Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 6983  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20458-2021 proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio  dell’avvocato  NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME ,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME  COGNOME,  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del
Oggetto
Risarcimento del danno
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente -ricorrente incidentale avverso  la  sentenza  n.  58/2020  della  CORTE  D’APPELLO  di TRENTO, depositata il 08/02/2021 R.G.N. 1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Trento, con la sentenza pubblicata in data 8 febbraio 2021, in riforma della pronuncia di primo grado, ha  respinto  la  domanda  di  NOME  COGNOME  nei  confronti  di NOME  COGNOME  e  della  RAGIONE_SOCIALE  volta  ad  ottenere  la condanna al risarcimento del danno subito per il licenziamento intimato dalla società sulla base di scritti anonimi, attribuiti al COGNOME  medesimo,  ma -secondo  la  prospettazione  attorea  asseritamente redatti dal COGNOME;
la Corte, in sintesi estrema e per quanto qui ancora rileva, esaminate le risultanze della  CTU espletata  in  primo  grado  e tenuto conto delle critiche mosse alla medesima dal consulente di  parte, ha concluso ‘per l’assenza di certezza che i biglietti siano stati redatti dal COGNOME‘;
respinta quindi la domanda attorea, la Corte ha anche respinto l’appello incidentale avanzato in punto di spese dalla RAGIONE_SOCIALE e ha compensato anche le spese del secondo grado;
per  la  cassazione  di  tale  sentenza,  ha  proposto  ricorso  il RAGIONE_SOCIALE  con  due  motivi;  ha  resistito  con  controricorso  sia  il RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE, ma quest’ultima ha anche proposto
ricorso incidentale in data 8 settembre 2021 sulla regolamentazione delle spese; la difesa di COGNOME ha anche comunicato memoria; all’esito  della  camera  di  consiglio,  il  Collegio  si  è  riservato  il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso principale possono essere come di seguito sintetizzati secondo le rubriche articolate da parte ricorrente;
1.1. il  primo motivo denuncia: ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver il  giudice  d’appello  adeguatamente  esaminato  la  relazione tecnica d’ufficio e i fatti in essa rappresentati’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2104, comma 2, 2087, 1228 c.c., e connesse disposizioni,  per  omesso  riconoscimento  della  natura  anche contrattuale della responsabilità del Signor COGNOME, in ordine alla  falsificazione  dei  biglietti  diretti  al  presidente  della  RAGIONE_SOCIALE, nonché degli effetti pregiudizievoli prodotti da tale condotta con il conseguente danno. Omessa applicazione dell’art. 2941, n. 8, c.c.’;
il ricorso principale non può trovare accoglimento;
2.1. il primo motivo è inammissibile;
secondo  condivisa  giurisprudenza  di  questa  Corte  l’omessa considerazione di una relazione peritale può essere censurata ai sensi del n. 5 novellato dell’art. 360 c.p.c. solo nel caso in cui si sia  tradotta  nell’omesso  esame  circa  un  fatto  decisivo  per  il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe
determinato  un  esito  diverso  della  controversia  (v.  Cass.  n. 31511 del 2022, avuto specifico riguardo all’ipotesi in cui, nel corso del giudizio di merito, vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi);
la pronuncia citata chiarisce anche come il diverso orientamento,  secondo  cui  sarebbe  sindacabile  in  sede  di legittimità l’adesione, senza giustificazione, ad una piuttosto che all’altra consulenza, sia stato elaborato in epoca anteriore alla modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. nn. 3787 del 2001, 13940 del 2006, 23063 del 2009, 5148 del 2011 e 19572 del 2013, richiamate da Cass. n. 19372 del 2021);
in continuità è stato affermato il condiviso principio secondo cui: «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare» (Cass. n. 18886 del 2023; Cass. n. 7716 del 2024);
nel caso che ci occupa, la Corte territoriale non solo ha diffusamente spiegato le ragioni che l’hanno indotta a non aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma parte ricorrente non enuclea neanche quale sarebbe il fatto storico trascurato nella valutazione dei giudici d’appello, avente carattere decisivo, piuttosto formulando una serie di considerazioni critiche e rilievi sul convincimento espresso dalla Corte con una motivazione che sicuramente supera la soglia del cd. minimum costituzionale;
2.2. l’inammissibilità  del  primo  motivo  di  ricorso  determina l’inammissibilità della seconda  censura, che si fonda sul
presupposto, rivelatosi errato anche al vaglio di legittimità, di una responsabilità dello COGNOME;
dall’inammissibilità del ricorso principale deriva, poi, l’inefficacia del ricorso incidentale proposto in data 8 settembre 2021 rispetto ad una sentenza pubblicata in data 8 febbraio 2021, atteso che: ‘In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)’ (cfr. Cass. n. 6077 del 2015; Cass. n. 17707 del 2021);
conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile mentre l’incidentale della società diviene inefficace; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale (cfr. ancora Cass. n. 17707/2021), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna  il ricorrente principale al
pagamento  delle  spese  di  lite  liquidate  in  favore  di  NOME COGNOME  in  euro  4.500,00,  oltre  euro  200,00  per  esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, e in favore  di  RAGIONE_SOCIALE  in  euro  4.000,00,  oltre  euro  200,00  per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma  nell’adunanza  camerale  del  21  gennaio