Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10087/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso il domicilio digitale
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1497/2020 depositata il 9/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dalla Consigliera AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il RAGIONE_SOCIALE allegando che, il giorno 26 giugno 2006 alle ore 11, mentre percorreva a bordo RAGIONE_SOCIALE propria autovettura Smart l’autoRAGIONE_SOCIALE A19 in direzione Palermo Catania, ed era all’altezza dello svincolo di Bagheria in corsia di sorpasso, venne urtato sulla fiancata laterale destra da un mezzo rimasto non identificato che ne alterò l’assetto di marcia. In conseguenza dell’impatto egli perse il controllo del mezzo, il quale ruotando in senso orario attraversò in senso obliquo la carreggiata e si andò a schiantare contro il guard rail , scavalcandolo e ribaltandosi nell’adiacente scarpata. Il COGNOME, che riportò nel sinistro gravi danni fisici mentre la Smart andò distrutta, avendo successivamente avuto conoscenza di un’altra autovettura coinvolta nel sinistro, dopo avere convenuto la sua conducente in giudizio, poiché in esso (che veniva poi abbandonato) era emerso che quella conducente non risultava responsabile, in quanto , all’esito di una CTU, era risultato che il sinistro era imputabile ad un autocarro di grosse dimensioni rimasto non identificato, convenne, come riferito, l’impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, che si costituì in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda. All’esito di CTU che confermò la compatibilità dei danni riportati dalla Smart con una spinta violenta da tergo prodotta da un mezzo pesante, il Tribunale adito accolse la domanda e condannò la compagnia a pagare al COGNOME l’intero importo del risarcimento di € 177.958,57, oltre interessi legali e spese.
A seguito di appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1497 del 9/10/2020, ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE compagnia, reputando che, pur ritenendo provato che l’attore avesse perso il controllo del proprio mezzo a causa di un urto proveniente dal
retro, che aveva attinto la Smart nella parte latero posteriore destra, e che, in conseguenza dell’urto, la Smart ave sse ‘scarrocciato’ in avanti (secondo quanto affermato sia dal CTU nominato nel primo grado del giudizio sia da quello nominato nell’ambito del giudizio proposto e poi abbandonato nei confronti RAGIONE_SOCIALE conducente di uno dei veicoli coinvolti), nessun elemento di prova consentiva di avvalorare la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro quale effettuata dal giudice di prime cure né di provare in alcun modo la concreta dinamica dello scontro. Conseguentemente, in difetto dell’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti, la Corte d’Appello ha applicato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. ed ha condannato la compagnia, sempre nella qualità di Impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento del 50% del danno subìto dal l’attore, oltre interessi legali, condannando l’attore alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme ricevute in eccedenza in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la Regione Sicilia, resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa e carenza assoluta di motivazione – il ricorrente lamenta che il giudice del gravame, pur avendo preso
cognizione del contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALE conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ed averle ritenute pienamente condivisibili, si è discostato dalle conclusioni del CTU, dissentendo da esse senza affatto motivare il proprio dissenso. In particolare, osserva che la corte del gravame, limitandosi a fare riferimento alla presunta mancata collisione dei due mezzi coinvolti sulla base RAGIONE_SOCIALE distanza esistente tra le tracce gommose lasciate sul suolo, e ritenendo inesistenti altri mezzi di prova atti a confermare la ricostruzione del sinistro quale proposta dall’attore , ha dato luogo ad una motivazione meramente apparente con la conseguente v iolazione dell’art. 132 c.p.c.
Con il secondo motivo -omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti -art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.-lamenta che il giudice ha omesso di effettuare il vaglio critico sulla CTU, vertente su fatti decisivi, concludendo per l’assenza di prova dell’esatta dinamica del sinistro quando, invece, il CTU, in replica alle osservazioni del consulente di parte, aveva ipotizzato che il mezzo avesse perso aderenza rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, all’atto di effettuare una brusca manovra a sinistra. Dunque il giudice ha del tutto omesso di valutare la rilevanza RAGIONE_SOCIALE tracce rilasciate dalla Smart e dal mezzo pesante ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro, con ciò incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
In via preliminare si rileva che entrambi i motivi sono inammissibili per una ragione che prescinde dall’esame RAGIONE_SOCIALE loro prospettazione e cioè per il fatto di attingere entrambi alla sola parte finale RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’impugnata sentenza che riguarda la presenza di tracce gommose rimaste sul manto RAGIONE_SOCIALEle compatibili con una forte ed improvvisa spinta in avanti ricevuta dalla Smart da sinistra e dunque con l’iniziale e violento scarrocciamento RAGIONE_SOCIALE
medesima in avanti quale affermata sia dal CTU nel giudizio di primo grado sia dal tecnico nominato nel giudizio proposto e poi abbandonato nei confronti RAGIONE_SOCIALE conducente dell’altro veicolo. I motivi, invece, non censurano la parte RAGIONE_SOCIALE sentenza che ha evidenziato la presenza di contraddizioni nell’argomentazione del giudice di primo grado e che ha, in ogni caso, consentito al giudice di concludere che l’attore ave va perduto il controllo del proprio mezzo in seguito e a causa di un urto proveniente dal retro, e che il veicolo retrostante aveva attinto la Smart nella parte latero posteriore destra. Ne segue che, già per questo rilievo, i due motivi non correlandosi, come avrebbero dovuto, alla motivazione nella sua effettività e dunque anche nella sua completezza, si presentano inidonei a svolgere la funzione propria del mezzo di impugnazione.
Ciò premesso e passando all’esame dei singoli motivi si rileva che il primo deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi tratti aliunde rispetto alla motivazione, così non rispettando i criteri di deduzione indicati da Cass., Sez. Un. n. 8053 e 8054 del 2014 secondo cui: ‘ La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione ‘.
Il motivo prospetta il vizio motivazionale sulla base di un confronto RAGIONE_SOCIALE motivazione con le risultanze RAGIONE_SOCIALE c.t.u. e tanto lo pone al di fuori del vizio per come individuato dalle Sezioni Unite.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta non un omesso esame di un fatto, alla stregua RAGIONE_SOCIALE dette S.U., ma sollecita una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE quaestio facti prospettando una errata valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze RAGIONE_SOCIALE c.t.u.
Al riguardo va data continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui: ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente ‘ (Cass., 6-3, n. 12387 del 24/6/2020; Cass., 1, n. 8584 del 16/3/2022; Cass., 3 n. 6322 del 2/3/2023).
Il Collegio osserva, per ragioni di completezza (posto che nella specie, come si vedrà riferendo l’argomentare del motivo, non viene in rilievo una successione di c.t.u), che rispetto a tale consolidato orientamento, non è dissonante Cass., 6-3, n. 18598 del 7/9/2020, secondo la quale: ‘ Il mancato esame RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU integra un vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui, nel corso del giudizio di merito, siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti ‘ .
E’ infatti evidente che il precedente del 2020, concernendo l’ omesso esame di una c.t.u. successiva, non si pone in alcun modo in difformità ma in piena continuità con il più recente richiamato indirizzo giurisprudenziale.
Ciò premesso, il Collegio rileva invece che, ad evidenziare che il motivo si pone al di fuori RAGIONE_SOCIALE logica che compete al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in generale e con riferimento al suo atteggiarsi quando si evoca la c.t.u., è sufficiente lo stesso incipit RAGIONE_SOCIALE sua illustrazione, dove si legge quanto segue:
<>.
Ebbene, rileva il Collegio che appare evidente che quanto riportato palesa che il motivo si colloca del tutto al di fuori del paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. La riprodotta struttura argomentativa si palesa non già come imputazione alla corte territoriale di un omesso esame di fatti, sebbene accertati dalla c.t.u. e dunque assunti come tali, ma si concreta in una sollecitazione a rivalutare le implicazioni RAGIONE_SOCIALE affermazioni RAGIONE_SOCIALE c.t.u., assumendo che
esse sono state mal apprezzate dalla corte di merito: in particolare, il motivo contrappone alla motivazione RAGIONE_SOCIALE corte una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni RAGIONE_SOCIALE c.t.u. Non v’è traccia di individuazione del fatto omesso, ma, come rivela lo stesso tenore dell’ultimo periodo riprodotto, quando parla di ‘rilevanza’, così sottintendendo ex necesse una censura all’apprezzamento, si critica -tra l’altro assertoriamente ed in termini che , sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE decisività, nemmeno il precedente paradigma d el n. 5 dell’art. 360 c.p.c. avrebbe ammesso -la valutazione di affermazioni del c.t.u.
Le citazioni di giurisprudenza di questa Corte che vengono fatte dopo quanto riprodotto, risultano del tutto prive di pertinenza con quanto argomentato.
Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato a pagare, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, che liquida in € 5.600 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione