Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 607 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 607 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 3442/2023, proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso da se stesso, con indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in ROMA, INDIRIZZO
N. 12
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna n. 2945/2022, depositata l’11 luglio 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO chiese al giudice per le indagini preliminari di Bologna che gli fosse liquidato il compenso di sua spettanza per l’attività prestata in favore di NOME COGNOME nel procedimento di opposizione ex art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, promosso avverso il decreto che ne aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento penale.
Il g.i.p. dichiarò non luogo a provvedere sull’istanza, ritenendo la liquidazione di competenza del giudice civile.
Detto provvedimento fu opposto dal COGNOME innanzi al Tribunale, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.
Il giudice adìto accolse l’opposizione, liquidando tuttavia il compenso con riferimento agli importi previsti per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00, anziché per le cause di valore indeterminabile, come indicato dal richiedente.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorrente osserva che il Tribunale ha individuato lo scaglione di riferimento per la determinazione del suo compenso senza indicare le ragioni di tale statuizione, e ciò quantunque egli avesse svolto puntuali
considerazioni nel sostenere che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 13 RAGIONE_SOCIALE l. n. 247/2012 e degli artt. 4, 5 e 6 del d.m. 55/2012 (con riferimento al punto 2 RAGIONE_SOCIALE Tabella allegata al medesimo decreto), nonché 10 ss. cod. proc. civ.
La censura ha a oggetto il merito dell’ordinanza impugnata , sottoposta a critica in ordine al mancato rilievo del fatto che la causa presupposta aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di rigetto al patrocinio a spese dello stato, come tale « privo di valore monetario »; su tale base, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il valore RAGIONE_SOCIALE causa fosse indeterminabile e liquidare il suo compenso in misura conseguente.
Il primo motivo è fondato, restando in tale decisione assorbito lo scrutinio del secondo.
3.1. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti ove il giudice non ritenga di discostarsi da essa; tuttavia, nel caso in cui non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato (in questi termini si veda, ad es., Cass. n. 8884/2024).
La censura del ricorrente, pertanto, coglie nel segno laddove evidenzia che, a fronte delle considerazioni da lui svolte in punto al valore indeterminabile del giudizio principale, il Tribunale si è limitato ad indicare un diverso scaglione di riferimento, senza evidenziare le ragioni RAGIONE_SOCIALE propria scelta.
3.2. Né tali ragioni possono desumersi implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato.
In proposito, giova ricordare che per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi solo la domanda il cui valore non può essere determinato, e non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi in corso di causa, il cui ammontare può essere fissato fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1499/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 3372/2007). L ‘ordinanza impugnata difetta del minimo elemento che consenta di stabilire la ragione del parametro individuato.
3.3. Sussiste dunque un’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre, com’è noto, quando , dietro la parvenza di una giustificazione RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, quest ‘ulti ma è tuttavia motivata in modo che non consente «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi RAGIONE_SOCIALE sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da ess e al risultato enunciato» (così, espressamente, Cass. n. 4448/2014; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 25767/2024).
La motivazione, infatti, ancorché materialmente esistente, non consente alcun effettivo controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del relativo ragionamento, sì da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014).
Un tale vizio è causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, in quanto ne comporta il venir meno RAGIONE_SOCIALE finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi » (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016).
Il primo motivo va dunque accolto, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE restante censura.
L ‘ordinanza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice a quo affinché decida conformandosi al seguente principio di diritto: «La determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato».
Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Presidente del Tribunale di Bologna , o a magistrato all’uopo delegato, purché diverso da quello che ha deciso il provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME