Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19213/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, PUPERSHLAH IRYNA
–COGNOME – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CHIETI n. 312/2021 depositata il 04/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Alle ore 17,45 circa del 30/01/2018, si verificò nel territorio di Francavilla al Mare (CH), all ‘ intersezione tra INDIRIZZO San Leonardo e INDIRIZZO Castagne, un sinistro tra una vettura Mercedes GLA, di proprietà di NOME COGNOME, nell ‘ occasione condotta (sulla Contrada Cetti Castagne, munita di diritto di precedenza) da NOME COGNOME (assicurata per la RCA da RAGIONE_SOCIALE), e una vettura Mazda, di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condotta nell ‘ occasione da quest ‘ ultima (sulla contrada INDIRIZZO Leonardo, provvista all ‘ incrocio di segnale di stop), ed assicurata per la RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE
La società RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito risarcitorio del proprietario della vettura Mercedes per i danni subiti a seguito del sinistro convenne dinanzi al Giudice di Pace di Chieti RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della conducente della Mazda per il sinistro, al risarcimento dell ‘ importo di euro 5.400,00, pari al costo AVV_NOTAIO riparazioni effettuate sul veicolo, al netto dell ‘ importo di euro 12.600,00 già ricevuto da RAGIONE_SOCIALE, oltre all ‘ importo di euro 2.000,00 per rimborso AVV_NOTAIO spese di assistenza legale ante causam e di un ‘ ulteriore somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del fermo tecnico.
RAGIONE_SOCIALE si costituì chiedendo il rigetto AVV_NOTAIO avverse domande, assumendo che il sinistro doveva addebitarsi anche alla responsabilità concorrente (pari, quantomeno, al 30%) della conducente della Mercedes, per avere quest ‘ ultima guidato la vettura ad una velocità di circa 60 km/h superiore al limite ivi esistente di 50 km/h, come rilevato da dispositivo satellitare montato sulla vettura. La compagnia contestò la risarcibilità AVV_NOTAIO spese di assistenza legale e sostenne, anche in forza dell ‘ eccepito concorso di colpa dei due conducenti, la congruità dell ‘ importo di euro 12.600,00 già corrisposto ante causam alla controparte.
Integrato il contraddittorio con i proprietari della vettura Mazda (di cui si costituì il solo NOME COGNOME, chiedendo il rigetto AVV_NOTAIO domande), il giudizio venne istruito con CTU.
Con sentenza n. 570/2019 il Giudice di pace riconobbe la sussistenza in capo alla conducente della vettura Mazda della responsabilità esclusiva per il sinistro, per avere violato il segnale di stop esistente all ‘ incrocio, e condannò i convenuti, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell ‘ attrice – al netto della di quanto da questa già ricevuto ante causam – dell ‘ importo di euro 6.600,00 (di cui euro 5.400,00 per i danni materiali al veicolo ed euro 1.200,00 per le spese di assistenza legale stragiudiziale).
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi al Tribunale di Chieti, contestando l ‘ attribuzione alla conducente della vettura Mazda della responsabilità esclusiva del sinistro. A dire dell ‘ appellante, il Giudice di pace avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale, ai sensi dell ‘ art. 145bis del codice AVV_NOTAIO assicurazioni private, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura Mercedes e di conseguenza al fatto, rilevato da tale dispositivo, per cui quest ‘ ultima vettura, al momento dell ‘ impatto, viaggiava a 58 km/h e, dunque, oltre il limite di velocità (50 km/h) ivi consentito. Con ulteriori motivi di appello, RAGIONE_SOCIALE censurò la valutazione del Giudice di pace e del CTU in ordine alla ritenuta congruità della fattura di euro 18.000,00 relativa alle riparazioni della vettura Mercedes, di cui la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rimborso, nonché il riconoscimento a quest ‘ ultima del ristoro della somma di euro 1.200,00 per le spese di assistenza stragiudiziale ante causam del proprio legale, spese – a dire dell ‘ appellante – non supportate né dalla prova dell ‘ effettivo esborso, né dalla prova della loro necessarietà.
La società RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell ‘ impugnazione, assumendo la piena correttezza della decisione appellata.
Con sentenza n. 312/2021, depositata in data 04/05/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Chieti ha rigettato l ‘ appello, condannando UnipolSAI alle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita con nuovo difensore.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 112, 113, comma 1, 345, comma 1, c.p.c., e 111 Cost. – in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c. – nella parte in cui il Giudice Unico del Tribunale di Chieti, interpretando estensivamente il principio ‘iura novit curia’, ha fatto propria una eccezione ‘nuova’ della parte appellata, mai sollevata in prime cure e prontamente contestata dalla Società ricorrente, disconoscendo il valore di ‘prova legale’ ai dati forniti dal dispositivo satellitare ‘UNIBOX Super Easy’ montato sulla vettura Mercedes GLA, tg. TARGA_VEICOLO, per non essere mai stati emanati i decreti attuativi di cui all ‘ art. 132 ter decr. lgs. n. 209/2005 che avrebbero dovuto regolamentare il funzionamento AVV_NOTAIO cc.dd. ‘scatole nere’. Nullità della sentenza impugnata e contestuale necessità di rimettere il giudizio per la decisione del merito al giudice a quo in diversa c omposizione’ , nella parte in cui il giudice, interpretando estensivamente il principio iura novit curia , ha fatto propria una eccezione nuova della parte appellata, mai sollevata in primo grado e contestata. Il Tribunale avrebbe disconosciuto il valore di prova legale dei dati forniti dal dispositivo satellitare per la mancata attuazione dei decreti attuativi regolamentanti il funzionamento AVV_NOTAIO scatole nere.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 132 ter, comma 1, lettera b), 145 bis decr. lgs. n. 209/2005, 115 e 116 c.p.c. – in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. -laddove il Tribunale di Chieti ha ritenuto di non poter riconoscere valore di ‘prova legale’ alle risultanze del dispositivo satellitare presente sulla vettura Mercedes GLA, tg. TARGA_VEICOLO, benchè l ‘ impianto di rilevamento fosse in uso già prima della data di entrata in vigore della l. n. 124/2017 ed il suo funzionamento non dovesse seguire, al fine dell ‘ utilizzo dei dati raccolti, le regole da stabilirsi con i decreti attuativi del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il AVV_NOTAIO al tempo del sinistro (31/1/2018) non ancora emanati’. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha escluso valenza probatoria alle risultanze del dispositivo satellitare, nonostante fosse già in uso prima dell ‘ entrata in vigore della l. n. 124/2007 e non dovesse seguire le regole stabilite con i decreti attuativi.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 bis, comma 1, decr. lgs. n. 209/2005, 115 e 116 c.p.c. -in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. – nella parte in cui il Tribunale di Chieti, aderendo acriticamente a quanto erroneamente statuito dal Giudice di Pace di Chieti con la sentenza n. 570/2019 Reg. Sent. del 15/11/2019, ha considerato potersi decidere la lite sulla scorta AVV_NOTAIO risultanze della consulenza tecnica cineticodinamica espletata in prime cure, nonostante il medesimo CTU avesse preventivamente accertato il ‘perfetto funzionamento’ del dispositivo satellitare ‘UNIBOX Super Easy’ presente sulla Mercedes incidentata e, dunque, operasse il divieto normativo dell ‘ utilizzo di risultanze istruttorie diverse da quelle fornite dalla scatola nera ai fini del decidere’ , lamentando che la sentenza ha deciso la controversia sulla scorta della CTU espletata in primo grado,
nonostante il medesimo CTU avesse accertato il funzionamento del dispositivo satellitare. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili ai fini del decidere le conclusioni del CTU riguardo alla ricostruzione del sinistro, differenti rispetto alle risultanze della scatola nera.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 201 c.p.c. -in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. -con riguardo al capo della sentenza gravata in cui il Tribunale di Chieti, non riservando neppure un appunto rispetto alle obiezioni tecniche alla CTU rese con le note critiche dell ‘ 11/7/2019 dal CTP RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, con le quali si erano contestate fermamente le modalità di ricostruzione del sinistro stradale del 30/1/2018 e la velocità pre-impatto tenuta dalla Mercedes, ha aderito acriticamente alle valutazioni del perito d ‘ ufficio. Nullità della decisione impugnata per omessa motivazione del Giudice dell ‘appello su un fatto decisivo per il giudizio’ , lamentando l ‘ omessa considerazione AVV_NOTAIO note critiche del CTP relative alla ricostruzione del sinistro operata dalla CTU, con conseguente nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo.
In via preliminare va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime cure in data 2019 (come si ricava dalla sentenza gravata), l ‘ atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all ‘ 11/9/2012. Siffatta circostanza determina l ‘applicazione ‘ ratione temporis ‘ dell’ art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. (cfr. CRAGIONE_SOCIALE, Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; CRAGIONE_SOCIALE, Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; CRAGIONE_SOCIALE, Sez. 6-5, ord.
11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente -di cd. ‘doppia conforme di merito’, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell ‘ art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l ‘ onere ‘ di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (CRAGIONE_SOCIALE, Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; CRAGIONE_SOCIALE, Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un ‘ ipotesi di inammissibilità, in parte qua , del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo e secondo motivo.
Sul primo motivo. Il motivo è manifestamente privo di fondamento, in quanto la questione della mancanza di emanazione dei decreti cui allude l ‘ art. 132ter non integra un ‘ eccezione e tanto più riservata alla parte, ma una mera argomentazione in iure che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare in quanto investito dalla ricorrente della pretesa efficacia di prova legale del dispositivo di cui trattasi. Correttamente il Tribunale ha evocato il principio iura novit curia . A sua volta la sollecitazione svolta dalla parte appellata integrò una mera difesa in diritto, come tale pienamente consentita, al di là di quanto, come detto, giustificava lo stesso esame della prospettazione scolta con l ‘ appello dalla qui ricorrente.
Sul secondo motivo. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all ‘ art. 145bis del codice AVV_NOTAIO assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall ‘ emanazione dei decreti: è palese che il ‘ fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore AVV_NOTAIO citate disposizioni ‘, cioè anche dell ‘ art. 132ter , implica la necessaria emanazione dei decreti,
perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. ‘equiparabilità’.
7.1 Poiché l ‘ art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall ‘ art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri
Sul terzo motivo. Il motivo è inammissibile, in quanto ignora – tanto che nemmeno identifica la motivazione con cui il Tribunale sarebbe incorso nel vizio – la motivazione resa dal Tribunale in adesione a quella del giudice di pace ed a quanto evidenziato dal CTU, nei termini esposti al paragrafo 10.4 della sentenza gravata. altro, come emerge alla pag. 20 del ricorso, il motivo efficacia di prova legale AVV_NOTAIO risultanze del
Fra l ‘ nuovamente invoca l ‘ dispositivo satellitare.
Sul quarto motivo. Il motivo denuncia la violazione degli att. 115 e 116 senza rispettare i criteri indicati da CRAGIONE_SOCIALE n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio, è stato ribadito da CRAGIONE_SOCIALE, Sez. Un., n. 20867 del 2020. Sollecita una rivalutazione dell ‘ apprezzamento della quaestio facti non consentito dall ‘ attuale n. 5 dell ‘ art. 360 c.p.c.
Alla stregua AVV_NOTAIO considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere rigettato.
11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. Nella memoria di costituzione del nuovo difensore per la parte resistente non è stata chiesta la distrazione, che era stata chiesta dal precedente difensore. La reiterazione AVV_NOTAIO conclusioni del controricorso non può, evidentemente e logicamente estenders i alla richiesta dell’originario difensore.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento AVV_NOTAIO spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , AVV_NOTAIO stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l ‘ 11/12/2023.