Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 11861  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15804/2022 R.G. proposto da: COGNOME  NOME,  domiciliato ex  lege in  Roma,  presso  la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 171/2022, depositata il 19/1/2022.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, la RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al
pagamento  dell’indennizzo  corrispondente  ai  danni  riportati  dalla propria autovettura a seguito di un tentativo di furto.
Il Giudice di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite. In grado di appello, il Tribunale di Foggia rigettò l’impugnazione del COGNOME, accogliendo, per converso, quella incidentale della compagnia assicuratrice sulle spese, conseguentemente condannando l’appellante al pagamento anche di quelle relative al primo grado di giudizio.
Ha  proposto  ricorso  per  cassazione,  articolato  in  due  motivi, NOME  COGNOME  (il  quale  ha  pure  depositato  memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.).
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE.
Con provvedimento del 12/12/2024 la Prima Presidente ha accolto l’istanza  di  autorizzazione  all’ astensione,  avanzata  dalla  relatrice originariamente designata, AVV_NOTAIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo,  il  ricorrente  deduce  la  violazione  e  falsa applicazione  dell’art.  124  c.p., per  aver  considerato  scarsamente probante in ordine al tentativo di furto una querela presentata dopo 20 giorni dall’evento ,  benché nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dalla citata disposizione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame – ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. -della circostanza della sopravvenuta  conoscenza  del  tentativo  di  furto,  che  indusse  il COGNOME ad integrare l’originaria querela (riferita a un atto vandalico)  con l’indicazione di  una  dinamica  ( medio  tempore appresa dalla testimonianza di un conoscente) compatibile, invece, con il suddetto  tentativo (evento, quest’ultimo, coperto dalla polizza assicurativa).
Il  Collegio,  stante  l’astensione  della  relatrice  ConsAVV_NOTAIO  NOME COGNOME (autorizzata con provvedimento della Prima Presidente del
12/12/2024),  rinvia  la  causa  a  nuovo  ruolo,  onde  consentire  la nomina di altro relatore in sostituzione della stessa.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/12/2024.