutazione riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023);
le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza; alla declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 3 aprile 2024.