Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15804/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 171/2022, depositata il 19/1/2022.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, la Reale Mutua RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al
pagamento dell’indennizzo corrispondente ai danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un tentativo di furto.
Il Giudice di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite. In grado di appello, il Tribunale di Foggia rigettò l’impugnazione del COGNOME, accogliendo, per converso, quella incidentale della compagnia assicuratrice sulle spese, conseguentemente condannando l’appellante al pagamento anche di quelle relative al primo grado di giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, NOME COGNOME (il quale ha pure depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.).
È rimasta intimata la Reale Mutua RAGIONE_SOCIALE.
Con provvedimento del 12/12/2024 la Prima Presidente ha accolto l’istanza di autorizzazione all’ astensione, avanzata dalla relatrice originariamente designata, Cons. NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 124 c.p., per aver considerato scarsamente probante in ordine al tentativo di furto una querela presentata dopo 20 giorni dall’evento , benché nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dalla citata disposizione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame – ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. -della circostanza della sopravvenuta conoscenza del tentativo di furto, che indusse il COGNOME ad integrare l’originaria querela (riferita a un atto vandalico) con l’indicazione di una dinamica ( medio tempore appresa dalla testimonianza di un conoscente) compatibile, invece, con il suddetto tentativo (evento, quest’ultimo, coperto dalla polizza assicurativa).
Il Collegio, stante l’astensione della relatrice Cons. NOME COGNOME (autorizzata con provvedimento della Prima Presidente del
12/12/2024), rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la nomina di altro relatore in sostituzione della stessa.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/12/2024.