Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27752 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27752 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9245/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME anche nella qualità di procuratore generale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI ‘TRATTORIA RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente -ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 1061/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 26/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti.
Osserva
La vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte può riassumersi in breve, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti:
–NOME COGNOME, titolare della trattoria ‘RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, NOME AVV_NOTAIO, al fine di accertare in che misura fosse debitore nei confronti del convenuto, al quale aveva già corrisposto la somma di £ 895.000.000 per i lavori di riqualificazione di un fabbricato effettuati da quest’ultimo;
il convenuto, sul presupposto che il corrispettivo dei lavori ammontassero a £ 1.274.497.066 (IVA inclusa) e che gli acconti versati assommassero a £. 895.000.000, chiese emettersi ordinanza di pagamento , ai sensi dell’art. 186 -ter c.p.c., per la differenza di £. 379.497.066, ordinanza che il Tribunale emanò;
deceduto il COGNOME NOME si costituirono gli eredi;
il Tribunale adito, con sentenza n. 416/2014, quantificato in £. 883.316189 (IVA inclusa) il corrispettivo dei lavori realizzati, rigettò la domanda riconvenzionale sul presupposto che gli acconti versati per £. 895.000.000 erano superiori al dovuto e che, perciò, nulla dovesse l’NOME agli eredi d el NOME;
a seguito di ricorso per correzione di errore materiale il Tribunale inserì nel dispositivo la condanna dei convenuti alla restituzione della somma versata in esecuzione dell’ordinanza emessa ex art. 186-ter cod. proc. civ., la quale doveva intendersi implicitamente revocata (nel frattempo, fallito l’NOME , si era costituito il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo curatore);
-la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1061/2017, accolto in parte l’appello degli eredi del COGNOME, dichiarò che il Fal limento era rimasto debitore della somma di € 125.702,36.
La sentenza d’appello condivise il ragionamento del giudice di primo grado, che aveva determinato in £. 883.316.189 (oggi € 456.194,74) il corrispettivo dei lavori. Attribuì a mera dimenticanza, corretta puntualmente dal giudice di primo grado, la mancata dichiarazione di restituzione di quanto versato oltre il dovuto dall’attore, ex art. 186-ter cod. proc. civ.
Tenuto conto che l’ammontare dei lavori, IVA inclusa, andava quantificato in € 547.433,6 9, gli eredi del COGNOME erano rimasti creditori di € 85.204,77, che andava versato detratto dall’importo di € 210.907,11, corrisposto in esecuzione dell’ordinanza adottata ai sensi dell’ art. 186-ter, dalla controparte e, di conseguenza, gli appellanti dovev ano restituire la differenza, ammontante a € 125.702,36.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quest’ultimo anche nella qualità di procuratore generale di NOME COGNOME, e NOME COGNOME ricorrono avverso la suddetta sentenza d’appello sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE del fallimento di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale basato su un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza valutato i lavori a misura e non a corpo, in presenza di doppia conforme è inammissibile.
Trova, infatti, applicazione, ‘ratione temporis’, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., in base al quale il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(cfr., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
4. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello dato per presupposto il rapporto amicale tra NOME COGNOME e NOME e per avere attribuito valore a documenti che non potevano considerarsi preventivi, a differenza dell’unico al quale doveva attribuirsi un tale valore.
4.1. La doglianza è infondata.
La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché è risaputo che l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso la (fittizia) evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto è pacifico che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000 del 27/12/2016). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il
giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. .
La evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’appre zzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. Una tale denunzia non è scrutinabile poiché presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel
senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 287 cod. proc. civ., per essere stata giudicata ammissibile la correzione ai sensi di detta norma, operata dal Tribunale, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
5.1. Il motivo va disatteso.
A prescindere dalla correttezza della correzione operata dal Tribunale, del quale la Corte d’appello dà compiuta motivazione, trattandosi di mero errore fattuale, avendo il Giudice di secondo grado riesaminato il punto e spiegato in che misura la somma versata con l’ord inanza anticipatoria andava restituita alla parte attrice, la doglianza si dimostra ancor più destituita di fondamento. Né quel computo oggi viene contestato.
6. con il ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE paventa di essere costretta al pagamento dell’IVA, in presenza di una ‘partita IVA spenta’, con la conseguenza di non poter portare a scomputo nei confronti dell’Erario la somma corrisposta.
6.1. Il motivo è inammissibile trattandosi di una prospettazione, non solo ipo tetica, ma addirittura priva dell’indicazione della norma asseritamente violata o falsamente applicata, in totale elusione della prescrizione di cui all’art. 36 6, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Né dalla lettura del motivo è dato individuare il principio di legge che si denuncia come trasgredito, sussistendo, peraltro, nella normativa IVA il rimedio al pericolo paventato, costituito dall’autofatturazione.
In ragione dell’epilogo complessivo del giudizio, stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese vanno interamente compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ‘ratione
temporis’ (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso il giorno 13 settembre 2023