Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14860 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15231/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME
-intimato – avverso la sentenza n. 1439/2023 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/12/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Presidente dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proprietaria di un immobile in Sellia Marina, convenne i confinanti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Catanzaro, per sentirli condannare alla rimozione di alberi e siepi posti a ridosso del muro di confine in violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento dei danni, subiti e subendi, a causa della mancata manutenzione della vegetazione.
Con sentenza n. 518/2020, il Tribunale adito dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alla prima domanda, attesa l’intervenuta spontanea rimozione delle piante da parte dei convenuti, e accolse la richiesta risarcitoria.
NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, proposero gravame. Nella resistenza della COGNOME, con sentenza n. 1439 depositata il 27 dicembre 2023, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda risarcitoria, ritenendola carente di prova, atteso che l’accertamento dei danni lamentati non poteva fondarsi esclusivamente su una CTP, in quanto sprovvista di autonomo valore probatorio, e che la testimonianza resa dal geometra NOME COGNOME non aveva fornito un’esaustiva descrizione dei danni denunciati . D’altra parte, osservò la Corte adita, l’espletamento di una consulenza d’ufficio non avrebbe sortito alcuna utilità nel caso di specie, stante l’intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, verificatosi nelle more del giudizio. Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto carente il
compendio probatorio fornito, omettendo di considerare la circostanza, emersa in seguito all’ escussione del teste NOME COGNOME e non contestata dalla parte costituita, dell’intervenuta spontanea rimozione degli alberi che avevano cagionato il danno lamentato dalla COGNOME, con conseguente venir meno della necessità di ulteriore attività istruttoria, essendosi verificato lo spontaneo adempimento rispetto al petitum introdotto con l’atto di citazione .
Con la seconda doglianza la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il Giudice di seconde cure non avrebbe valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi di prova raccolti, menzionando nella parte motiva della sentenza soltanto la perizia di parte e la prova testimoniale. In tal modo, avrebbe isolato e minimizzato la predetta CTP, recante allegazioni fotografiche antecedenti alla rimozione degli alberi, malgrado la sua c oerenza con l’intera istruttoria ; inoltre, la Corte adita avrebbe erroneamente reputato insufficiente la testimonianza resa dal geometra COGNOME senza fornire alcuna argomentazione, nemmeno apparente, sul punto.
I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono fondati.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, per censurare la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. e riservata al giudice
di merito (Sez. Un., n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 2, n. 10537 del 18 aprile 2024).
Nel caso di specie, non si permane nell’alveo delle valutazioni riservate al giudice di merito, atteso che la prima censura non riguarda il libero apprezzamento della Corte territoriale circa la sussistenza o no di una condotta di non contestazione, quanto piuttosto la violazione da parte del giudice del dovere di considerare i fatti non contestati. Invero, NOME COGNOME assolvendo al primario onere probatorio incombente sulla parte attrice, aveva documentato la situazione in cui versava la sua proprietà mediante una relazione tecnica asseverata, corredata da allegati fotografici. In seguito alla produzione della documentazione inerente alla messa in mora dei convenuti e ai lavori di manutenzione resisi necessari per l ‘inerzia degli stessi , l’istruttoria era stata completata con la richiesta di prova orale e di CTU. A ll’esito della prova orale e, in specie, all’escussione del teste COGNOME si apprendeva dell’intervenuta rimozione, in corso di causa, degli alberi che avevano cagionato i danni lamentati dall’attrice nell’atto di citazione, circostanza pacifica e non contestata dalla parte costituita, nonché adesiva rispetto alla prospettazione attorea. I Pujero, infatti, omettevano del tutto di prendere posizione in ordine alla circostanza riportata dal teste escusso, in spregio all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il convenuto è tenuto, anche antecedentemente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda (Sez. 3, n. 9439 del 23 marzo 2022; Sez. 3, n. 26908 del 26 novembre 2020).
Alla luce della copiosa attività istruttoria in atti, parimenti fondata risulta la doglianza sollevata dalla ricorrente in merito alla valutazione parcellizzata del compendio probatorio, posta alla base della reiezione della domanda risarcitoria. In particolare, la Corte
territoriale ha ritenuto infondata la domanda de qua per mancanza di prova in relazione all’ an ed al quantum debeatur , giacché basata esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica di parte, in tal modo omettendo di illustrare nella parte motiva una complessiva e convincente argomentazione sulla pregnanza degli elementi di prova acquisiti agli atti che, unitamente considerati, avrebbero potuto condurre alla riforma della decisione impugnata.
Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, dovrà rivalutare la fattispecie concreta, in relazione ai principi di cui sopra.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025