Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 843/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, quale cessionaria di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti quali cessionari del credito vantato da NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 779/2020 depositata il 09/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno il Comune di Marciana Marina esponendo di essere proprietario di un’area sita nel territorio comunale che, il 17 aprile 1982, era stata oggetto di occupazione di urgenza per 294 metri quadri, senza che intervenisse nei termini alcun decreto di esproprio, e che era stata in effetti occupata per un ulteriore contigua porzione di 351 metri quadri. Ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno, derivante dall’occupazione appropriativa dell’area di 294 metri quadri, oltre al pagamento dell’indennità di occupazione, nonché al risarcimento del danno conseguente all’occupazione usurpativa dell’area di 351 metri quadri.
Il Tribunale di Livorno ha accolto la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di lire 279.888.742, oltre interessi, rivalutazione e spese, in favore di COGNOME NOME, avente causa di COGNOME. Il Comune ha interposto gravame, che la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto rideterminando il quantum in euro 26.824,41, disponendone il deposito. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i cessionari del credito di COGNOME. La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso ritenendo, per quanto qui di interesse, che avesse errato la Corte d’appello, nella liquidazione del risarcimento del danno con riguardo all’area di 294 metri quadri, a non applicare il criterio del valore venale del bene, pur nei limiti dell’importo già liquidato dal Tribunale, stante il divieto di reformatio in peius per mancanza di appello incidentale da parte della proprietaria sul punto; ha ritenuto
inammissibili per mancanza di interesse i motivi relativi alla liquidazione del danno per l’area di 351 mq; infine ha ritenuto che erroneamente la Corte d’appello di Firenze avesse ordinato il deposito delle somme dovute presso la competente Cassa depositi e prestiti. Con sentenza n. 18695/2016 questa Corte ha quindi cassato sul punto la sentenza e rinviato al giudice d’appello.
La Corte d’appello di Firenze, adita in riassunzione, ha espletato una consulenza tecnica d’ufficio nella quale il perito nominato si è richiamato alla consulenza già espletata in primo grado, basata sulla potenzialità edificatoria al momento dell’esproprio; la Corte di merito ha quindi recepito detti valori e calcolato il valore dell’area in euro 110.171,066 e l’indennità di occupazione in euro 21.626,00 riconoscendola nei limiti di euro 13.136,00 (valore già riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Livorno).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune affidandosi ad un unico motivo. I cessionari del credito hanno svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.4,5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Parte ricorrente deduce che la sentenza non ha esaminato la questione centrale e cioè il fatto essenziale sul quale si fonda il valore del bene, vale a dire l’edificabilità o meno dei suoli sui quali è stato realizzato il parcheggio. Osserva che la Corte di Cassazione ha demandato il giudice di merito di fare applicazione del criterio del valore venale del bene, ma la Corte d’appello ha recepito acriticamente le affermazioni espresse dal consulente in sede di perizia avvenuta senza la partecipazione del Comune (non costituito in sede di rinvio). Deduce inoltre, che la perizia è errata perché in data 6 settembre 1983 era stata approvata una variante
al piano regolatore generale che aveva modificato la destinazione d’uso a parcheggio dell’intera area e di conseguenza il consulente e anche il giudice avrebbero dovuto quantificare il valore venale con riferimento alla possibile utilizzazione dell’area solo come parcheggio pubblico; l’ente infatti aveva sempre contestato fin dal primo grado di giudizio che il suolo fosse edificabile. Di contro il consulente non ha compiuto alcun accertamento sull’esistenza o meno di un piano regolatore generale che invece era vigente. Controparte eccepisce che non essendosi costituito nel giudizio di rinvio il Comune non può proporre in questa sede eccezioni non proposte nel suddetto giudizio.
2. Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata non raggiunge lo standard del minimo costituzionale (cfr. Cass. n. 7090 del 03/03/2022) posto che nel valutare il valore venale dell’area la Corte si limita ad un richiamo alla relazione del consulente tecnico di ufficio, il quale a sua volta si era richiamato alla relazione resa dal consulente tecnico di ufficio nel giudizio di primo grado (introdotto con citazione del 23 settembre 1985) senza specificare se in detta consulenza è stata accertata la edificabilità legale dell’area. La motivazione della sentenza si limita infatti a dare atto che la perizia si era basata ‘ sulla reale potenzialità edificatoria al momento dell’esproprio e non sull’attuale destinazione urbanistica ‘ senza chiarire che cosa intenda per reale potenzialità edificatoria; si afferma inoltre che il consulente ha richiamato la valutazione del precedente perito il quale ‘ aveva identificato un valore di superficie derivante dalla sua esperienza successivamente verificato attraverso l’utilizzo di concetti stimati che essa va reputa ancora oggi utilizzati ‘, senza nulla dire sullo strumento urbanistico vigente al momento in cui si è verificata la vicenda espropriativa e
cosa fossero questi ‘concetti stimati’ utilizzati a riscontro di una non meglio definita ‘esperienza’ del consulente .
Di contro, il Comune osserva che dalla stessa relazione di consulenza emergeva che era stata approvata, il 6 settembre 1983 prima del perfezionamento della vicenda ablativa, la variante al PRG che modificava la destinazione d’uso dell’area a parcheggio, così imprimendo all’area una destinazione intermedia tra edificabile e l’agricola (cfr. Cass n. 3168 del 01/02/2019; Cass. n. 6527 del 06/03/2019).
Non si tratta di questione preclusa dalla contumacia in sede di giudizio di rinvio del Comune, poiché l’oggetto del giudizio di rinvio era determinare il valore venale dell’area, non già in base al criterio utilizzato dal Tribunale (art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. 11 luglio 1992, numero 333, travolto da pronuncia di incostituzionalità) ma facendo applicazione del criterio del ‘ valore venale del bene previsto dall’articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ‘. La Corte di merito, in sede di rinvio, ha attribuito al bene un determinato valore sul presupposto che si tratti di terreno avente ‘ reale potenzialità edificatoria’ affermazione che il Comune contesta. Il Comune non introduce quindi con l’odierno ricorso una eccezione o domanda nuova, ma mantenendosi nell’ambito del thema decidendum come delineato dalla precedente pronuncia di questa Corte, ha lamentato che la Corte di merito non abbia esplicitato il criterio sulla base del quale ha attribuito il valore e non abbia tenuto conto della classificazione urbanistica dell’area.
Il rilievo, oltre che ammissibile, è corretto poiché la Corte d’appello non si sofferma sul punto centrale della controversia e cioè in base a quali criteri debba stabilirsi il valore venale del bene, limitandosi ad un vago accenno alla ‘ reale potenzialità edificatoria del bene’ senza chiarare per quale ragione l’area
avrebbe detta potenzialità edificatoria e cosa prevedeva lo strumento urbanistico al momento dell’esproprio. La giurisprudenza di questa Corte è invero ferma nel ritenere che un’area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass. n.36309 del 13/12/2022; Cass. n. 18584 del 07.09.2020; Cass. , n. 25314 del 25.10.2017; Cass. n. 23639 del 21.11.2016; Cass. n. 13172 del 24.06.2016).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 30/05/2024.