Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8100 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8100 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11176/2023 R.G. proposto da: COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE -avvEMAIL -fax NUMERO_TELEFONO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE p.e.c. EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, p.e.c. EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1516/2022 depositata il 17/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
–NOME COGNOME proprietario di una vettura Renault, è rimasto in panne durante un suo viaggio in Spagna. I meccanici del posto hanno accertato che la pompa dell’acqua non era stata avvitata bene, e dunque aveva perso acqua portando il motore a riscaldarsi.
-Il COGNOME ha dapprima fatto ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, che ha confermato quel tipo di guasto nell’intervento meccanico, e poi ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, sia la società RAGIONE_SOCIALE (indicata negli atti di causa anche come RAGIONE_SOCIALE) che la stessa RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non trattandosi di guasto ad essa imputabile, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto della domanda per sua infondatezza.
Entrambe hanno eccepito la prescrizione.
-Il Tribunale di Salerno ha negato la legittimazione passiva di Renault ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a rifondere l’attore di 1.857,00 euro dei complessivi 3.174,00 che erano stati spesi per la
riparazione, negando il risarcimento degli altri danni (da vacanza rovinata ed altro) invocati dal danneggiato.
Il Tribunale ha ridotto la somma a favore dell’attore in quanto ha ritenuto un concorso di colpa di costui nel fatto di avere proseguito la marcia, nonostante l’accensione di una spia, così aggravando il danno.
4. -La Corte di Appello di Salerno ha confermato questa decisione, ribadendo il difetto di legittimazione passiva di Renault e condannando il COGNOME a rifondere le spese a quest’ultima società, nella misura di 9.970,00 euro.
5. -Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del COGNOME con quattro motivi di ricorso, cui ha fatto seguito il controricorso della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Ragioni della decisione
Osserva il Collegio che il quarto motivo, che prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c., verte su questione sulla quale v’è stato rinvio alle Sezioni unite, di cui è attesa la decisione.
Il ricorrente, infatti, si duole del fatto di essere stato condannato alla rifusione delle spese verso Renault in una misura superiore al massimo di legge.
Il valore della causa era infatti di 16.589, 30 euro, che comporta un minimo di 5.077,00 euro ed un massimo di 7.617,00 euro, di spese legali, mentre la condanna alle spese è stata di 9.970,00 euro, e senza peraltro alcuna motivazione.
Il ricorrente si duole anche del fatto che il valore della causa non era stato determinato in quella somma, in quanto era stata apposta la formula ‘oppure in quella che risulterà di giustizia’.
Su tale questione, ossia su come intendere tale formula, è stato fatto rinvio alle Sezioni Unite nel procedimento 21428/ 2022, con provvedimento del Presidente Aggiunto del 25.10.2024.
Alla luce di quanto precede, deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla indicata questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.