Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29814 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 10/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13557-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 99/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 292/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME. Fatti di causa
La Corte d’appello di L’Aquila, con l’impugnata sentenza, ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la
sentenza che aveva respinto il ricorso proposto nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere differenze retributive per € 32.276,67 a titolo di compenso per RAGIONE_SOCIALE straordinario, differenze sulle mensilità aggiuntive sul trattamento di fine rapporto, in riferimento ai rapporti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato intercorsi fra le parti nei periodi indicati e con mansioni di bracciante agricolo con inquadramento quale operaio di area 3 del vigente CCNL agricoltura.
A fondamento della decisione la Corte ha ritenuto che non sussistesse convincente dimostrazione né dell’orario di RAGIONE_SOCIALE ordinario, né della affermata prestazione del RAGIONE_SOCIALE oltre tale orario, né della mancata fruizione di riposi compensativi, né della mancata fruizione di congedi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva; dalla prova testimoniale non era infatti emersa una univoca ricostruzione dell’orario di RAGIONE_SOCIALE osservato dall’appellante.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME con due motivi di ricorso ai quali si è ha resistito la ditta RAGIONE_SOCIALE con contro ricorso.
A seguito della proposta di definizione accelerata il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla falsa ed errata applicazione dell’art. 10, comma 5, decreto legislativo n. 124/2004 circa l’efficacia probatoria del verbale dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
2.- Col secondo motivo, si deduce violazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo della
contro
versia in riferimento al formale disconoscimento della dichiarazione liberatoria prodotta dal datore di RAGIONE_SOCIALE in copia effettuato in sede di interrogatorio formale.
3.- Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato, per le ragioni già indicate nel precedente deciso di recente da questa Corte (Cass. n. 11977/24) relativo ad una analoga domanda svolta per le medesime ragioni e per gli stessi presupposti da altro lavoratore nei confronti della controricorrente.
4.- Le motivazioni di tale precedente sono condivise da questo Collegio e vengono di seguito richiamate come ragioni della decisione anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.
‘5.1. Va qui ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’RAGIONE_SOCIALE fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. 19/04/2010 n. 9251). Neppure la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di RAGIONE_SOCIALE in un verbale ispettivo ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice. L’ispettore del RAGIONE_SOCIALE, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l’ animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell’inchiesta ( cfr. Cass. 07/09/2015 n. 17702). 5.2. Ne consegue che correttamente la Corte di merito, così come il primo giudice,
dopo aver ripercorso le risultanze dell’ espletata istruttoria e con apprezzamento delle risultanze ad essa riservato, ha compiutamente chiarito le ragioni per le quali, in relazione alle caratteristiche dell’attività ed alle modalità di svolgimento della prestazione, ha escluso che da tali prove emergesse la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di RAGIONE_SOCIALE straordinario. 5.3. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciato inammissibilmente un vizio di motivazione nel contesto di un processo caratte rizzato dall’esistenza di una motivazione conforme sia in primo che in secondo grado. Si tratta di censura che perciò solo è inammissibile atteso che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. recentemente Cass. 28/02/2023 n. 5947 e già 22/12/2016 n. 26774).’
Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi respinto in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente
Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla prese nte pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da
versare alla RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, entrambe liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 -bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 1500 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 1500 ex art. 96, 4 comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 10.9.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME