SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 284 2025 – N. R.G. 00000643 2024 DEL 04 04 2025 PUBBLICATA IL 04 04 2025
Appello sentenza Tribunale Brindisi
N. 762 del 16.5.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente relatore
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa c ivile, in materia di previdenza, in grado d’appello, iscritta al n. 643.2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliatarie;
APPELLANTE
contro
con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall’avv. NOME COGNOME domiciliatario;
APPELLATO
All’udienza del 2.4.2025 la causa è st ata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.10.2024 ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell’ si era ottenuto l’accoglimento della domanda (iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l’anno 2026 per 81 giornate), con il favore delle spese del giudizio liquidate in € 1.600
Ha lamentato l’erroneità della decisione limitatamente all’ entità dei compensi di lite in quanto non rispondente ai minimi tariffari. Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenzala condanna dell’Istituto al pagamento, con distrazione, dell’importo derivante dall’applicazione dello scaglione del D.M. 55/2014 rapportato al valore 26.000/260.000 nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L’ nella memoria di costituzione ha contestato l’avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v’è contestazione sulla totale soccombenza dell’ nel pregresso grado di giudizio; rileva la Corte che la parte ha chiesto, oltre alla reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli per l’annualità 2016, anche la ‘…conseguente erogazione della relativa indennità di disoccupazione agricola…’. Tale indennità, quale indebito, è stata quantificata dall’ in € 1.773,18 (cfr memoria del I grado)
L’appellante assume che la co ntroversia era di valore indeterminabile sicché, per quel che rileva, il giudice avrebbe dovuto liquidare il dovuto, rapportando, giusto tariffa, il valore di causa allo scaglione fra 26.000 e 260.000 €.
L’assunto, a parere della Corte, è erroneo poiché, in astratto, le cause di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli (iscrizione che non rappresenta un valore economico in sé) non possono essere considerate di valore indeterminabile, potendo essere determinate nel suo valore economico massimo, in considerazione degli importi delle prestazioni previdenziali che la parte avrebbe potuto ottenere a seguito del riconoscimento del diritto all’iscrizione e al connesso beneficio economico.
Nel caso di specie, come sopra chiarito, tale beneficio previdenziale ha costituito oggetto di causa ed è stato quantificato in € 1.773,18 (sul punto non è mai sorta contestazione di sorta); all’evidenza è tale importo a costituire il parametro cui rapportare il valore di causa.
Lo scaglione di riferimento comporta un a liquidazione, rispettosa dei minimi, pari a € 1312; il giudice ha liquidato un importo maggiore sicché alcuna violazione dei minimi tariffari s’è avuta.
L’appello è dunque infondato.
Le spese sono irripetibili sussistendo le condizioni di cui all’art. 15 2 disp. att. cpc Si da atto che, per errore, in dispositivo si son dichiarate compensate, anziché irripetibili, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso del 4.10.2024 da
nei confronti dell’ Brindisi, così provvede:
avverso la sentenza del 16.5.2024 del Tribunale di
Rigetta l’appello
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell’art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell’art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni Così deciso in Lecce il 2.4.2025
Il Presidente estensore