Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29224-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TARANTO, depositato il 03/06/2022 R.G.N. 7299/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Tariffe forensi
R.G.N. 29224/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 10/06/2025
CC
RILEVATO CHE
Con decreto di omologa, reso ai sensi dell’art.445 bis c.p.c., il Tribunale di Taranto ha accertato il requisito sanitario utile per l’ esenzione totale del ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e ha liquidato, in favore della parte vittoriosa, euro 600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione.
Per la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, la ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo. L’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo è denunciata -ai sensi dell’ art. 360 nr. 3 c. p.c.-, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. nr. 55 del 2014, artt. 5 e 6, nonché omessa o insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine al regolamento delle spese di lite. Assume che la controversia sia di valore indeterminabile e che, dunque, vada ricondotta al terzo scaglione (valori compresi tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00) che stabilisce un compenso minimo, per la fase di riferimento, di euro 1212,00.
Il motivo è fondato.
4.1. La controversia deve ritersi di valore indeterminabile, avendo un contenuto non suscettibile di valutazione economica, per cui, conformemente a Cass. n. 30450 del 2024, la liquidazione dei compensi, riferiti ai procedimenti di istruzione preventiva, deve determinarsi in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile che è il terzo di cui all’allegato al D.M. nr. 55 del 2014, da euro 26001,00 ed euro 52000,00 (cfr. Cass. nr. 968
del 2022; Cass. nr. 32 del 2024); i compensi vanno ridotti in considerazione della natura della causa del 50% per le prime due fasi e del 70% per la fase istruttoria, ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014, nella versione vigente al momento della omologa.
4.2. Avuto riguardo all’importo derivante dal riconoscimento delle voci indicate in relazione al terzo scaglione, la liquidazione delle spese contenuta nel decreto è inferiore ai minimi previsti (pari -secondo i criteri sopra detti ed in base alle tariffe ratione temporis in vigore -ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva).
Pertanto, il provvedimento impugnato, in relazione alla statuizione sulle spese, va cassato con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di un diverso magistrato, per la rideterminazione delle spese di lite dovute, nonché per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di lite del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 10 giugno 2025
La Presidente NOME COGNOME