Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27638 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29279-2020 proposto da:
NOMECOGNOME NOME, quale difensore di se stesso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2020;
Lette le memorie della controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
AVV_NOTAIO proponeva ricorso alla Corte d’Appello di Roma ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi maturati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’assistenza apprestata in una procedura di reclamo avverso il decreto con il quale era stato espresso il diniego all’omologazione del concordato preventivo richiesto dalla società.
Nella contumacia della convenuta, la Corte d’Appello di Roma con ordinanza del 23 ottobre 2020 ha parzialmente accolto la domanda, liquidando in favore del professionista la somma di € 11.783,00 per compensi, oltre € 1.325,00 per rimborso spese e spese generali.
Ad avviso della Corte doveva tenersi conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, e che la causa doveva essere reputata di valore indeterminabile, non potendosi fare richiamo all’entità dei valori di bilancio/patrimonio della società assistita. In particolare, trovavano applicazione i principi espressi dal giudice di legittimità per l’individuazione del valore delle cause di opposizione alla sentenza di fallimento, per i quali l’oggetto del giudizio investe, per l’accertamento dell’insolvenza, la comparazione tra i debiti dell’imprenditore ed i mezzi finanziari a sua disposizione, senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, che è invece oggetto del subprocedimento di verificazione.
Pertanto, individuato il valore della causa, i compensi dovevano essere liquidati negli importi massimi per la fase di studio, ed in quelli medi per la fase introduttiva e di decisione del reclamo.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memorie.
Il AVV_NOTAIO Delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. e nel termine di legge il ricorrente ha presentato istanza di decisione.
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale pronuncia, il AVV_NOTAIO, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità.
Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c. in relazione alle previsioni di cui al DM n. 55/2014.
In particolare, si lamenta che erroneamente la Corte d’Appello ha reputato che la causa fosse di valore indeterminabile, ma trattasi di conclusione che parte dall’erronea assimilazione del giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, cui fanno riferimento i precedenti di legittimità, a quello di reclamo avverso il diniego di omologazione del concordato preventivo, atteso che in quest’ultima ipotesi non viene in rilievo l’accertamento dell’insolvenza che è invece alla base dell’orientamento sposato dal giudice di merito.
Nel giudizio di omologazione si ha riguardo ad un accordo intervenuto con i creditori circa la proposta concordataria, essendo l’omologazione finalizzata solo a dargli efficacia, con la conseguenza che deve farsi riferimento all’ammontare dei beni offerti ai creditori, il cui importo ascende ad € 16.950.627,22. Pertanto, è su tale cifra che deve parametrarsi il valore della controversia.
Il motivo è privo di fondamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16300/2007, nel risolvere il contrasto che si era manifestato all’interno della Corte, in merito all’individuazione del valore delle cause aventi ad oggetto l’opposizione alla dichiarazione di fallimento, hanno affermato che ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del
fallimento e l’oggetto del giudizio, relativo all’accertamento dell’insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell’imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione.
Il principio ha poi ricevuto adesione dalla successiva giurisprudenza di legittimità, essendosi dato seguito al criterio indicato (cfr. ex multis, Cass. n. 16032/2008), il che rende non pertinente il richiamo della difesa del ricorrente a Cass. n. 7994/1990, trattandosi di statuizione emessa in epoca anteriore alla risoluzione del contrasto per effetto della citata pronuncia.
Ritiene il Collegio che il detto criterio di determinazione del valore possa essere esteso anche all’ipotesi qui in esame, avendo questa Corte affermato che ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l’accertamento dell’insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto. (Cass. n. 1346 del 21/01/2013).
Ancorché nella fattispecie in esame si verta in materia di reclamo avverso diniego di omologazione del concordato, e che non si sia posta in immediata discussione la verifica circa la sussistenza
della condizione di insolvenza legittimante l’adozione della pronuncia di fallimento, è evidente che anche in questo caso il presupposto della richiesta di omologazione sia una situazione che possa ingenerare una condizione di insolvenza tale poi da portare al fallimento e che quindi la verifica demandata al giudice si ponga in termini analoghi a quelli che hanno indotto a sostenere che si verta in materia di causa di valore indeterminabile.
In questa direzione deve poi farsi richiamo a quanto di recente è possibile leggere nella motivazione di Cass. n. 5127/2022 che, in relazione ad un giudizio di opposizione all’omologazione del concordato, ha rigettato il motivo di ricorso concernente la liquidazione dei compensi, osservando che fosse corretto il riferimento al valore indeterminabile della controversia.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. con omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Si deduce che il ricorrente aveva chiesto di riconoscere sui compensi gli incrementi di cui all’art. 4 del DM n. 55/2014 per essere stato proposto il reclamo in una situazione di urgenza, per il particolare pregio della prestazione resa nell’interesse del ceto creditorio, per la difficoltà dell’affare trattato, per i risultati conseguiti (essendo stato accolto il reclamo) e per la complessità delle questioni affrontate.
Nonostante l’illustrazione delle circostanze che avrebbero legittimato l’incremento, nulla è stato detto dalla Corte d’Appello, così che deve reputarsi che vi sia stata una sostanziale omissione di pronuncia.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello alla fine della pag. 3 ha reputato necessario distinguere nella liquidazione tra i compensi per la fase introduttiva, riconosciuti nell’importo massimo, e quelli per la fase di introduzione e decisione, quantificati negli importi medi, apparendo tale distinzione proprio collegata alla valorizzazione del requisito dell’urgenza che ha indotto il ricorrente a dover predisporre una sollecita difesa al fine di rispettare il termine decadenziale per la proposizione del reclamo; quanto invece alle altre fasi, soccorre il passaggio motivazionale di cui alla pag. 4, che riferisce della sostanziale assenza di contraddittorio nel procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d’Appello, che mostra in tal modo di avere tenuto presente le difficoltà e la complessità dell’incarico, reputando di dover mitigare la misura dei compensi, in ragione della assenza di una difesa che si contrapponeva alle tesi del ricorrente, così che la determinazione del compenso in misura pari ai valori medi mostra di avere tenuto conto delle peculiarità indicate dalla parte, e consente di affermare che sia frutto dell’esercizio della discrezionalità del giudice nella commisurazione dei compensi nel ventaglio che va dai minimi ai massimi.
Ciò consente altresì di escludere che ricorra la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché l’omessa disamina di un fatto asseritamente decisivo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal
terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all ‘applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge.
Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma di € 2.500,00 ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda