Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28435 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19526/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato
–
Transazione – Validità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 24/10/2024 CC
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 24/2019 depositata il 18/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 24/2019, pubblicata in data 18 gennaio 2019, la Corte d’appello di Salerno, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE DI SAN RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 96/2017 la quale, a propria volta, aveva integralmente disatteso le domande proposte dal medesimo NOME COGNOME.
Quest’ultimo aveva adito il Tribunale riferendo di essere stato segretario comunale del RAGIONE_SOCIALE DI SAN RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sino al 31 ottobre 2014 e di avere sottoscritto con lo stesso RAGIONE_SOCIALE in data 21 novembre 2011 una transazione, con la quale, previa compensazione con i crediti del lavoratore per arretrati contrattuali, indennità di risultato e versamenti volontari, veniva pattuita la
restituzione da parte dello stesso NOME COGNOME di somme indebitamente percepite durante il rapporto di lavoro.
Aveva dedotto la invalidità o inefficacia della transazione sia perché relativa a diritti inderogabili del lavoratore sia per erronea individuazione delle voci e degli importi.
Era stato convenuto in giudizio anche l’ RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva già iniziato ad operare le trattenute conseguenti all’indebito, nei cui confronti NOME COGNOME aveva dedotto di avere diritto al versamento dei contributi non prescritti, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico e del TFS.
La Corte d’appello, nel disattendere il gravame ha, in primo luogo, affermato la validità della transazione, in quanto relativa a diritti di natura meramente economica già entrati nel patrimonio del lavoratore e comunque riferita a voci del trattamento accessorio.
Ha poi escluso che la transazione potesse essere impugnata ai sensi dell’art. 1969 c.c., osservando che le deduzioni dell’appellante erano in realtà relative a quello che era l’oggetto di controversia tra le parti.
La Corte territoriale, infine, dopo aver escluso ogni possibilità di riesame della quantificazione delle varie voci economiche contemplate dalla transazione sino al momento della conclusione della stessa, ha osservato che, per il periodo successivo, le voci economiche rivendicate dall’appellante venivano a rientrare nel trattamento accessorio, con la conseguenza che il loro riconoscimento avrebbe presupposto, da un lato una valutazione positiva da parte dell’organo datoriale, non surrogabile in sede giurisd izionale, e, dall’altro lato, previsioni di contrattazione collettiva decentrata di cui nel caso specifico non era stata data prova.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre ora COGNOME NOME.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE DI SAN RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a otto motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, ‘n. 3 e/o 4 e n. 5’ , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1325, 2077, 2099 e 2113 c.c.; 37, CCNL 16 maggio 2001 e 36 Cost.
Censurando la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso l’invalidità della transazione ex art. 2113 c.c., il ricorso argomenta che:
-erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso l’applicabilità dell’art. 2113 c.c. in ragione unicamente della natura economica dei diritti oggetto dell’intesa;
-l’invalidità della transazione discenderebbe invece dal carattere inderogabile delle voci retributive oggetto dell’intesa transattiva, in quanto le stesse erano contemplate dall’art. 37, CCNL 16 maggio 2001;
-oggetto della transazione non sarebbero stati solo diritti già entrati nel patrimonio del ricorrente, avendo quest’ultimo rinunciato anche a voci retributive non ancora maturate;
-la transazione sarebbe ulteriormente viziata dalla individuazione solo generica delle somme a credito cui il ricorrente veniva a rinunciare.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, ‘n. 3 e/o 5’ , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1969 ‘e/o’ 1429 c.c.
Deduce il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 1969 c.c., in quanto l’errore dedotto dal ricorrente veniva a cadere sul presupposto della c.d. res controversa e non sull’oggetto della medesima, vertendo l’errore sulla corretta applicabilità del CCNL di settore e sulla individuazione delle somme indebitamente percepite dal medesimo ricorrente.
Si argomenta, poi, che ‘il ricorrente giammai avrebbe sottoscritto la transazione, ex art. 1429 cod. civ. qualora le cifre indebite percepite (e che per quanto innanzi si dirà neppure potevano definirsi indebite quanto all’indennità di funzione) non fossero state corrispondenti a quelle effettivamente indicate nei prospetti paga, circostanza di fatto ritualmente dedotta in ricorso’ concludendo che ‘è indubbio, pertanto, che, trattandosi di errore ostativo, l’atto transattivo andava in ogni caso annullato, così come richiesto in giudizio nelle conclusioni del ricorso dall’odierna parte ricorrente anche ex art. 1429 cod. civ.’ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, ‘n. 3 e/o 4 e n. 5’ , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1430, 2033 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di provvedere in ogni caso alla rettifica degli importi indicati in transazione.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41, commi 4 e 5, CCNL 16/05/2001 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; 1 CCNL 22/12/2003.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c.; 116 c.p.c.
Trattando congiuntamente i due motivi, il ricorso deduce:
-il carattere contraddittorio o apparente della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è pronunciata sulla intangibilità della transazione per il periodo successivo alla sua conclusione;
-una erronea applicazione degli artt. 41 e 42, CCNL 16/05/2001 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avendo la Corte territoriale confuso la retribuzione di posizione con la retribuzione di risultato;
-la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale affermato che non era stata prodotta la contrattazione integrativa in sede decentrata ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione, trattandosi invece di documentazione prodotta;
-la violazione dell’art. 2041 c.c., per non aver e la Corte d’appello rilevato che, mediante la compensazione dell’indennità di funzione con gli obblighi restitutori, il Comune si era ingiustificatamente arricchito.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, ‘n. 3 e/o 5’ , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, CCNL 16/05/2001 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e 1988 c.c.
Nell’escludere il riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato a causa dell’assenza di prova del raggiungimento degli obiettivi, la Corte territoriale avrebbe violato:
-l’art. 41 CCNL 16/05/2001 RAGIONE_SOCIALE, in quanto lo stesso non subordina l’indennità di posizione
al raggiungimento di obiettivi, a differenza dell’indennità di risultato, per la quale opera l’art. 42;
-l’art. 1988 c.c., dal momento che erano stati prodotti in giudizio atti di provenienza dell’odierno controricorrente, i quali, nel liquidare l’indennità di risultato, venivano a costituire esplicito riconoscimento del diritto del ricorrente.
1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, ‘n. 3 e/o 5’ , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, 41 e 42, CCNL 16/05/2001; 36 Cost.; 1362, 1363, 1965, 2077 e 2099 c.c. ‘in riferimento alle rivendicazioni economiche formulate per il periodo lavorativo precedente l’atto transattivo e non oggetto di transazione e per il periodo successivo alla stipula dell’atto transattivo’ .
La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui la stessa avrebbe escluso il riconoscimento delle varie voci retributive per il periodo successivo alla conclusione della transazione, in quanto ‘così facendo la Corte d’ Appello ha violato l’art. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o n. 5 c.p.c. erroneamente interpretando l’atto transattivo poiché non corrisponde al vero che l’atto transattivo abbia considerato, ai fini della compensazione “tutte le somme rivendicate in giudizio dal ricorrente”. Infatti, dal tenore letterale dell’atto transattivo si parla di “arretrati contrattuali maturati” ma non si specificano tutti i singoli istituti contrattuali di cui all’art. 37, 41 e 42 del CCNL che li compongono’ .
Ulteriormente, la Corte d’appello sarebbe incorsa in anomalia motivazionale ed in violazione di legge, pronunciandosi sulle sole indennità di posizione e di risultato, mentre il ricorrente aveva agito per tutte le differenze retributive previste dalla contrattazione collettiva.
1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, ‘n. 3 e/o 5’ , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2115 ‘e/o’ 2116 c.c.; 13, Legge n. 1338/1962.
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui quest’ultima, quale conseguenza del mancato annullamento dell’atto transattivo, ha concluso che risultavano infondate anche le conseguenti domande di versamento degli ulteriori contributi sulle predette somme aggiuntive rivendicate, il richiesto risarcimento del danno per omessa contribuzione sulle stesse somme, la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e del TFS.
Deduce che con tale statuizione ‘il Giudice d’appello è incors o nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 e/o 2116 cod. civ. e dell’art. 13 L. 12/8/1962 n. 1338 per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti alla luce di quanto emergente dall’atto transattivo e dalla delibera di GM 46/2012 prodotti in giudizio’, in quanto avrebbe dovuto rilevare che con l’atto di transazione il RAGIONE_SOCIALE DI SAN RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto in favore del ricorrente, importi a credito a titolo di indennità di risultato ma non aveva contestualmente provveduto a versare su tali importi la contribuzione previdenziale obbligatoria non prescritta quale suo obbligo ex 2115 e 2116 c.c.
Preliminarmente questa Corte ritiene di disattendere le eccezioni generali di inammissibilità sollevate dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
È ben vero, infatti, che numerosi motivi vengono formulati invocando alternativamente il riferimento all’art. 360 c.p.c. ‘n. 3 e/o 4 e n. 5’ oppure ‘n. 3 e/o n. 5’ , ma gli stessi non possono essere dichiarati inammissibili alla luce del principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei
quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e, successivamente, Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
Tale è la situazione che ricorre nel caso ora al vaglio di questa Corte, dal momento che, al di là di alcuni profili di ridondanza, l’esposizione dei motivi di ricorso consente in ogni caso l’individuazione e l’analisi separata delle singole doglianze.
Deve, semmai, essere dichiarata inammissibile ogni deduzione riferita all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. , dal momento che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2017, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., in quanto la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La decisione impugnata, infatti, è incorsa in una non corretta sovrapposizione tra il profilo della nullità delle transazioni con le quali si viene a disporre di diritti futuri ed il diverso profilo dell’ambito di
impugnazione delle transazioni non stipulate nella c.d. ‘sede protetta’, quest’ultimo operante anche in relazione ai diritti patrimoniali già sorti.
Si deve allora rammentare che questa Corte ha chiarito che la categoria dei diritti indisponibili – cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l’art. 2113 c.c. – comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della ratio sottesa alla disposizione codicistica posta a tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria (Cass. Sez. L – Sentenza n. 24078 del 07/09/2021; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2734 del 12/02/2004).
Parimenti, questa Corte ha affermato che, se riguardo a diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell’art. 2113 c.c. l’annullabilità dell’atto di disposizione, ma non la sua nullità, nel diverso caso di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare, invece, la nullità dell’atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 1887 del 21/01/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12561 del 26/05/2006 e cfr. altresì Sez. L, Sentenza n. 18405 del 08/09/2011).
Tornando, allora, al ricorso in esame, questa Corte osserva che la lettura della transazione evidenzia che con la medesima il ricorrente è venuto a rinunciare (tramite compensazione) anche ad emolumenti aventi carattere non accessorio -compresa la remunerazione-base – i quali non potevano dirsi ancora maturati, in tal modo risultando l’inadeguato governo che la Corte territoriale ha fatto dell’art. 2113 c.c.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei motivi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo .
Il sesto motivo di ricorso, da ritenersi non assorbito dall’accoglimento del primo, è inammissibile .
Lo stesso, infatti, viene a sollecitare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito -inerente sia il riconoscimento della retribuzione di risultato sia la formulazione della valutazione positiva da parte del Comune.
Inammissibile è, altresì, il settimo motivo di ricorso, dal momento che lo stesso viene a sollecitare una diretta interpretazione dell’atto transattivo .
Giova rammentare, allora, che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito e che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono
possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
Il ricorso deve pertanto essere accolto in relazione al primo motivo, inammissibili sesto e settimo ed assorbiti secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo.
Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili sesto e settimo ed assorbiti secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione