Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5403 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5403 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11067/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6033/2018 depositata il 28/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RAGIONI DI FATTO
Con atto di citazione del marzo 2012, la società RAGIONE_SOCIALE
e NOME COGNOME (la prima in qualità di proprietaria di quattro appartamenti, di cui tre siti in Roma e uno in Arzachena, ed il secondo in qualità di titolare del 99% delle quote di detta società, oltre che suo legale rappresentante) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo: -che al momento dell’acquisto, avvenuto nel 1997 da parte del COGNOME, i suddetti immobili non erano gravati dal alcun vincolo, né civile né penale; – che, in data 23 giugno 2004, era intervenuto un provvedimento della Corte di appello penale di Roma mediante il quale era stata posta in esecuzione una confisca in danno di tale COGNOME NOME (condannato con sentenza penale emessa il 30 marzo 1999), con conseguente trascrizione effettuata su detti immobili; – che la confisca, trascritta il 7 ottobre 2004, non era mai stata preceduta da alcun’altra valida trascrizione e contro la stessa era stato formulato incidente di esecuzione avanti al giudice penale; – che tale trascrizione si sarebbe dovuta considerare illegittima poiché eseguita sulla base del solo provvedimento della Corte di appello penale ed in quanto eseguita in virtù di titolo inesistente, di descrizione falsata del titolo stesso nell’atto di trascrizione, con data e numero di repertorio non corrispondenti nonché sulla scorta di un elenco di beni redatto in epoca successiva alla emanazione della suddetta sentenza penale.
Tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME, nella rispettiva qualità descritta, chiedevano accertarsi l’inidoneità del titolo alla
trascrizione per violazione dell’art. 2643 c.c. e dichiararsi la nullità, o comunque l’annullabilità, della trascrizione del provvedimento di confisca.
Le citate Amministrazioni convenute si costituivano in giudizio, eccependo l’incompetenza del giudice civile a giudicare sulla validità della trascrizione, trattandosi di questione che presupponeva l’accertamento del diritto del terzo sui beni oggetto di confisca, controversia quest’ultima rientrante nella competenza del giudice dell’esecuzione penale.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 14485/2012, rigettava le domande attoree, in accoglimento della prospettazione formulata dalle convenute Amministrazioni circa l’appartenenza dell’instaurata controversia alla competenza del giudice penale.
Il giudice di primo grado rilevava: – che i quattro immobili erano stati sottoposti a sequestro sin da epoca antecedente all’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE da parte del COGNOME; -che l’ordinanza di confisca del 2004 emessa dalla Corte di appello di Roma aveva natura di atto amministrativo vincolato di mera attuazione del giudicato, contenente la specifica indicazione dei beni assoggettati a confisca; – che il titolo, in base al quale si sarebbe dovuto procedere all’effettuazione della trascrizione, era costituito dalla sentenza penale del 30 marzo 1999 emanata dalla medesima Corte di appello e divenuta irrevocabile, con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale penale del 20 dicembre 1994 (quindi in data anteriore all’acquisto da parte del COGNOME), anche nella parte in cui era stata disposta la confisca dei beni precedentemente sottoposti a sequestro.
Inoltre, lo stesso Tribunale adito osservava come, da un lato, la domanda di accertamento della proprietà degli immobili confiscati proposta dal COGNOME fosse di per sé priva di fondamento anche perché l’attore era proprietario solo del 99%
delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE e non della totalità delle stesse, e, dall’altro lato, che la nota di trascrizione fosse sul piano formale sufficientemente comprensibile, contenendo adeguati riferimenti alla predetta sentenza penale del 1999, integrata dal successivo provvedimento del 2004.
Pronunziando sul gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE NOME e nella costituzione delle Amministrazioni appellate, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6033, pubblicata il 28 settembre 2018, confermava la pronunzia di primo grado e condannava le parti appellanti alla rifusione delle spese.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte laziale rilevava, innanzitutto, che gli appellanti non avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella competenza del giudice dell’esecuzione penale, ragion per cui il relativo capo decisorio doveva ritenersi passato in giudicato, con assorbimento dei proposti motivi di appello. In ogni caso, la Corte territoriale poneva in rilievo come -anche a prescindere da tale assorbente aspetto -la sentenza impugnata fosse del tutto condivisibile, tanto in punto di carenza di legittimazione attiva del COGNOME, quanto in relazione alla legittimità dell’ordinanza penale del 23 giugno 2004 ad integrare la precedente sentenza penale del 31 marzo 1999, così da costituire titolo esecutivo idoneo alla trascrizione del provvedimento di confisca.
Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione -sulla base di quattro motivi -la RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME. Hanno resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Il P.G. ha sollecitato il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. in relazione agli artt. 832, 948, 2643, 2644 e 2659 c.c., prospettando che, nella specie, si sarebbe venuto a formare il giudicato sulla competenza civile a conoscere della controversia, sulla scorta dell’argomentazione che il Tribunale civile di primo grado nell’interpretare il contenuto della domanda introduttiva non aveva ritenuto che fosse stata sollecitata una indagine sulla sentenza penale, ragion per cui non occorreva pronunciare l’inammissibilità di detta domanda.
Pertanto -aggiungono i ricorrenti -il giudice di prime cure non aveva negato la propria competenza ma aveva, per converso, dopo aver individuato il preciso contenuto della domanda (riferito alla nullità della nota di trascrizione per incongruenza rispetto alla portata soggettiva ed oggettiva del titolo sottostante), dichiarato la propria competenza, pronunciandosi sul merito della domanda stessa, ancorché rigettandola.
Il motivo si ravvisa fondato.
A.a) La Corte distrettuale ha ritenuto che gli appellanti non avessero impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto la controversia rientrante nella competenza del giudice dell’esecuzione penale.
In realtà, alla luce della parte della sentenza di primo grado ritrascritta nel ricorso, emerge che il Tribunale, mentre ha escluso un’indagine sulla sentenza penale e dunque un esame del diritto e della portata della confisca -non ha declinato la propria competenza sulla regolarità della nota di trascrizione, ritenendo che la stessa ‘fosse sul piano formale sufficientemente comprensibile, contenendo adeguati riferimenti alla predetta sentenza penale del ’99, integrata dal successivo provvedimento del 2004’ (così sentenza impugnata, pag. 3).
A.b) Da ciò consegue che, attraverso la sentenza di primo grado non era stata né dichiarata l’incompetenza sulla riportata domanda né la sua inammissibilità, ma era stato esaminato il merito sul presupposto che si versasse, in effetti, nell’ambito di una controversia civile relativa alla validità della citata trascrizione.
A.c) D’altronde, mancando una statuizione effettiva ed autonoma (e che sarebbe stata assorbente) sulla supposta incompetenza, non si è formato in proposito alcun giudicato e, perciò, gli odierni ricorrenti, allora appellanti, non avrebbero avuto alcun onere di impugnare il profilo relativo a tale aspetto pregiudiziale, limitandosi, correttamente, con i tre motivi formulati (v. pagg. 3 e 4 della gravata sentenza), a impugnare le tre statuizioni di merito adottate con la sentenza di prime cure, che la Corte di appello ha esaminato e deciso ‘anche a prescindere da tale assorbente rilievo’ sulla ravvisata incompetenza, valutazione incidentale, quest’ultima, erronea per quanto innanzi evidenziato.
A.d) Del resto, anche il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un’astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all’attribuzione del bene controverso (Sez. 1, n. 20951 del 30 giugno 2022; Sez. 3, n. 40276 del 15 dicembre 2021).
A.e) Tuttavia, l’accoglimento di tale motivo non può comportare ex sé l’accoglimento del ricorso, giacché come rilevato nella parte narrativa -la sentenza impugnata si fonda su un’ulteriore, autonoma ratio decidendi , contestata attraverso il secondo motivo.
B) Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 948 c.c., in relazione agli artt. 2643 e 2644 c.c., ritenendo esclusa l’idoneità del titolo, fatto valere ex adverso , ad aggredire gli immobili appartenenti ad entrambi ed il loro conseguente diritto ad esercitare l’azione per far accertare l’inidoneità del titolo alla trascrizione.
La lagnanza non ha pregio.
B.a) La Corte di appello -proprio allo scopo di valutare l’idoneità della trascrizione e della conseguente nota ha sostenuto che il COGNOME aveva dedotto dall’inizio di essere titolare del 99% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e non della totalità di esse, accertando che, proprio sulla base dell’esame del contenuto della sentenza della Corte di appello penale definitiva del 30 marzo 1999, era emersa la piena ricostruzione di tutte le operazioni di acquisizioni immobiliari effettuate dall’imputato COGNOME NOME per il tramite della RAGIONE_SOCIALE Quest’ultima era stata successivamente ceduta alla RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a tre soggetti, tra cui lo stesso COGNOME e il COGNOME, oltre ad un’altra società, specificando che con la citata sentenza non soltanto era stato confermato il provvedimento di confisca, ma erano stati indicati analiticamente -ancorché ‘ per relationem ‘ -i beni immobili ritenuti nella disponibilità del (solo) COGNOME, già assoggettati a confisca sulla scorta della sentenza di primo grado.
B.b) Pertanto, non corrisponde al vero che la suddetta sentenza (come soltanto integrata con ulteriori precisazioni mediante la successiva ordinanza del 2004), costituendo titolo pieno ed intangibile, statuisse unicamente sui diritti di tale COGNOME NOME e non anche in merito alla posizione patrimoniale del COGNOME.
C) Con la terza censura, i ricorrenti lamentano -in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2659 e 2665 c.c., in relazione alla nullità della nota di trascrizione, siccome inficiata da evidenti irregolarità, contenendo una descrizione non corrispondente a quella del titolo (risultando, peraltro, quest’ultimo qualificato come ‘atto giudiziario’ anziché ‘atto amministrativo’), una data non corrispondente al numero di repertorio ed un diverso pubblico ufficiale, oltre che a quanto rapportato al QUADRO D).
Dunque, in sostanza, la Corte di appello non avrebbe tenuto in alcun conto sia la portata del titolo, sia la natura dell’ordinanza che di fatto ne aveva integrato i contenuti, sia la riferibilità degli elementi posti a base della nota ai soggetti ed ai beni destinatari della trascrizione.
Il motivo è inammissibile.
C.a) Risulta infatti carente di specificità, non essendo stato riprodotto il documento di cui s’invoca la nullità.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è ferma nel sostenere che n ell’ipotesi di trascrizione in cui sia indicato erroneamente il soggetto a carico del quale è effettuata, gli effetti della assoluta incertezza sulla identità del proprietario dei beni ricadono sulla parte tenuta alla presentazione della nota di trascrizione; né assume efficacia il rimedio della correzione della trascrizione, cui si sia successivamente provveduto mediante il procedimento di correzione materiale dell’errore, perché, pur considerando l’efficacia retroattiva della sentenza, si sovvertirebbe comunque l’esigenza di certezza che regola il regime delle trascrizioni, con irragionevole sacrificio di chi, esaminando i registri immobiliari, abbia fatto affidamento sulla situazione di libertà del bene (Sez. 2, n. 7680 del 19 marzo 2019; Sez. 3, n. 12835 del 6 giugno 2014).
C.b) D’altronde, per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari (Sez. 2, n. 4842 del 19 febbraio 2019; Sez. 3, n. 18892 del 31 agosto 2009).
C.c) Da tanto deriva l’imprescindibilità della produzione del documento di cui si discute, posto che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, n. 34469 del 27 dicembre 2019; Sez. 6-3, n. 18695 del 1 luglio 2021; Sez. 5, n. 29093 del 13 novembre 2018).
C.d) Né questa Corte potrebbe avere accesso agli atti del procedimento, essendo stata denunciata una violazione di legge.
D) Con la quarta ed ultima doglianza, i ricorrenti prospettano -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. in riferimento agli
artt. 2650, 2659, 2643 e 2644 c.c., deducendo che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice di rinvio avrebbe dovuto valutare anche il conseguente danno subito da essi ricorrenti a fronte della illegittima trascrizione sui beni e la conseguente loro indisponibilità a far data dall’ottobre 2004.
Il predetto motivo resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del terzo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 (cinquemila/500), oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda