Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 28469-2022 proposto da:
QUINTO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, nella qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1563/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 1576/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
L a Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello di NOME e in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Cassino, confermata nel resto, condannava NOME al pagamento in favore di NOME della somma di € 2.655, olt re accessori.
NOME aveva agito in giudizio per la condanna di NOME al pagamento di crediti da lavoro subordinato maturati in qualità di dipendente (capo-squadra) tra il 2010 e il 2014, come da conteggi riportati in ricorso, per differenze retributive, TFR aggiuntivo, contributi previdenziali non versati, nonché stipendi non percepiti.
Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande per difetto di prova.
La Corte distrettuale, per quanto qui ancora rileva, confermava la valutazione di mancata dimostrazione di svolgimento di maggior orario di lavoro, alla base delle rivendicazioni di compenso per lavoro straordinario e TFR aggiuntivo; giudicava, invece, fondata la domanda di condanna per mensilità arretrate, nei limiti sopra rilevati.
Per la cassazione parziale della sentenza d’appello ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste il datore di lavoro con controricorso; al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ordinanza nel termine di cui all’art. 380 -bis .1. cpv. c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dell’attendibilità dei testi escussi, mancata valutazione da parte del Collegio d’appello della violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., nonché dell’art. 11 6 c.p.c. e conseguente erronea ricostruzione dei fatti.
Il motivo è inammissibile.
Pur sostenendosi in memoria che ‘ non si chiede alla Corte di Cassazione di decidere l’attendibilità dei testi, ma di stabilire il principio di diritto secondo il quale va valutata la prova testimoniale, e se nel caso specifico siano stati violati sotto il duplice aspetto espresso poc’anzi : se quindi un testimone può essere considerato inattendibile solo perché ha una causa simile nei confronti dello stesso datore di lavoro e se la testimonianza de relato actoris abbia la valenza di sconfessare, da sola, un’altra prova testimoniale contraria alla stessa ‘, con tali argomenti parte ricorrente chiede a questa Corte di sostituire con altra valutazione in concreto quella della Corte d’Appello, ossia di agire quale giudice di merito di terzo grado, in contrasto con la funzione e i limiti del giudizio di legittimità.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa
senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025).
La Corte territoriale ha valutato inattendibili determinate deposizioni testimoniali, per i motivi esplicati in motivazione, congrui e logici. Tale valutazione di attendibilità (o anche di inattendibilità, nel caso) è una valutazione in concreto che spetta alle fasi di merito, e non è qui rivedibile. A maggior ragione in situazione processuale, quale quella in esame, di pronuncia di merito sul punto cd. doppia conforme.
Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., mancata valutazione degli straordinari in capo alla ditta RAGIONE_SOCIALE, valutazione ultra-petita sul centro unico di imputazione d’interesse.
7. Il motivo non è ammissibile.
Esso non centra la ratio decidendi della sentenza impugnata, da cui risulta scarsa rilevanza in concreto della questione dell’unicità di centro di imputazione di interessi, a fronte di ricostruzione in fatto di doppio rapporto di lavoro a tempo parziale, in ogni caso non dirimente a fronte della mancata prova, a monte, dell’effettuazione di lavoro straordinario.
Con il terzo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 253 c.p.c. e ss. nonché dell’art. 116 c.p.c. e conseguente erronea ricostruzione dei fatti ai sensi dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 360 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.
Il motivo è inammissibile.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logicoargomentativo che l’ha portata a ritenere carente la prova dei fatti posti a fondamento delle rivendicazioni attoree.
Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 228 e 210 c.p.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., mancata ammissione di prove determinanti ai fini di un diverso orientamento da parte della Corte d’appello, violazione dell’art. 36 0 c.p.c. per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione sul punto.
Il motivo è inammissibile, per le ragioni espresse sopra (§ 4).
14. Si rileva, inoltre, che non è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
15. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.
A l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME