DECRETO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00000221 2025 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
N. R.G. 221/2025
CORTE D’APPELLO di FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO CIVILE
La Corte d’Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
all’esito dell’udienza a trattazione scritta del 26-9-2025, nel procedimento iscritto al n.
r.g. 221/2025
promosso
da
(C.F. ), con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (NUMERO_DOCUMENTO. P.
Opponente contro
TABLE
Opposta
Letta l’opposizione proposta avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il ha proposto, ai sensi dell’art. 5ter della legge n. 89 del 2001, opposizione avverso il decreto n. cronol. 132 del 2025 della Corte d’appello di Firenze, che ha accolto la domanda di equa riparazione avanzata da per irragionevole durata della procedura esecutiva, pendente presso il tribunale di Lucca, nella quale è intervenuto in virtù di condanna provvisionale pronunciata a suo beneficio
dallo stesso tribunale (penale), successivamente confermata sia in sede di appello che di ricorso per cassazione.
Con il decreto opposto la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda del ricorrente, ha liquidato a titolo d’indennizzo l’importo di euro 10.900,00, oltre interessi e spese processuali, distratte a favore dei difensori antistatari.
Con l’unico motivo di opposizione il lamenta che la liquidazione abbia ecceduto il limite del valore della causa.
Il motivo è fondato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini dell’equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione forzata ai sensi della legge n. 89/2001, nella individuazione della nozione di ‘valore della causa’ rilevante ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001 per la fissazione della misura limite dell’indennizzo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dall’articolo 17 c.p.c. per l’individuazione del valore delle cause di opposizione all’esecuzione, ossia al valore del credito per il quale si procede e, precisamente, al valore del credito di cui al pignoramento (Cfr. Cass. 19488/13, Cass. 24362/18).
Nella specie, non potendosi fare riferimento all’atto di pignoramento, deve aversi riguardo all’atto d’intervento – che segna l’inizio della partecipazione alla procedura esecutiva per l’odierno opposta, in relazione alla cui durata il diritto all’equa riparazione è maturato – avvenuto per l’ammontare oggetto di provvisionale, vale a dire il 10% di euro 13.247,12, ossia euro € 1.324,71.
Vero è che nel presente giudizio parte opposta ha aggiunto che a tale intervento iniziale era poi seguito un ulteriore intervento per il residuo 90%, ma è altrettanto vero che tale intervento non è stato prodotto (peraltro, non è ben chiaro in forza di quale titolo sarebbe avvenuto posto che la sentenza del tribunale di Lucca era una provvisionale che richiedeva la liquidazione del danno in separata sede) e che, in ogni caso, dalla copia conforme di pagg. 16 e 17 (estratta dal Polisweb) del fascicolo telematico relativo alla procedura esecutiva R.G. n. 273/1992 -Trib. Lucca, prodotta da parte opposta, sembra che l’intervento sia avvenuto in data 24.5.2022 (così nella scheda, ove si parla di istanza di intervento 90 caso , sicché in relazione a tale porzione residua del credito non sarebbe apprezzabile in ogni caso la violazione dell’art.2, co.2 bis della Legge Pinto (durata ultratriennale dell’esecuzione forzata), perché prima di tale momento il ricorrente/opposto non era intervenuto ‘per il residuo credito’.
Sotto altro profilo (istanza subordinata proposta dal diretta a determinare il valore della causa come comprensivo degli interessi maturati nel corso del processo esecutivo e delle spese processuali), va confermato il precedente di questa corte, emesso in relazione alla stessa esecuzione forzata e prodotto dalle parti, secondo cui, alla stregua del principio giurisprudenziale sopra citato, non rilevano la successiva rivalutazione e gli interessi maturati in corso di procedura, nonché le spese processuali ad essa relative, dovendo aversi riguardo unicamente al valore del credito al momento dell’intervento, secondo la regola generale desumibile dagli artt.10 e 17 cpc.
Al citato ammontare occorre dunque limitare l’indennizzo, ai sensi dell’art. 2bis , comma 3, della legge n. 89 del 2001.
In conclusione, l’opposizione va accolta e va revocato il decreto, il va condannato al pagamento del minore importo di euro € 1.324,71, oltre interessi in misura legale dal deposito del ricorso monitorio al saldo.
Quanto alle spese di lite, si rammenta che «la condanna alle spese seguirà l’esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile prevedere, con l’accoglimento, una distinta liquidazione per la fase monitoria, ora per allora: il procedimento è infatti unico e non vi è un capo del decreto opposto che possa essere modificato per effetto dell’accoglimento dell’opposizione, mentre, come detto, viene in rilievo unicamente la fase contenziosa (Cass. Sez. 6 – 2, n. 18200 del 16/09/2015)» (Cass. n. 23630 del 2024, in motivazione).
Orbene, l’esito complessivo della lite (accoglimento parziale della domanda di indennizzo a seguito di fondata opposizione) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo. Per il resto fanno carico al (da considerarsi soccombente prevalente) e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM 55/14 e ss. mod. (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), con liquidazione a favore dei difensori antistatari, come da richiesta contenuta nel ricorso introduttivo. L’importo fissato in dispositivo già tiene conto della disposta compensazione parziale.
P.Q.M.
L’intestata Corte d’appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’opposizione spiegata da ai sensi dell’art. 5ter della legge n. 89 del 2001 avverso il decreto n. cronol. 132 del 2025 della Corte d’appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il citato decreto e condanna il , in persona del Ministro pro tempore , a versare a
D’ la somma di euro 1.324,71, oltre interessi in misura legale dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
condanna il , in persona del Ministro pro tempore , a rifondere ad , e per lui ai difensori antistatari, le spese processuali, liquidate in complessivi euro 639,00 per compenso ed euro 13,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario (15%) e trattamento tributario e previdenziale di legge.
Firenze, 30/09/2025.
Il Consigliere relatore Dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME