Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1990 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1990 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9752/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale.
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4312/2023 depositata l’ 11/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Condominio di INDIRIZZO, ha notificato decreto ingiuntivo alla condomina NOME COGNOME per il pagamento della somma di 42.358,85 quale quota a suo carico di lavori condominiali.
La condomina si è opposta ed ha spiegato due domande riconvenzionali: la prima per far dichiarare la nullità delle delibere in base alle quali il condominio ha agito; la seconda per imporre sempre al condominio la rimozione di opere sulla sua proprietà esclusiva.
Nel corso di causa la domanda di riduzione in pristino è stata mutata in quella di risarcimento per equivalente.
Il Tribunale ha accolto in parte la domanda riconvenzionale – con sentenza non definitiva aveva revocato il decreto ingiuntivo poiché in altro giudizio erano state annullate le delibere poste a base della ingiunzione – riconoscendo alla ricorrente una somma a ristoro dei danni da lei lamentati.
La ricorrente ha impugnato la decisione di primo grado, sostanzialmente per evidenziare che il giudice si era discostato immotivatamente dalle valutazioni del CTU, che aveva riconosciuto un danno maggiore causato dalle opere del condominio.
Ma la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre NOME COGNOME con due motivi, di cui chiede il rigetto il condominio, che ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente prospetta v iolazione dell’art. 132 co 1 n. 4 cpc; motivazione omessa e/o apparente in merito alla forte riduzione del valore del danno; Violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 co 1 n. 4 cpc errore di percezione Nullità della sentenza o del procedimento -Omesso esame circa un fat to decisivo del giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360 co 1 n. 5 cpc.
La censura può ridursi a questo: che il CTU aveva fatto una certa stima del danno, anche sul presupposto che le opere realizzate dal condominio avevano inciso per più del 10% sul valore dell’immobile della ricorrente, diminuendolo corrispondentemente.
Invece il giudice di merito si era discostato da tale valutazione, ritenendo inferiore il danno subito, e il giudice di appello aveva ritenuto corretta tale decisione.
Secondo la ricorrente la consulenza affidata al perito era di tipo percipiente, ossia volta ad accertare anche i fatti, con la conseguenza che era necessario, per discostarsene, una adeguata motivazione, che il giudice non ha reso o che ha reso in modo sbagliato scambiando il danno al valore dell’immobile con il danno al decoro dell’edificio e ritenendo quest’ultimo rimesso al libero apprezzamento del giudice.
Il motivo è infondato.
E’ regola che <> (Cass. 200/ 2021; Cass. 36368/2021).
Il sindacato di legittimità su tale discostamento non può riguardare il merito, ossia le ragioni di fatto che hanno indotto il
giudice a disattendere -in questo caso solo in parte e sull’ammontare – la valutazione del perito. Piuttosto il sindacato è limitato alla esistenza di una adeguata motivazione che giustifichi quel dissenso.
E qui la motivazione è evidente e non meramente apparente, come invece sostenuto dalla ricorrente. Da pagina 9 in poi della sentenza impugnata i giudici di appello danno conto delle ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a dissentire in parte dalle conclusioni del CTU, e dunque la conferma di quelle ragioni non è motivata per relationem , ma attraverso il vaglio delle motivazioni del primo grado. Inoltre, le censure veicolate con l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sono inammissibili, ricorrendo nella specie l’ipotesi di cd. doppia conforme, il che è stato vanamente ed infondatamente contestato dalla ricorrente.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 comma 1 ultimo periodo cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 -e nullità della sentenza o del procedimento per errore di percezione.
Secondo la ricorrente la valutazione del CTU non era stata contestata dal condominio: <>. Con la conseguenza che <> (p.8).
Il motivo è infondato poiché attribuisce alla mancata contestazione delle risultanze della CTU – peraltro non riportata nel motivo all’esame, almeno per quanto rileva in questa sede – il valore della mancata contestazione dei fatti. Invero << L'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d'ufficio . (Cass. 30744 / 2017).
Ove è invece evidente che la mancata contestazione delle valutazioni fatte dal CTU (quali poi non è detto), non priva il giudice del potere di disattendere comunque quella fonte di convincimento.
Inoltre, la censura, sia pure velata in questo motivo di ricorso, di omesso esame di un fatto (accertato dal CTU), deve ritenersi inammissibile a cagione della doppia conforme.
Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 d el 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 9/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME