Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3091 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11369/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ANCONA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n.
1090/2020, depositata il 22/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 16.03.2012 su ricorso della RAGIONE_SOCIALE COGNOME Simone, per il pagamento della somma di €. 25.097,62 risultante da fatture non saldate, riferite a prestazioni eseguite dalla creditrice nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2011.
Il Tribunale di Ancona revocava l’ingiunzione di pagamento, con condanna dell’opponente al pagamento della minor somma di €. 11.592,47 (oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002), in considerazione del versamento di €. 11.300,00 erroneamente non conteggiato dall’impresa creditrice; disponeva, altresì, la compensazione della somma ingiunta con quella di €. 2.205,15 richiesta con domanda riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo per il noleggio di pannelli in legno.
Avverso la pronuncia di prime cure interponeva gravame RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Ancona che, con sentenza n. 1090/2020, rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale, osservando che:
la fondatezza delle ragioni creditorie è stata riscontrata dalla sentenza di primo grado in quanto corredata dalle fatture di vendita elencate negli allegati estratti autentici delle scritture contabili contenenti la descrizione delle prestazioni di servizi eseguite in favore dell’opponente;
il giudice di prime cure ha rilevato, altresì, la mancanza di specifica e tempestiva contestazione dell’opponente in merito sia alla
tipologia e all’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, sia all’entità del prezzo di vendita.
che i corrispettivi indicati nelle fatture siano stati oggetto di preventivo accordo tra le parti è circostanza riscontrata dalla deposizione del teste, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE la cui attendibilità deve essere affermata sulla base dell’orientamento della Corte di legittimità in virtù del quale l’incapacità a deporre implica un interesse personale e concreto a proporre una domanda o a resistervi, non rilevando un mero interesse di fatto.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi e illustrandolo con memoria.
Resiste NOME COGNOME con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, con tre diverse censure e con riferimento all’art. 360 nn. 3, 4 cod. proc. civ.: A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 164, 167 e 2697 cod. proc. civ.: a fronte delle generiche allegazioni della RAGIONE_SOCIALE e della inequivoca contestazione della RAGIONE_SOCIALE riguardo la mancanza di prova dell’adempimento della Gold, sostiene la ricorrente che sarebbe stato onere di quest’ultima dimostrare di aver concordato l’importo complessivo di €. 123.882,80 ovvero di avere effettuato ulteriori prestazioni tali da giustificare detto importo. B) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 1657 cod. civ. e 115, 116 cod. proc. civ.: la prova delle prestazioni concretamente svolte non poteva essere attinta dalla fattura commerciale quando il rapporto presupposto, per sua natura o contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti, né può essa costituire prova del contratto. C) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1193 cod. civ.: a fronte delle specifiche
allegazioni e prova della RAGIONE_SOCIALE di aver corrisposto nel periodo dei lavori in questione una somma ampiamente satisfattiva, fornendo così evidenza del fatto estintivo del credito azionato, sarebbe stato specifico onere della RAGIONE_SOCIALE provare l’esistenza di un diverso debito e, dunque, delle condizioni di una diversa imputazione di quelle somme.
Con il secondo motivo si deduce, con due diverse censure e con riferimento all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.: A) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112-132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 24-111 Cost. A giudizio della ricorrente, la sentenza non si sarebbe confrontata con gli atti di causa, non prendendo in considerazione le difese di RAGIONE_SOCIALE, così omettendo di esaminare i motivi di impugnazione. Più precisamente, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la tipologia delle prestazioni tempestivamente contestate da Inca, sulla base di un quadro probatorio generico ed incompleto. B) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. Il provvedimento impugnato è, altresì, viziato per l’omesso esame o travisamento degli elementi decisivi sopra evidenziati.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi aggrediscono la sentenza impugnata -sebbene sotto diversi profili -per aver fatto malgoverno dei principi in tema di oneri di prova e della loro distribuzione.
Essi sono fondati per quanto di ragione.
3.1. In disparte l’inam missibilità della seconda censura del secondo mezzo di gravame, riferita al n. 5 dell’art. 350, comma 1, cod. proc, civ., vertendosi in un’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348ter , comma 5, cod. proc. civ. vigente ratione temporis (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,
dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame). In tale ipotesi, infatti, il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5 ) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis : Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).
Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.
3.2. Quanto alle altre censure, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha abbracciato il convincimento del primo giudice in merito alla dimostrazione dell’intero credito azionato (€. 123.882,80), alla tipologia di prestazioni svolte dall’impresa esecutrice, all’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e all’entità del prezzo di vendita , sostenendo a sua volta che dall’esame dell’og getto delle singole fatture azionate si ricav a quali siano i lavori eseguiti e l’esatta indicazione del cantiere in cui sono stati realizzati, peraltro collimanti sia con le risultanze istruttorie orali, sia con la mancata specifica e tempestiva contestazione dell’eseguita fornitura (v. sentenza p. 5, 2° capoverso).
Rileva il Collegio che tali argomentazioni non fanno corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in materia di onere di prova, atteso che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si
inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 462 del 2014, citata dalla ricorrente, conf. da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18611 del 2017). Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell’esecuzione del rapporto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016, Rv. 638451 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010, Rv. 613803 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006, Rv. 590631 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004, Rv. 572408 -01).
Nel caso che ci occupa, come messo in evidenza dal ricorso in ossequio al principio di autosufficienza (v. ricorso p. 8, 2° capoverso), e come constatato direttamente da questa Corte in ragione della natura della censura mossa, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo RAGIONE_SOCIALE aveva ben contestato (alle pp. 2 e 3) l’esistenza di un rapporto d’opera, la tipologia dei lavori svolti, la loro effettiva esecuzione, l’importo asseritamente concordato tra le parti .
Del resto, la fattura rappresenta titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa: essa è un mero documento contabile che può, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971 – 01). Sì che nell’eventuale giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall’opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145 -01; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145 – 01), non potendo costituire esclusivo elemento di prova le risultanze istruttorie orali dalle quali, invero, la Corte d’Appello aveva tratto riscontro solo per ciò che attiene alla tipologia dei lavori eseguiti e alla loro ubicazione.
Con il terzo motivo si deduce, con tre diverse censure e con riferimento all’art. 360 nn. 4, 3 cod. proc. civ.: A) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo RAGIONE_SOCIALE specificamente censurato la pronuncia di primo grado per violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. sull’inammissibilità dei capitoli di prova, in quanto diretti a dimostrare soltanto di aver eseguito le prestazioni indicate nelle fatture, e non già di aver svolto prestazioni di servizi tali da giustificare il reclamato complessivo credito di €. 123.882 ,80. B) Omessa motivazione – in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., artt. 24-111 Cost. – sul motivo d’appello sopra richiamato. C) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il mezzo istruttorio (deposizione dei testi) erroneamente ammesso, perché generico ed inconferente.
4.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi, il terzo si dichiara assorbito.
In definitiva, la sentenza merita di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda