Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32817 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32817 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38008/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1611/2019 depositata il 03/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME chiesero al Tribunale di Biella il ripristino della situazione dei luoghi antecedente alla costruzione di una rampa di accesso al fondo confinante, appartenente al Comune di Callabiana, che si costituì, negando la creazione di qualsivoglia veduta sull’area vicina. Il giudice adito accolse la domanda.
Su gravame dell’Ente territoriale, con sentenza n. 1611, depositata il 3 ottobre 2019, la Corte d’appello di Torino riformò la decisione del Tribunale.
Il giudice di secondo grado affermò che nessuna veduta fosse in concreto possibile dal fondo comunale a quello delle parti appellate.
NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.
Si è costituito con controricorso il Comune di Callabiana, svolgendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la falsa applicazione e violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 116 c.p.c., 900 e 905 c.c.
Per un verso, nella ricostruzione dei fatti la Corte d’appello avrebbe illogicamente presunto la veduta ostacolata dalla presenza di un muro di cinta alto da 120 a 170 cm., in modo tale da reputarla consentita solo mediante l’utilizzo di una scala a doppio compasso.
Per altro verso, la sentenza impugnata avrebbe stravolto le risultanze della CTU, indicando a conferma del proprio assunto l’all. 4, che avrebbe invece dimostrato esattamente il contrario.
Mediante la seconda censura, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c.
La Corte torinese avrebbe attribuito alle conclusioni del CTU un significato del tutto opposto, senza spiegare la ragione di tale posizione nettamente divergente.
Il primo motivo è inammissibile.
3.1) I ricorrenti contestano la ricostruzione in fatto della vicenda da parte dei giudici di secondo grado, sotto l’essenziale profilo della logicità, invocando la violazione dell’art. 116 c.p.c .
Orbene, secondo il più recente autorevole insegnamento di questa Corte, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi
limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
3.2) È pur vero che gli COGNOME e la COGNOME si riferiscono agli esiti della CTU depositata in primo grado, ma, avendo denunciato un error in iudicando , alla Corte di legittimità è precluso l’esame degli atti (Sez. 1, n. 24856 del 22 novembre 2006).
3.3) Per il resto, e con riguardo particolare alla ricostruzione del fatto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti fattuali riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
3.4) In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
4.1) Occorre rammentare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 22598 del 25 settembre 2018).
4.2) In particolare, il motivo di ricorso deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del
relativo giudizio (Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016).
4.3) Orbene, nella nozione di fatto storico non sono inquadrabili le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio, risolvendosi la critica nell’esposizione di mere argomentazioni difensive riguardanti un elemento istruttorio (Sez. 3, n. 6322 del 2 marzo 2023; Sez. 1, n. 16 marzo 2022 n. 8584).
Il ricorso incidentale condizionato del Comune di Callabiana resta assorbito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Callabiana, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.300 (duemila/300) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME