Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4620 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4620 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2665/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , che le rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 88/2020 depositata il 25/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi ex lege 24 marzo 2001 n 89, NOME COGNOME e NOME chiedevano alla Corte d’Appello di Potenza il riconoscimento dell’indennizzo per equa riparazione dell ‘ir ragionevole durata della procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, durata 17 anni e 8 mesi in eccedenza rispetto alla durata ragionevole della procedura.
1.1. Il Giudice Designato accoglieva in parte i ricorsi commisurando la misura dell’indennizzo ex art. 2bis , comma 3, legge n. 89 del 2001 alle somme ricevute da COGNOME e NOME in sede di riparto finale.
Il decreto del giudice monocratico veniva impugnato con separate opposizioni da NOME COGNOME e NOME COGNOME innanzi alla medesima Corte d’Appello in composizione collegiale, che -riunite le due opposizioni pendenti -respingeva i ricorsi e condannava il Ministero al pagamento della metà delle spese di lite del giudizio di opposizione, stante l’un icità del giudizio in esame articolato in due fasi, monitoria e di opposizione, liquidate in complessivi €1.888,50 per compensi, oltre agli esborsi pari ad €108,00 secondo soccombenza parziale.
2.1. A sostegno della sua decisione, la Corte d’Appello affermava che il giudizio fallimentare si era chiuso con il decreto contenente il piano di riparto, mentre lo stato passivo dichiarato con decreto esecutivo è atto giurisdizionale endo-processuale, non opponibile all’esterno.
Avverso detto decreto propone ricorso per Cassazione il Ministero della Giustizia affidandolo ad un unico motivo, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME depositando controricorso con ricorso incidentale, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’adunanza .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione nonostante l’integrale rigetto della medesima, per un importo, oltretutto, nettamente superiore rispetto a quello liquidato nel giudizio monitorio. Seguendo l’orientamento della Corte di legittimità, sebbene l’opposizione di cui all’art. 5ter legge n. 89 del 2001 non introduca un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, realizzando una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, le spese vanno regolate comunque in maniera del tutto autonoma e, quindi, nel caso di specie devono essere poste a carico integrale della parte privata opponente la cui opposizione è stata rigettata, in base al criterio della soccombenza.
2 . Con l’unico motivo di ricorso incidentale NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono a questa Corte di enunciare il corretto principio di diritto sull ‘ interpretazione della norma di cui all’art. 2bis , comma 3, legge n. 89 del 2001: se – nel caso di una procedura fallimentare presupposta – la misura dell’indennizzo deve essere parametrata alla somma accertata e ammessa al passivo del fallimento, ovvero alla somma ricevuta in sede di riparto finale corrispondente ad una percentuale dell’importo dovuto per incapienza dell’attivo del fallimento.
Deve logicamente essere affrontato per primo il ricorso incidentale. Il mezzo è fondato, in applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui nell’individuazione della nozione di «valore della causa» ex art. 2bis , comma 3, legge n. 89/2001 nelle procedure fallimentari presupposte e, in generale, tutte
le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell’equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e quindi all’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, mentre non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto, né l’importo che sia stato attribuito in sede concorsuale (cfr. ex multis di recente: Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22373 del 01.08.2023; Cass. Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022; Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021, Rv. 662165 -01).
3.1. Come già osservato da questa Corte, infatti, in materia di processo fallimentare, l’ancoraggio della nozione di «valore della causa» «all’importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall’esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale giacché l’entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore» (Cass. Sez. 2, n. 11372 del 2019).
3.2. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato e rinviato alla medesima Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Avendo il Collegio accolto il ricorso incidentale, il ricorso principale (sulle spese del giudizio) resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Roma, 21 settembre 2023.