Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20458-2021 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del
Oggetto
Risarcimento del danno
R.G.N. 20458/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 58/2020 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 08/02/2021 R.G.N. 1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Trento, con la sentenza pubblicata in data 8 febbraio 2021, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE s.c. volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno subito per il licenziamento intimato dalla società sulla base di scritti anonimi, attribuiti al COGNOME medesimo, ma -secondo la prospettazione attorea asseritamente redatti dal COGNOME;
la Corte, in sintesi estrema e per quanto qui ancora rileva, esaminate le risultanze della CTU espletata in primo grado e tenuto conto delle critiche mosse alla medesima dal consulente di parte, ha concluso ‘per l’assenza di certezza che i biglietti siano stati redatti dal COGNOME‘;
respinta quindi la domanda attorea, la Corte ha anche respinto l’appello incidentale avanzato in punto di spese dalla RAGIONE_SOCIALE e ha compensato anche le spese del secondo grado;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il COGNOME con due motivi; ha resistito con controricorso sia il Giacomini sia la RAGIONE_SOCIALE, ma quest’ultima ha anche proposto
ricorso incidentale in data 8 settembre 2021 sulla regolamentazione delle spese; la difesa di COGNOME ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso principale possono essere come di seguito sintetizzati secondo le rubriche articolate da parte ricorrente;
1.1. il primo motivo denuncia: ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver il giudice d’appello adeguatamente esaminato la relazione tecnica d’ufficio e i fatti in essa rappresentati’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2104, comma 2, 2087, 1228 c.c., e connesse disposizioni, per omesso riconoscimento della natura anche contrattuale della responsabilità del Signor COGNOME in ordine alla falsificazione dei biglietti diretti al presidente della RAGIONE_SOCIALE, nonché degli effetti pregiudizievoli prodotti da tale condotta con il conseguente danno. Omessa applicazione dell’art. 2941, n. 8, c.c.’;
il ricorso principale non può trovare accoglimento;
2.1. il primo motivo è inammissibile;
secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte l’omessa considerazione di una relazione peritale può essere censurata ai sensi del n. 5 novellato dell’art. 360 c.p.c. solo nel caso in cui si sia tradotta nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia (v. Cass. n. 31511 del 2022, avuto specifico riguardo all’ipotesi in cui, nel corso del giudizio di merito, vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi);
la pronuncia citata chiarisce anche come il diverso orientamento, secondo cui sarebbe sindacabile in sede di legittimità l’adesione, senza giustificazione, ad una piuttosto che all’altra consulenza, sia stato elaborato in epoca anteriore alla modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. nn. 3787 del 2001, 13940 del 2006, 23063 del 2009, 5148 del 2011 e 19572 del 2013, richiamate da Cass. n. 19372 del 2021);
in continuità è stato affermato il condiviso principio secondo cui: «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare» (Cass. n. 18886 del 2023; Cass. n. 7716 del 2024);
nel caso che ci occupa, la Corte territoriale non solo ha diffusamente spiegato le ragioni che l’hanno indotta a non aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma parte ricorrente non enuclea neanche quale sarebbe il fatto storico trascurato nella valutazione dei giudici d’appello, avente carattere decisivo, piuttosto formulando una serie di considerazioni critiche e rilievi sul convincimento espresso dalla Corte con una motivazione che sicuramente supera la soglia del cd. minimum costituzionale;
2.2. l’inammissibilità del primo motivo di ricorso determina l’inammissibilità della seconda censura, che si fonda sul
presupposto, rivelatosi errato anche al vaglio di legittimità, di una responsabilità dello COGNOME;
dall’inammissibilità del ricorso principale deriva, poi, l’inefficacia del ricorso incidentale proposto in data 8 settembre 2021 rispetto ad una sentenza pubblicata in data 8 febbraio 2021, atteso che: ‘In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)’ (cfr. Cass. n. 6077 del 2015; Cass. n. 17707 del 2021);
conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile mentre l’incidentale della società diviene inefficace; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale (cfr. ancora Cass. n. 17707/2021), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al
pagamento delle spese di lite liquidate in favore di NOME COGNOME in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, e in favore di RAGIONE_SOCIALE s.c. in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio