Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4307-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
GAROFALO SALVATORE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale –
Oggetto
R.G.N. 4307/2022
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
avverso la sentenza n. 2182/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2021 R.G.N. 2394/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso presentato al Tribunale di Napoli, NOME COGNOME chiedeva l’accertamento e dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dal RAGIONE_SOCIALE; chiedeva altresì la condanna del Cantiere al pagamento di somme a titolo di anticipazioni e altre competenze maturate, incluse somme per un totale di €12.679,70, che il lavoratore dichiarava di aver sostenuto e c he la società non avrebbe rimborsato. Chiedeva, inoltre, la retrodatazione del rapporto di lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di periodi precedenti come parte integrante dell’anzianità lavorativa, con conseguenti diritti retributivi e contributivi.
Con separato ricorso dinanzi al medesimo ufficio, il RAGIONE_SOCIALE chiedeva il risarcimento dei danni che la società asseriva di aver subito a causa di comportamenti negligenti e dannosi tenuti da COGNOME durante il rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2438/2017 del 23 novembre 2017 accoglieva parzialmente il ricorso di COGNOME, riconoscendogli il credito per anticipazioni per un totale di €12.679,70 mentre rigettava la domanda risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo infondati i motivi esposti dalla società.
In sede di appello, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, respingeva la pretesa di COGNOME relativa al credito di €12.679,70 per anticipazioni, ritenendo che il documento denominato “RAGIONE_SOCIALE“, ossia una
nota contabile a uso interno prodotta in primo grado dal ricorrente presentato a supporto del credito non potesse avere tale valore poiché privo di data certa e sottoscrizione.
Confermava, per il resto la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda risarcitoria proposta dal cantiere e al riconoscimento dei diritti retributivi già accertati in favore di COGNOME
Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso COGNOME con tre motivi, cui resiste con controricorso con ricorso incidentale, con due motivi, il RAGIONE_SOCIALE il COGNOME ha presentato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2709, 2727, 2728, 2729, 2697 e 2704 del Codice Civile, in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Napoli nel respingere la validità probatoria del documento noto come ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per assenza di data certa e firma, requisito ritenuto essenziale dalla Corte per dimostrare l’esistenza del credito di €12.679,70 vantato da COGNOME. Avrebbe errato la corte di appello a non considerare tale prospetto quale scrittura contabile ai sensi dell’art. 2709 c.c. idoneo a fornire prova contro l’imprenditore, con ciò discostandosi dalla giurisprudenza di questa corte che ha fornito un’interpretazione estensiv a della disposizione (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27622; Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29543). Avrebbe ancora errato la corte a valorizzare l’assenza di data certa in quanto tale carenza sarebbe rilevante solo per i
documenti utilizzati dall’imprenditore a proprio favore (Cass. n. 24182/2021; Cass. n. 2573/1975; Cass. n. 5926/1982).
Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e/o dell’art. 111 Cost. (Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)
Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ritenendola priva di adeguato sviluppo logico e di riferimenti specifici alle prove raccolte, al punto da risultare una motivazione ‘apparente’, adottata in violazione de gli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., senza esplicitare il criterio logico-giuridico seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)
Segnatamente deduce che la Corte territoriale abbia omesso di valutare quanto riportato dalla sentenza di primo grado, relativamente alla deposizione dei testi COGNOME e COGNOME che, facendo riferimento al documento mister GAF, confermavano l’esistenza del credito vantato di € 12.679,70 per anticipazioni effettuate a favore della società datrice di lavoro. L’omessa valutazione di tali elementi probatori, secondo il ricorrente, avrebbe comportato il mancato riconoscimento del credito.
La controricorrente ha presentato tre motivi di ricorso incidentale,.
4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1246 c.c. e dell’art.
111 c.p.c., comma 6. La Corte di Appello di Napoli avrebbe errato confermando la sentenza di primo grado quanto all’accoglimento parziale di somme a titolo di retribuzioni, sul rilievo che le somme richieste non fossero state contestate, in quanto la società aveva eccepito la compensazione di una parte di esse, correttamente calcolata dal giudice di merito. Ed infatti l’eccezione di compensazione sollevata dalla società con riferimento agli importi rivendicati da RAGIONE_SOCIALE a titolo di retribuzioni non pagate, si sarebbe accompagnata ad una contestazione degli importi rivendicati dal COGNOME a titolo retributivo. Erroneamente la corte avrebbe affermato l’incompatibilità logica tra la contestazione del credito attoreo e la compensazione eccepita dalla convenuta, poiché la compensazione impropria o atecnica tra le reciproche pretese di dare e avere all’interno di un unico rapporto giuridico, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, non è incompatibile con la contestazione dell’an e del quantum del credit o.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferim ento a un’omessa pronuncia su un motivo di appello. In particolare, la società sostiene che la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di pagamento delle retribuzioni del periodo marzo-settembre 2010, effettuato mediante bonifici bancari, eccezione tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e ribadita in appello. Tale omissione, secondo la società, ha comportato una valutazione incompleta del credito di COGNOME e avrebbe dovuto condurre a una diversa determinazione delle somme dovute.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, nr. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La Corte di Appello di Napoli , perpetuando l’errore del Tribunale, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la somma di € 2.500 incassata dal cliente COGNOME non fosse inclusa nei € 13.900 relativi ad acconti percepiti da altri clienti, circostanza ampiamente documentata nel giudizio di primo grado. Tale omissione avrebbe comportato un errore nel calcolo del credito residuo del Garofalo, che è stato erroneamente fissato a € 7.675,00 invece di € 5.175,00.
In particolare, deduce la controricorrente, nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli aveva accolto in parte la domanda del COGNOME, riconoscendo un credito residuo di € 7.675,00 a titolo di retribuzioni maturate tra agosto 2009 e marzo 2010, pa rtendo dalla somma iniziale di € 19.075,00 e decurtando € 11.400,00 (anziché € 13.900,00) per compensazioni opposte dalla società. Tuttavia, il calcolo del Tribunale era errato poiché aveva incluso nella compensazione dei € 13.900 anche i € 2.500 del cliente COGNOME, che invece erano già stati detratti dall’importo richiesto dal RAGIONE_SOCIALE.
Nonostante la società avesse sollevato in appello il suddetto errore (con riferimento specifico ai documenti prodotti e ai conteggi analitici), la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, reiterando l’errore e omettendo di esaminare il fatto decisivo.
Il ricorso principale è infondato
5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato
La corte di appello ha osservato che ‘il prospetto contabile ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , privo di data certa e non sottoscritto o riconosciuto dal legale rappresentante della società, non può
certo costituire prova dell’esistenza e dell’entità delle presunte anticipazioni genericamente dedotte dal COGNOME nel ricorso di primo grado. In difetto della prova (testimoniale o documentale) dei contestati versamenti la domanda doveva essere respinta’ . La motivazione fornita appare in linea con la giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 24182/2021), secondo cui l’onere della prova grava sul lavoratore, quando il documento non possiede le caratteristiche delle scritture contabili richieste dall’art. 2709 c.c.., come correttamente escluso dalla corte. Parte ricorrente deducendo una violazione di legge sollecita in realtà una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
5.2. Il secondo motivo di ricorso principale è infondato
Il ricorrente, richiamando orientamenti della giurisprudenza di legittimità, evidenzia che la Corte d’Appello di Napoli avrebbe dovuto tenere conto delle testimonianze che supportavano il contenuto del documento contabile ‘RAGIONE_SOCIALE‘. L’omissione totale di tale analisi rappresenta un errore giuridico e processuale che configura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata.
La Corte d’Appello, tuttavia, ha fornito una motivazione idonea a soddisfare i requisiti minimi di chiarezza, logicità e completezza richiesti dalla giurisprudenza. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8053/2014) hanno chiarito che il vizio di motivazione apparente si configura solo in casi eccezionali, quali la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile.
Nel caso in esame, in particolare, la Corte territoriale ha compiuto un’accurata valutazione delle risultanze probatorie, spiegando le ragioni per cui il documento “RAGIONE_SOCIALE” è stato
ritenuto privo di efficacia probatoria a causa della mancanza di data certa, della mancata sottoscrizione autografa e della nonché valorizzando il dato della genericità delle anticipazioni dedotte dal lavoratore, in quanto tali inidonee a suffragare una prova.
contestazione avanzata dal datore di lavoro Tali elementi, valorizzati dal giudice del merito, sono stati considerati preclusivi della possibilità di attribuire valore probatorio al documento.
La motivazione esposta, dunque, risulta non solo comprensibile, ma anche idonea a sostenere la decisione di rigetto, integrando un percorso argomentativo lineare e immune dai vizi denunciati dal ricorrente.
5.3. IL terzo motivo di ricorso principale è inammissibile.
Il ricorrente, per individuare il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione di cui avrebbe la corte omesso l’esame, riporta stralci della sentenza di primo grado che a loro volta danno conto del più volte citato documento ‘mister GAF’ e delle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME della cui omessa valutazione da parte della Corte di appello, sostanzialmente si duole.
Tuttavia da tempo questa corte ha chiarito che il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, come accaduto nel caso di specie (Cass.,
Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, Cass., Sez. Un., n. 19881 del 2014, Cass., Sez. Un., n. 25008 del 2014, Cass., Sez. Un., n. 417 del 2015, Cass. n. 21439 del 2015 Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 23021 del 2014).
Anche i motivi del ricorso incidentale risultano infondati:
6.1 Il primo motivo del ricorso incidentale, è infondato.
La controricorrente, senza peraltro indicare con precisione gli atti processuali o le memorie difensive in cui avrebbe contestato il credito, impedendo una verifica puntuale (Cass. n. 195/2016; Cass. SS.UU. n. 34469/2019), deduce che la corte avrebbe errato nel ritenere che le somme richieste non fossero state contestate, in quanto la società aveva eccepito la compensazione di una parte di esse.
Tuttavia, il Cantiere Navale NOME COGNOME ha avanzato una generica eccezione di compensazione, priva di una contestazione specifica e dettagliata del credito vantato dal lavoratore. Come affermato da questa Corte (Cass. n. 11744/2004), in assenza di contestazioni puntuali, i conteggi elaborati dal lavoratore assumono carattere di definitività. Nella fattispecie, non solo non vi è stata una contestazione specifica, ma, sollevando l’eccezione di compensazione, la società ha implicitamente ammesso l’esistenza del debito.
6.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento poiché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di pagamento delle retribuzioni del periodo marzo-settembre 2010, effettuato mediante bonifici bancari, benchè tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e ribadita in appello, è inammissibile. Ed infatti il ricorso incidentale non riporta la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe riconosciuto le retribuzioni al Sig. COGNOME dal 28 marzo al 6 settembre 2010, senza considerare le somme già
corrisposte, né riporta specificamente il motivo di appello in questione, solo genericamente richiamato, impedendo così alla Corte di Cassazione di valutare l’esistenza e la decisività del motivo di gravame sollevato.
6.3. Anche il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui la controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n 5, che la Corte di appello non abbia dedotto dal credito del COGNOME la somma di € 2.500 incassata dal cliente COGNOME è inammissibile.
Come si deduce anche dalla mera lettura del motivo, ove la controricorrente ripetutamente sottolinea che la sentenza perpetui l’errore già commesso, in primo grado, sul punto, la sentenza di appello è conforme alla sentenza di primo grado. Pertanto, ai sen si dell’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c., in caso di c.d. “doppia conforme”, non è consentito proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente non indichi specificamente, in relazione a tale fatto, le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni (Cass. Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014) .Nel caso di specie, la ricorrente incidentale non ha evidenziato profili di contrasto tra le due pronunce ad anzi ha affermato che le stesse sono conformi l’una all’altra
Pertanto devono essere rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale, e compensate le spese di lite attesa la soccombenza reciproca.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e della controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 13 novembre