Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3359 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1602/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in FOGGIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in TORINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORINO n. 89/2024 depositata il 03/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE:
1. -Il Tribunale di Torino, con la sentenza n.89/2024 impugnata, accogliendo una eccezione sollevata dalla banca Intesa SanPaolo SPA, che aveva proposto opposizione ex art.645 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, ha declinato la propria competenza a pronunciare sulla richiesta di NOME COGNOME di ingiungere alla Intesa SanPaolo spa di consegnare a parte ricorrente copia dei contratti di finanziamento n. 2729261 e n. 3178604, delle polizze assicurative con modelli Secci e degli estratti delle rate pagate, oltre accessori e spese, ed ha affermato la competenza per valore del giudice di pace, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino e termine di 60 gg alle parti per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di pace competente.
In particolare, il Tribunale, esaminando l’eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla banca opponente, ha rilevato che ai sensi dell’art.14 c.p.c., nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il convenuto può, nella prima difesa, contestare il valore dichiarato dall’attore, e che, nella specie, a fronte della dichiarazione ad opera dell’odierno ricorrente, in sede monitoria e nel corso del giudizio di opposizione, che il valore della causa era indeterminabile, valore questo solo presunto e suscettibile di essere contrastato, parte convenuta aveva eccepito che i costi di consegna delle copie della documentazione bancaria (pubblicizzati anche sul sito) ammontavano «ad euro 1,00 per ogni singolo documento archiviato in formato elettronico ed euro 10,00 per ogni singolo documento archiviato in forma cartacea» e
comunque rientrano nella competenza per valore del Giudice di Pace sia ante riforma Cartabia che attualmente (euro 5 mila e ora 10 mila).
Quindi, il Tribunale ha concluso che il valore della controversia non può essere che determinato sul ‘costo di produzione’ delle predette copie, richieste ex art.119 Tub, e che, nella sostanza, rappresentano la ‘ parte del rapporto in contestazione ‘ ex art. 12 c.p.c.
Avverso la suddetta pronuncia, COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a un unico motivo, nei confronti di Intesa Sanpaolo SPA, che resiste con note ex art.47 c.p.c.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360, primo comma, n. 2 c.p.c., del combinato disposto degli artt.7 e 14 c.p.c., deducendo che il Tribunale di Torino avrebbe dovuto respingere l’eccezione di incompetenza per valore, in quanto l’oggetto della richiesta ex art 119 T.U.B. è costituito dal diritto del cliente a ricevere a proprie spese copia della documentazione di cui al predetto articolo e, di conseguenza, il costo per la realizzazione delle copie in questione costituisce semplicemente una spesa necessaria e funzionale, ma pur sempre esterna ed accessoria alla realizzazione di tale diritto, senza però che il valore dello stesso possa identificarsi in essa.
3. -La censura è fondata e va accolta.
Trovano applicazione i condivisi principi già affermati da questa Corte (Cass. n. 29272/2024).
La domanda spiegata in INDIRIZZO era volta all’esecuzione di un presunto obbligo di facere e tale domanda, essendo ritenuta dall’attore di valore indeterminabile, è stata correttamente
proposta dinanzi al Tribunale, e non, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, dinanzi al giudice di pace.
Si è affermato che, agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall’art. 14, primo comma, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore indeterminabile e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Cass. n.314/1992; Cass. n. 7298 del 1993: «il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l’opera da eseguire riguardi un bene immobile, si determina, ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ., in base al valore dichiarato dall’attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito, perché tale domanda, non rientrando tra le azioni immobiliari, ha il suo fondamento in un diritto che, non essendo reale, è regolato, ai sensi dell’art. 833 cod. civ., dalle disposizioni concernenti i beni mobili»; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del 1997).
È vero anche che, nel caso in cui sia adito il Tribunale, come stabilito dall’art. 14, secondo comma, c.p.c., il convenuto, nella prima difesa utile (e cioè̀, in caso di decreto ingiuntivo, nell’atto di opposizione allo stesso), può specificamente contestare il valore dichiarato o (come nel caso in esame) presunto da chi ha agito in sede monitoria, il che è stato fatto dalla banca opponente.
Ma l’eccezione della parte opponente non meritava di essere accolta in quanto, nella specie, la richiesta di consegna della documentazione bancaria sottintendeva l’esercizio del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle
operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, avente natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede in executivis (Cass. n.35039/2022), involgente controversia di valore indeterminabile.
Tale diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può invero essere esercitato in sede giudiziale (Cass. n. 24641/2021), attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca (non necessariamente in via stragiudiziale, Cass. n. 23861/2022) e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. E può essere azionato in sede monitoria.
Ma la comprovata strumentalità dell’attività di produzione delle copie rispetto a quella di consegna della documentazione richiesta da chi vanta il diritto, infatti, non può che importare l’impossibilità di riferire il valore del procedimento monitorio ai costi di produzione delle copie, per quanto esigui essi siano.
Risulta quindi corretta la valutazione originariamente effettuata dalla parte ricorrente, circa l’indeterminabilità del valore della domanda, in considerazione del fatto che l’oggetto di questa deve intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna documentale, anche a fini di acquisizione della prova.
-Per quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata ed affermata la competenza per valore del Tribunale di Torino dinanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per valore del Tribunale di Torino dinanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima