Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31551 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
PREFETTURA DI ROMA
– intimata – avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA depositata il 28/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, cittadino senegalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dal medesimo ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 1° settembre
sul ricorso 25433/2022 proposto da:
NOME COGNOME domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente – contro
2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell’art. 14, comma 5ter , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 in relazione alla CEDU, avendo il decidente omesso di effettuare in concreto una valutazione comparativa tra il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente e l’interesse pubblico alla sua espulsione.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del proposto ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Premesso, per vero, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, per effetto delle modifiche introdotte nella disciplina del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ” ex ante ” in via legislativa, si ché occorre per il diniego la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass., Sez. VI-I, 28/06/2018, n. 17070), va qui ribadito il principio, anch’esso reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui «il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma
protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all’art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l’effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d’origine (Cass., Sez. I, 26/07/2023, n. 22508).
La decisione impugnata non si è attenuta al detto principio di diritto, si ché essa va cassata e la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia la causa avanti al Giudice di pace di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.10.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME