Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17912 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17912 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 824/2024 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3236/2023 depositata il 15/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME ha citato in giudizio NOME COGNOME in quanto titolare della omonima impresa individuale, cui il padre della attrice aveva affidato lavori all’interno della sua proprietà.
Il COGNOME, nell’effettuare gli scavi, aveva danneggiato il pavimento della attrice, che conseguentemente ha chiesto il risarcimento di quel danno, quantificandolo, in base ad un preventivo, in 8.062,00 euro.
Il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova.
Invece, la Corte di Appello di Milano l’ha accolta ed ha liquidato il danno come da preventivo.
2.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con un motivo di censura. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata del procedimento; il ricorrente ha chiesto la decisione . Non si è costituita l’intimata.
Ragioni della decisione
1.L’unico motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 e 1226 c.c.
La tesi è la seguente.
La Corte di appello ha liquidato il danno prendendo a base del suo ammontare il preventivo depositato dalla attrice, e lo ha ritenuto attendibile in ragione, anche, della mancata contestazione da parte del convenuto.
Costui assume invece di averlo specificamente ed espressamente contestato, e riporta le espressioni usate a tale fine sia con la comparsa di costituzione che con quella conclusionale.
Il motivo è inammissibile.
In realtà la decisione impugnata non fa leva solo sulla non contestazione, ma assume come utile il preventivo in quanto tale, al di là cioè del fatto che sia stato contestato o meno.
Dunque, la ratio decidendi non fa leva (almeno soltanto) sulla mancata contestazione, bensì sulla idoneità probatoria del preventivo.
Inoltre, il ricorrente ha contestato la perizia, che, in parte, del faceva tesoro del preventivo , richiamandone l’importo, ma non quest’ultimo , come chiaramente risulta dallo stesso ricorso (v. p. 5).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede. Tenuto conto sia della mancata costituzione della intimata, sia soprattutto del fatto che le ragioni della inammissibilità sono diverse da quelle poste a fondamento della proposta, che aveva inteso il motivo come volto ad un nuovo esame dei fatti, non va disposta la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (Cass., sez. un., 27195/2023 e Cass. 27947/2023).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data in data 8/05/2025.