Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
Oggetto
Avvocato e procuratore – Onorari – Domanda di risarcimento danni – Richiesta di liquidare una somma determinata “o quella minore che si riterrà di giustizia” – Rigetto della domanda – Spese processuali -Liquidazione -Scaglione di riferimento -Valore della causa – Determinazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17836/2023 R.G. proposto da che agisce in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,
COGNOME AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 970/2023, pubblicata in data 7 settembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del diritto di credito vantato da NOME COGNOME, convenne in giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Imperia, la compagnia RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale; la domanda venne proposta con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, il quale, in qualità di difensore antistatario, spiegò altresì intervento in proprio, formulando nei confronti della compagnia assicurativa domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con sentenza n. 567 del 2020 il Tribunale accolse parzialmente la domanda principale, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 4.601,89, oltre interessi e spese legali; dichiarò invece inammissibile la domanda proposta in proprio dall’ AVV_NOTAIO, ritenendolo mancante di legittimazione a chiedere autonomamente la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.; lo condannò pertanto al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa, liquidate nell’intero in euro 1.200 e compensandole per metà;
AVV_NOTAIO, in proprio, interpose gravame dolendosi, da un lato, del rigetto della sua domanda risarcitoria e, dall’altro, comunque, per quanto ancora rileva in questa sede, della erronea individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese poste a suo carico, che a suo dire avrebbe dovuto essere quello fino a euro 1.100,00;
con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame confermando la decisione di primo grado anche in punto di spese, a tal riguardo rilevando che « quanto allo scaglione di riferimento … , il valore della causa si desume dalla domanda attorea e dalla somma riconosciuta in sentenza di euro 4.601,89, dunque ricompresa nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 »;
per la cassazione di tale sentenza l’AVV_NOTAIO propone
ricorso affidato ad un solo motivo, cui resiste RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
considerato che:
con l’unico motivo il ricorrente denuncia, « erronea applicazione dell’art. 14 c.p.c. », censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, nel confermare la condanna alle spese di lite a suo carico, ha individuato lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle stesse in quello compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, facendo riferimento al valore della domanda principale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, pari ad euro 4.601,89, e non già al valore della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. da lui proposta in proprio, pari ad euro 1.000,00;
il motivo ─ proposto in termini che possono ritenersi osservanti degli oneri di specifica indicazione degli atti richiamati ─ è fondato;
ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente il primo comma del l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 richiama le norme del codice di procedura civile, salvo quanto ivi diversamente disposto (che però si riferisce a ipotesi diverse da quella qui considerata);
occorre, dunque, aver riguardo a ll’art. 14 cod. proc. civ., il quale al primo comma (primo periodo) dispone che « nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore »;
nella specie, la sola domanda proposta dall’avvocato in proprio atteneva al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
per quanto accessoria si trattava, nella prospettazione del richiedente, di credito risarcitorio oggettivamente e soggettivamente distinto da quello oggetto della domanda proposta nell’interesse della parte sostanziale , mirando all’attribuzione della somma che si chiedeva
fosse liquidata per la detta causale non alla parte assistita ma direttamente al difensore, sul presupposto che a tanto questi fosse legittimato in quanto anticipatario ─ presupposto ritenuto erroneo dai giudici di merito, con statuizione non attinta da alcun motivo di censura in questa sede;
il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese andava, quindi, commisurato esclusivamente all’importo richiesto a quel titolo;
del resto, per l’importo oggetto della domanda risarcitoria riferita al fatto sostanziale la parte assistita dall’AVV_NOTAIO era risultata vittoriosa e risulterebbe contraddittorio liquidare spese di soccombenza commisurandole ad importo per il quale, accedendo alla prospettiva della Corte che ai fini in esame non ha ritenuto possibile distinguere l’avvocato distrattario dalla parte assistita, non era comunque ravvisabile alcuna soccombenza;
orbene, come risulta dalle conclusioni della propria « comparsa di intervento volontario » (atto cui questa Corte ha accesso essendo stati soddisfatti, come detto, gli oneri di specifica indicazione e trattandosi di verificare l’esatto governo delle norme del processo, al qual fine questa Corte è giudice anche del fatto processuale ), l’AVV_NOTAIO aveva chiesto, ex art. 96 cod. proc. civ., la condanna della controparte al pagamento di somma da liquidarsi in «euro 1.000,00 o in quel minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità »;
si tratta, dunque, di ipotesi diversa da quella considerata dall’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla controricorrente secondo cui « ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum , deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l’espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai
sensi dell’art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione » (Cass. n. 10984 del 2021), orientamento peraltro bensì conforme da altri precedenti (v. Cass. n. 19455 del 2018; n. 15306 del 2018; n. 6053 del 2013), ma contrastato da Cass. Sez. 3, n. 35966 del 27/12/2023, secondo cui « la considerazione che, laddove la parte precisi la sua domanda con la richiesta di una determinata somma, anche laddove aggiunga contestualmente il riferimento ad una ‘ somma maggiore o minore ritenuta di giustizia’, deve dirsi certamente determinato il valore del disputatum, almeno nel suo importo minimo, in quanto la somma ‘eventualmente minore ritenuta di giustizia’ può costituire solo una domanda subordinata: come dimostra il fatto che, in una situazione del genere, laddove intervenisse una condanna per importo inferiore a quello minimo richiesto espressamente dalla parte, di certo non potrebbe ritenersi inammissibile l’appello volto ad ottenere il riconoscimento del maggiore importo che era espressamente stato domandato »;
entrambi tali indirizzi, infatti, pur tra di loro in contrasto, fanno riferimento a casi in cui la richiesta è riferita a una somma determinata o, in alternativa, a quella « maggiore o minore ritenuta di giustizia »; nel caso in esame l’alternativa posta in domanda è, invece, solo per una somma « minore » non anche per una eventualmente « maggiore »: se vi è, dunque, incertezza sull’importo richiesto questa riguarda il limite minimo dello stesso, non quello massimo che resta comunque determinato in euro 1.000;
assume convergente e dirimente rilievo, peraltro, il principio di diritto che, componendo il suindicato contrasto, è stato di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale « nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di
denaro, contenente l’indicazione alternativa del ‘diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa’, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.) ». (Cass. Sez. U. 23/07/2025, n. 20805, Rv. 675638 01);
nel caso in esame, come detto, la somma specificamente indicata è di euro 1.000 e non può trovare applicazione lo scaglione delle cause di valore indeterminabile poiché la diversa indicazione operata dall’avvocato è nel senso di « importo minore » a quello specificamente indicato;
occorreva, dunque, far riferimento ai parametri stabiliti per cause di valore non superiore ad euro 1.100 e non a quelli relativi allo scaglione superiore delle cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, erroneamente applicato dal Tribunale con decisione confermata dai giudici d’appello;
in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.;
le spese di primo grado poste a carico del soccombente, originariamente liquidate nell’intero in euro 1.200,00, con riferimento allo scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, vanno rideterminate nell’intero in euro 400,00, in proporzione al diverso scaglione fino ad euro 1.100,00;
ferma, dunque, la già disposta compensazione per metà, la restante quota posta a carico dell’AVV_NOTAIO deve essere rideterminata in euro
200,00;
avuto riguardo al solo parziale accoglimento dell’appello si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali ad esso relative;
alla piena soccombenza segue invece la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, ridetermina l’importo del le spese di primo grado dovute dall’AVV_NOTAIO in favore della controparte RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) in euro 200,00, oltre spese generali, IVA e CPA; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME