Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
12982/2019 r.g., proposto
da
NOME COGNOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 319/2018 pubblicata in data 31/10/2018, n.r.g. 56/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME deduceva di aver lavorato presso la RAGIONE_SOCIALE gestita da NOME RAGIONE_SOCIALE, sita in INDIRIZZO, sin dal 06/11/1990, mentre il rapporto di lavoro era stato formalizzato soltanto dall’01/01/2001 ed era ancora in corso.
OGGETTO:
travisamento
della prova
documentale
–
nozione
–
insussistenza
–
conseguenze
Adìva il Tribunale di Caltanissetta per ottenere l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dal 06/11/1990 e fino al 31/12/2000 e la conseguente condanna del NOME a pagare le differenze retributive (lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e festività non godute) e il t.f.r.
Costituitosi in giudizio, il COGNOME eccepiva che nel periodo dedotto in ricorso il ricorrente aveva lavorato solo in modo saltuario ed occasionale, su apposita chiamata e quale lavoratore extra nei giorni di maggior afflusso della clientela. Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti rivendicati.
3.Espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal NOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il certificato rilasciato dallo SCICA di Mussomeli del 10/07/2007 prot. n. NUMERO_DOCUMENTO non ha alcun valore probatorio, poiché non si comprende quali siano gli ‘atti d’Ufficio’ e sulla base di cosa siano stati redatti, in forza dei quali risulterebbe fra le parti un rapporto di lavoro dal 06/11/1990, senza precisare tipologie, mansioni, orario, disciplina contrattuale applicata;
quanto alle prove testimoniali, il Tribunale ha correttamente ritenuto inattendibile la testimonianza della COGNOME in quanto coniuge del lavoratore;
in ogni caso la teste è inattendibile, perché non ha confermato le allegazioni del ricorrente, ma ha descritto un rapporto ancora più prolungato, di tre anni, ed ancora più intenso, quanto a durata giornaliera dell’orario di lavoro, di quello dedotto dal diretto interessato;
il teste COGNOME è stato alquanto generico sulle caratteristiche del rapporto di lavoro e comunque ha ammesso la titolarità del NOME di un lavaggio auto nonché il suo impegno con altra ditta, ossia altri impegni lavorativi non facilmente armonizzabili con il dedotto impegno costante presso la RAGIONE_SOCIALE;
il teste COGNOME ha confermato che il NOME in quel periodo aveva lavorato a chiamata anche presso altri ristoranti;
il teste COGNOME ha reso dichiarazioni generiche;
il teste COGNOME ha dichiarato di essersi recato a mangiare la pizza in quel locale due o tre volte l’anno, ossia con una frequentazione sporadica, che non consente di dimostrare l’assunto del ricorrente;
il teste COGNOME ha dichiarato di aver cominciato a frequentare la RAGIONE_SOCIALE solo dal 2003 e quindi non utile per i fatti di causa.
5.- Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6.- NOME NOME ha resistito con controricorso.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per avere la Corte territoriale errato nella percezione del contenuto oggettivo dei mezzi di prova e ritenuto inesistenti mezzi di prova invece offerti ed esistenti.
In particolare, il ricorrente si duole della valutazione compiuta dalla Corte d’Appello circa il certificato redatto dallo NUMERO_DOCUMENTO di Mussomeli prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/07/2007 e, in particolare, della ritenuta genericità di questo documento, in quanto non sarebbero stati specificati quali fossero gli ‘atti d’Ufficio’ in base ai quali era stata rilasciata quella certificazione. Assume che la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di considerare a tal riguardo la produzione documentale da lui compiuta in occasione delle note difensive del 02/05/2013, con cui depositò come allegato 2 la dichiarazione sottoscritta dal NOME in data 06/11/1990 rivolta allo SCICA di Mussomeli.
Il motivo è inammissibile.
La questione della ‘violazione’ o della ‘falsa applicazione’ degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti
piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022). La valutazione circa la rilevanza probatoria di quel documento, e il conseguente convincimento, appartengono invece al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. ord. n. 6391/20229).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso qualunque valenza probatoria di quella certificazione dello SCICA non soltanto perché non erano stati indicati gli ‘atti d’Ufficio’ sulla base dei quali era stata rilasciata, ma anche perché non conteneva alcuna precisazione in merito alla tipologia del rapporto, all’orario di lavoro, alle mansioni svolte, alla disciplina applicata. Si tratta di valutazioni complessive che attengono al merito dell’istruttoria, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
Infine, nessun addebito può essere mosso ai giudici d’appello nel non aver considerato il documento prodotto dalla difesa dl NOME con le note autorizzate del 02/05/2013, trattandosi di produzione tardiva, in violazione dell’art. 414 c.p.c. e delle relative preclusioni istruttorie.
L’ulteriore parte del motivo sollecita a questa Corte una rilettura delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale non considerato in alcun modo i due documenti prodotti in occasione delle note difensive del 02/05/2013.
Il motivo è inammissibile, atteso che la mancata considerazione di quei documenti, come in genere degli elementi istruttori, la cui selezione e considerazione compete al giudice del merito, non integra l’omesso esame di fatto storico decisivo.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in