Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1828 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1828 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28608-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
CELI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 438/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 399/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 404/2019 il Tribunale di Messina rigettava le domande proposte da COGNOME NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, volte al riconoscimento di differenze retributive maturate in virtù di due distinti rapporti lavorativi intercorsi con la società nei periodi dall’1 gennaio 2005 al 30 giugno 2007 e dall’1 gennaio 2008 al 28 febbraio 2010.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Messina, istruita ulteriormente la causa con la prova testimoniale chiesta dall’appellato COGNOME NOME (in aggiunta ai due testi ascoltati dal primo giudice) e a mezzo di CTU contabile, in parziale accoglimento dell’appello proposto dallo COGNOME contro la sentenza di primo grado e in altrettanto parziale riforma della stessa sentenza, condannava in solido COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali soci amministratori della cessata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a corrispondere allo COGNOME a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 69.737,73, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato fino all’effettivo soddisfo.
Per quanto qui interessa, la Corte premetteva in sintesi: a) ciò che aveva dedotto l’attore nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; b) che il primo giudice aveva rigettato le domande, ritenendo che i due testimoni sentiti non avessero dimostrato con certezza la durata della prestazione lavorativa e la sua articolazione oraria; c) che lo COGNOME aveva impugnato la sentenza di prime cure insistendo per il riconoscimento delle domande spiegate in primo grado; d) quali diverse posizioni
avessero assunto, rispettivamente, COGNOME NOME, già amministratore della suddetta società convenuta in primo grado (in data 31 gennaio 2017 cancellata dal registro delle imprese), e COGNOME NOME (altro ex socio della stessa società cancellata), nel costituirsi separatamente in secondo grado; e) che la Corte aveva deciso di istruire la causa con la prova testimoniale chiesta dall’COGNOME e l’espletamento di C.T.U. contabile; f) quali fossero le doglianze del lavoratore appellante.
Tutto ciò premesso, la Corte, riesaminate le risultanze istruttorie acquisite in primo e in secondo grado, sulla base della C.T.U. contabile disposta, perveniva alla riforma della sentenza del Tribunale nei termini sopra specificati.
Avverso tale decisione NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e successiva memoria.
Resiste COGNOME NOME con controricorso, mentre l’altro intimato COGNOME NOME non ha svolto difese in questa sede di legittimità.
La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis .1 cpv. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ‘Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 cpc, e del combinato disposto degli artt. 416, comma 3, c.p.c. e artt. 436 e 437, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 3 e c. 4. Inammissibilità della produzione documentale del Sig. COGNOME NOME. Tale produzione è inammissibile e tardiva, per intervenuta decadenza. Essendosi costituito il Sig. COGNOME solo in
data 21.09.2020 laddove la prima udienza di comparizione delle parti del giudizio d’appello era stata fissata al 23.03.2020 e poi rinviata di Ufficio al 22.09.20. Inoltre il COGNOME era stato convenuto e si costituiva in giudizio in qualità di successore a titolo universale della RAGIONE_SOCIALE nel frattempo estinta’. Deduce quindi che la ‘Corte di Appello di Messina ha errato nella impugnata Sentenza nella parte in cui ha ritenuto di ammettere e trarre elementi di prova decisivi ai fini del giudicare la produzione documentale del Sig. COGNOME NOME, convenuto in Appello in qualità di socio e successore a titolo universale della società RAGIONE_SOCIALE estinta’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cc e dell’art. 116 cpc in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 e n. 4 cpc. Nullità della sentenza -Art. 2700 cc’. Deduce che: ‘La Corte di Appell o di Messina ha errato a non tenere conto e non valutare una prova documentale munita di Pubblica fede costituita dall’atto pubblico Verbale Ispettivo INPS n. 502 con le Dichiarazioni rilasciate a Pubblici Ufficiali -Ispettori INPS, da parte di NOME rancesco, NOME COGNOME e COGNOME NOME.
Con il terzo motivo denuncia ‘Violazione di Legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 245 e 209 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c. per non aver ammesso la Corte di Appello di Messina l’escussione della teste NOME COGNOME, la cui prova era stata ritualmente indicata e richiesta dal sig. COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza, per non aver la Corte di Appello di Messina motivato in alcun modo il mancato accogl imento della richiesta di escussione della RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘.
4. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha dato conto di aver inizialmente ‘disatteso la richiesta di produzione del verbale di conciliazione sindacale redatto in data 20 dicembre 2010, condividendo le ragioni del diniego già espresse dal primo giudice’.
In seguito, ha poi considerato che: ‘… nel costituirsi nell’odierno giudizio COGNOME NOME allegava il verbale di conciliazione sindacale del 20 dicembre 2010 la cui richiesta di acquisizione da parte del ricorrente in primo grado era stata rigettata dal giudice di prime cure in quanto avvenuta tardivamente. Poiché, tuttavia, in questa sede la produzione viene eseguita da parte di uno dei convenuti, essa può essere liberamente apprezzata da questo Collegio. Si tratta di materiale probatorio di rilevante importanza, idoneo ad orientare l’interprete nella formazione del proprio convincimento, unitamente alle altre risultanze istruttorie e, segnatamente, non solo quelle derivanti dall’esito della prova testimoniale, ma anche gli argomenti ricavabili dalla mancata presentazione di COGNOME NOME a rendere l’interrogatorio formale’.
La Corte, quindi, passava ad esaminare il contenuto di tale verbale, evidenziando che esso ‘interveniva solo fra COGNOME e COGNOME NOME, quale titolare del 50% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE (e per tale ragione non poteva essere opposto alla s ocietà)’.
Dopo aver esposto il contenuto del ridetto verbale, la Corte ha concluso sul punto: ‘Non può, dunque, sottacersi l’importanza del contenuto del richiamato verbale che rappresenta certamente una confessione stragiudiziale
dell’esistenza del rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato dello COGNOME, seppure riferita al solo COGNOME NOME.
Ritiene, allora, il Collegio che il ricorrente sia privo d’interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile a far valere in questa sede di legittimità la questione di inammissibilità della spontanea produzione in secondo grado da parte del COGNOME del ridetto verbale di conciliazione sindacale.
6.1. La Corte, come si è visto, anzitutto ha sì attribuito a quel verbale la natura di confessione stragiudiziale, ma non opponibile alla società poi estinta in quanto resa solo ad un socio, e quindi l’ha ritenuta liberamente apprezzabile, in conformità al l’art. 2735, comma primo, secondo periodo, c.c.
Soprattutto, poi, ha specificato ulteriormente che tale efficacia probatoria era ‘riferita al solo COGNOME NOME‘.
In altre parole, detta valenza probatoria è stata circoscritta solamente alla persona del COGNOME, quale ex socio succeduto (insieme all’altro appellato, attuale ricorrente per cassazione) alla società cancellata dal registro delle imprese, e non è stata inve ce così considerata rispetto all’COGNOME, che non ha, perciò, ragione di dolersi dell’introduzione in secondo grado di quel verbale di conciliazione.
Come accennato in narrativa, la Corte di merito ha formato il proprio convincimento anche nei confronti dell’COGNOME, in base alle due testimonianze assunte in primo grado (cfr. pagg. 4-5 della sua sentenza), nonché in base alle ulteriori due testimonian ze ammesse e raccolte in grado d’appello,
unitamente ad altre risultanze processuali, tra le quali la disposta CTU contabile (cfr. pagg. 7-10 della stessa).
7. Il secondo motivo è infondato.
8. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, ‘i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’RAGIONE_SOCIALE fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti’ (così già Cass. 19.4.2010, n. 9251). Più di recente, si è affermato che: i verbali redatti dall’ispettorato del RAGIONE_SOCIALE, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazione dell’instaurazione di rapporti di RAGIONE_SOCIALE e di omesso versamento dei contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inch iesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla
contro
parte l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli (in tal senso Cass. 28.8.2024, n. 25252). Inoltre, è stato considerato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di RAGIONE_SOCIALE) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (v. Cass. 23.4.2025, n, 10634).
Tutti tali principi di diritto sono stati, da ultimo, richiamati nella motivazione di Cass., ord. 15.11.2025, n. 30164.
La sentenza impugnata è senz’altro conforme a detti principi.
9.1. In particolare, la Corte d’appello, dopo aver dato conto della deposizione di COGNOME NOME, ex coniuge dell’COGNOME, la quale aveva ‘dichiarato di aver lavorato, sia di mattina che di pomeriggio, dal 2005 al 2009 per la RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, gestendo la cassa’, ha considerato che l’inattendibilità di detta teste ‘è avvalorata anche da quanto riferito dalla COGNOME nella relazione ispettiva n. 502, allegata dall’COGNOME. Agli ispettori verbalizzanti la predetta, nel corso della visita ispettiva del 30 marzo 2007, riferiva di trovarsi sul posto
occasionalmente e di non prestarvi attività (con evidente contrasto rispetto a quanto riferito quale testimone in sede giudiziale)’ (così alle pagg. 7 -8 dell’impugnata sentenza, ma v. anche in proposito le osservazioni ulteriori a pag. 9).
9.2. Dunque, con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha considerato il verbale ispettivo dell’INPS n. 502/2007 ai fini della valutazione dell’ inattendibilità della teste COGNOME, già ascoltata in sede ispettiva.
Contrariamente, difatti, a quanto sostiene il ricorrente, quel verbale non rivestiva fede privilegiata, non solo in relazione alle dichiarazioni rese dalla suddetta in sede ispettiva, ma anche in ordine alle parti ulteriori dello stesso cui si riferisce il ricorrente, e cioè il ‘resoconto conclusivo degli Ispettori’, ‘l’esame dei libri matricola’ e ‘le dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME‘. Trattasi, invero, di parti di quel verbale riferite a dichiarazioni di un terzo (nel caso della NOME) o di un socio all’epoca della società poi estinta (per il Cei), oppure integranti valutazioni del personale ispettivo (nel caso del resoconto conclusivo di quest’ultimo).
In parte qua , quindi, il verbale rientrava nelle risultanze processuali in ordine alle quali era rimessa all’apprezzamento discrezionale riservato ai giudici di merito la decisione di avvalersene e, in caso positivo, di valutarlo liberamente; il che la Corte d’appello ha fatto nei termini limitati su visti.
Il terzo motivo è inammissibile.
A sostegno di tale censura, il ricorrente si è limitato a produrre: 1) il verbale dell’udienza collegiale della Corte
d’appello in data 15.4.2021; 2) l’ulteriore verbale dell’udienza collegiale del 22.6.2021; 3) le proprie note di trattazione scritta del 19.5.2022.
11.1. Ebbene, rileva il Collegio che il ricorrente non ha prodotto copia dell’ordinanza a mezzo della quale la Corte territoriale (come riferito in narrativa) aveva deciso di dare corso alla prova testimoniale richiesta dallo stesso COGNOME, onde poter consentire a questa Corte di legittimità di verificare in base a quale motivazione detta prova fosse stata ammessa e, soprattutto, se fosse stato limitato il numero dei testi da escutere e, in tale ipotesi, se fossero stati nominativamente individuati quelli da escutere oppure se, sempre nella stessa ipotesi, la scelta dei testi da sentire fosse stata lasciata alla parte interessata; e quindi poter controllare se la teste COGNOME COGNOME COGNOME riferisce il ricorrente rientrasse tra i testi dei quali, a termini di d etto provvedimento, era previsto l’esame.
E tutti questi elementi non emergono, invece, dagli atti prodotti dal ricorrente.
11.2. Inoltre, neanche risponde al vero l’affermazione del ricorrente che la Corte non avrebbe ‘motivato in alcun modo il mancato accoglimento della richiesta di escussione della teste COGNOME NOME‘.
Al contrario, come ben emerge dal verbale dell’udienza del 22.6.2021, che il ricorrente stesso ha prodotto, il suo difensore nell’occasione chiese ‘di essere autorizzato all’audizione del teste COGNOME NOME‘; ma la Corte ha ritenuto ‘la causa matura per la decisione’ ed ha rigettato ‘le richieste istruttorie oggi formulate’ (quella suddetta dell’attuale ricorrente e quella
del difensore dell’altra parte). E detta valutazione del giudice di merito è insindacabile in questa sede di legittimità.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese nei confronti dell’altro intimato, rimasto tale in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME