Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30210/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente principale e controricorrente ai ricorsi incidentali-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro IN
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE,
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) COGNOME NOME , quale cessionario quota parte del credito già di titolarità della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, del fallimento RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende , elettivamente domiciliato in dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio difende
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e
difende
RAGIONE_SOCIALE , quale RAGIONE_SOCIALE incorporante la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende RAGIONE_SOCIALE , quale cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti incidentale- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2299/2019 depositata il 04/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
In fatto e in diritto
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2299/219, pubblicata il 4.4.2019, ha rigettato le impugnazioni proposte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE concessionarie – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE n. 14/2016 Tribunale di Lariano di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE incorporante la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazioneproposte contro il lodo reso dal Collegio arbitrale depositato in RAGIONE_SOCIALE il 17 maggio 2012 con il quale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande proposte da varie RAGIONE_SOCIALE concessionarie per la gestione e l’esercizio dell’attività di gioco, notoriamente conosciuto come ‘bingo’ riteneva l’inadempimento dell’amministrazione autonoma del RAGIONE_SOCIALEo di Stato agli obblighi discendenti dalle convenzioni sottoscritte con i concessionari ed accoglieva le domande RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concessionarie condannando l’Amministrazione dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli importi indicati con riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALE, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese del giudizio arbitrale.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con
contro
ricorso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e con controricorso e ricorso incidentale, affidati tutti ad un unico motivo: a) le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo; c) le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito già del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, quale cessionario quota parte del credito già di titolarità della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, del fallimento RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE n. 103/2019 di RAGIONE_SOCIALE L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali proposti.
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Con atto di rinuncia parziale al ricorso principale notificato il 12.6.2020 -depositato il 15 giugno 2020ad istanza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, già denominata RAGIONE_SOCIALE, a sua volta quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, e della RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale cessionaria del credito della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE ha rinunziato al ricorso principale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anzidette. Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno aderito alla rinunzia al
ricorso principale, rinunciando al ricorso incidentale condizionato dalle stesse proposto in data 12.11.2019.
Hanno depositato memorie l’RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE costituita in RAGIONE_SOCIALEnia, RAGIONE_SOCIALE, Sig. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE n.103/2019 di RAGIONE_SOCIALE
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 21 dicembre 2023.
Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente ha censurato la decisione della Corte di appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la richiesta di declinatoria di incompetenza del collegio arbitrale proposta dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c. nonché la violazione degli artt. 1,13 e 43 del R.D. n.1611/1933 e degli artt. 9 e 12 della l. n. 103/1979.
La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la declinatoria di competenza arbitrale formulata dall’Avvocatura distrettuale, vertendosi in tema di atto processuale o comunque di atto ad effetti processuali che l’Avvocatura dello Stato, anche in relazione alle competenze alla stessa ex lege riservate, competeva senz’altro.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte evocata dalla Corte di appello a sostegno della soluzione espressa nel lodo dovrebbe ritenersi non corretta, non prendendo direttamente in considerazione il problema del soggetto al quale spetta di formare e manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione, la natura della declinatoria, interna al giudizio arbitrale, sostanziale ad effetti
processuali, sull’eventuale successivo giudizio ordinario e ancor meno il peculiare regime giuridico RAGIONE_SOCIALE difese affidate a ll’Avvocatura dello Stato come contemplato dagli artt. 1,13 r.d.n.1611/1933, 9 e 12 l. n. 103/1979, non essendo nemmeno richiesto, per costante giurisprudenza, alcuno specifico mandato all’Avvocatura distrettuale e nemmeno il provvedimento del competente organo dell’ente recante l’autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa. Peraltro, ove anche si dovesse ritenere che la declinatoria della competenza arbitrale sia un atto di esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale ad effetti processuali, all’Avvocatura dello stato sarebbe da ritenersi attribuita la facoltà di compierlo in nome e per conto dell’Amministrazione patrocinata in relazione alle norme appena indicate e all’art. 43 R.D. n. 1611/1933.
Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione del lodo formulati dall’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo erroneamente che essi fossero volti a un rinnovato giudizio di merito comportante una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove fornite dalle parti e un diverso accertamento in fatto rispetto a quello già compiuto dagli arbitri, dovendosi piuttosto ritenere che il provvedimento impugnato fosse privo di motivazione laddove aveva ritenuto adeguata la motivazione del lodo rispetto a quanto esposto nell’impugnazione del lodo stesso, riportata ai fini dell’autosufficienza nel ricorso.
Con i ricorsi incidentali proposti dalle RAGIONE_SOCIALE concessionarie (non rinunzianti) sopra indicate è stata dedotta la violazione dell’art. 241, c.15 bis, d.lgs. n. 163/2006 nonché dell’art. 4, c.7 d.l. n. 40/2010, conv. in legge n. 73/2010. La Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente tempestiva l’impugnazione del lodo
depositato presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici il 12 maggio 2012 da parte della ricorrente principale proposta con atto di citazione notificato il 13 maggio 2013 e, dunque, oltre il termine decadenziale di 180 giorni previsto dal citato art. 241, c.15 bis , cit., offrendo una interpretazione in tesi costituzionalmente orientata che si fonderebbe, però ,su un orientamento giurisprudenziale di questa Corte reso in vicenda non assimilabile.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la causa vada rimessa all’udienza pubblica, presentando valore nomofilattico la questione sottesa al primo motivo di ricorso principale, in relazione agli orientamenti giurisprudenziali fin qui manifestati, tale da rendere utili la discussione orale e le conclusioni del Procuratore generale.
PQM
Rinvia la causa all’udienza pubblica.
Così deciso all’udienza del 21 dicembre 2023.