Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29627 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 29627 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18068/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente-
AVV_NOTAIO
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Brescia n. 350/2023 depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO per il ricorrente e NOME COGNOME per il RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, premettendo di essere in possesso del diploma di qualifica RAGIONE_SOCIALE di ‘ Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina ‘ conseguito nell’anno RAGIONE_SOCIALE 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE, adiva il Tribunale di Brescia per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Brescia adottato dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘istituto comprensivo ‘Monte Orfano’ e RAGIONE_SOCIALEa risoluzione anticipata del rapporto, disposta di conseguenza in quanto destinatario di supplenza fino al termine RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica .
Il Tribunale rigettava la domanda e riteneva che, pur essendo pacifico il riconoscimento retroattivo all’anno 2012/2013 RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ciò non implicasse automaticamente la validità del titolo di ‘ Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina ‘ oggetto di causa.
La Corte bresciana, adita dal lavoratore, confermava la sentenza di primo grado; riteneva non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo, posto che l’interessato aveva prodotto non già il diploma, ma un documento con il quale il RAGIONE_SOCIALE, visti gli atti d’ufficio, certificava che lo stesso ricorrente aveva conseguito, nella sessione d’esami RAGIONE_SOCIALE‘a.s. 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE, il diploma di qualifica RAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina: il contenuto del documento non riguardava, quindi, l ‘effettivo rilascio del diploma, ma il fatto che tale conseguimento risultava dagli atti consultati.
3.1. Inoltre, la Corte territoriale, in motivato dissenso rispetto a Cass. n.17223 del 2023, ha ritenuto – su richiesta del M inistero – di poter sindacare il titolo ottenuto dal lavoratore per ottenere l’iscrizione nelle graduatorie, escludendone la legittimità, atteso che il RAGIONE_SOCIALE non poteva tenere e organizzare la prova d’esame in violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa (di cui al regime transitorio RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 , comma 5, del d.P.R. n. 87 del 2010, rimasto in vigore solo un anno) che avrebbe imposto, per poter
attivare un corso triennale, di essere scuola paritaria fin dall’a.s. 2010/2011.
3.2. N essuna prova v’era, infine, del rispetto, in sede di prove d’esame, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001 con riguardo all’ammissione degli esterni ( id est , aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione RAGIONE_SOCIALE autorizzato dalle Regioni).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi, cui oppone difese il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 7685 del 22 marzo 2025 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate con il ricorso, anche per valutare l’ampiezza e l’estensione alla fattispecie , connotata da peculiarità, del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223 del 2023.
6 . In vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza, il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del decreto n. 360 del l’ 11 gennaio 2016 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e violazione e falsa applicazione di legge sulla validità del titolo di accesso nelle graduatorie d’istituto, per il triennio 2021/2024, del personale ATA, profilo collaboratore RAGIONE_SOCIALE nonché del decreto ministeriale n. 50 del 2021; l’RAGIONE_SOCIALE in parola, la cui natura paritaria era stata riconosciut a retroattivamente, era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica RAGIONE_SOCIALE fin dall’a.s. 2012/2013.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1700, 2697 e 2699 c.c., per avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE illegittimamente disconosciuto il valore di atto pubblico del diploma di
qualifica RAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione -settore cucina, a.s. 2012/2013, conseguito presso il RAGIONE_SOCIALE, rilasciato dalla scuola paritaria, così violando gli artt. 2699 e 2700 c.c. , in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 357 c.p. e ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e all’art. 97 Cost.
I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, in quanto complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per avere ritenuto inidoneo il titolo conseguito dall’odierno ricorrente ai fini del l’inserimento nelle graduatorie di istituto nonostante il riconoscimento con valenza retroattiva del RAGIONE_SOCIALE come scuola paritaria, sono infondati per le ragioni che seguono, di rilievo assorbente.
Preliminarmente, giova precisare che questa Corte, con sentenza n. 17223 del 15/06/2023, ha ritenuto incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc RAGIONE_SOCIALEa natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno RAGIONE_SOCIALE 2012/2013, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 5211 del 16/11/2015 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE e del provvedimento, ad essa conseguenziale, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 360/2016. Pertanto, richiamando l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge 10.3.2000, n. 62, in quella sede è stato coerentemente affermato che «effetto naturale del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria è, per l’istituto RAGIONE_SOCIALE, l ‘abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall’art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83»; il che non poteva che aver comportato l ‘ abilitazione del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che potesse utilmente disquisirsi in sede giudiziale sulle concrete modalità di svolgimento degli esami (vale a dire se gli stessi fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001, artt. 26-28), profilo su cui, invece, la sentenza oggetto di impugnazione in quel giudizio aveva incentrato la riconosciuta illegittimità del titolo.
Con la successiva sentenza n. 7672 del 22 marzo 2025, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima vicenda processuale a seguito di
giudizio di rinvio, dopo avere escluso la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, quindi, convalidato l’efficacia retroattiva del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità, ha confermato la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, che aveva individuato profili di illegittimità del titolo rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diversi da quelli originariamente rilevati.
5.1. In effetti, nella richiamata decisione si chiarisce che quanto esaminato dal giudice del rinvio riguarda un altro aspetto, ovverosia la validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel 2012/2013 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa possibilità stessa di svolgere quegli esami, non solo e non tanto secondo il regime RAGIONE_SOCIALEe scuole paritarie, quanto, più in generale , nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
E’ stato, quindi, affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa sindacabilità, in relazione a quest’ultimo profilo, degli esami e dei titoli così rilasciati, possibilità non preclusa dal decreto di riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALEa parità. Sul punto, è stato ritenuto decisivo il rilievo per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano RAGIONE_SOCIALEa ‘ parità ‘ e RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinamento RAGIONE_SOCIALE in generale.
In questo senso, non è stato reputato sostenibile che la Pubblica Amministrazione – e tanto più l ‘ Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni RAGIONE_SOCIALEa vita – non sia chiamata a verificare non solo l ‘ astratta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa parità, ma anche dei presupposti di fondo per l ‘ esercizio del potere di rilascio dei titoli nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole che valgono per la scuola statale. Tale conclusione è derivata da lineari esigenze di legalità ed imparzialità, che consentono di valorizzare come equivalenti ai titoli RAGIONE_SOCIALEa scuola statale soltanto quelli emessi in condizioni coerenti con l ‘ esistenza in concreto del potere di formarli.
Di conseguenza, l ‘ ammissibilità di tale verifica non è stata ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente, incentrata sui
vizi riguardanti le modalità di svolgimento degli esami. Si è precisato, inoltre, che non rileva l’eventuale disapplicazione di un atto RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, questione pure ivi affrontata, perché non viene in contestazione il decreto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità, ma il potere di svolgere quelle specifiche prove di qualifica e il valore ‘ legale ‘ dei titoli conseguentemente rilasciati.
Tanto premesso, con riferimento alla questione giuridica sostanziale, oggetto anche RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, nella sentenza n. 7672 del 2025 si osserva che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale, con le implicazioni di seguito illustrate.
A tal fine il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, aveva stabilito, all ‘ art. 2, comma 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all ‘ art. 8, comma 1, che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall ‘ anno RAGIONE_SOCIALE 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all ‘ anno RAGIONE_SOCIALE 2009/2010, secondo il previgente ordinamento».
Peraltro, al comma 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità RAGIONE_SOCIALE ‘ offerta formativa, sino all ‘ emanazione RAGIONE_SOCIALEe linee guida di cui all ‘ articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte RAGIONE_SOCIALEe Regioni, degli atti dispositivi di cui all ‘ articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza RAGIONE_SOCIALEe intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e RAGIONE_SOCIALEe consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». In proposito, la Corte territoriale aveva accertato che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa.
Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 4, lett. f, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l ‘ attuazione RAGIONE_SOCIALEa parità comporta «l ‘ organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». Pertanto, secondo l’inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALEa previsione, non si può ritenere che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo.
Il complesso normativo di cui sopra è stato inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso RAGIONE_SOCIALEa piena legittimità del divieto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità a classi successive alla prima secondo un regime RAGIONE_SOCIALE in via di esaurimento, ritenendosi che l ‘ art. 1, comma 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest ‘ ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di organicità RAGIONE_SOCIALE ‘ evoluzione ordinamentale (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi).
Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità RAGIONE_SOCIALEa norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242), sempre sulla base del menzionato principio di organicità espressamente sancito all ‘ art. 4, cit. lett. f), che muove dall ‘ esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit.), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso RAGIONE_SOCIALEe normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti.
6.1. Il regime transitorio di cui all ‘ art. 8, comma 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell ‘ ordinamento RAGIONE_SOCIALE, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami sussistesse solo per gli istituti che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun ‘ altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni potesse procedervi (v. sull ‘ estensione a tutte le scuole, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo).
6.2. Tale conclusione è avvalorata anche da ulteriori in considerazioni di sistema, come nesso, almeno tendenziale, tra didattica e verifiche degli esiti di essa.
Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei cc.dd. membri interni (art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 425 del 1997; ora art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d.lgs. n. 62 del 2017, art. 26, comma 4, lett. a e comma 6, seconda parte lett. a) che, all ‘ epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni ‘ soltanto ‘ nel caso di «corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, comma 9, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, comma 3, ultima parte del D.P.R. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni ‘ statali ‘ ); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 cit.) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso RAGIONE_SOCIALE incompleto, da svolgere davanti al consiglio RAGIONE_SOCIALEa classe «RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto, statale o RAGIONE_SOCIALE, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre comunque le verifiche alle dinamiche RAGIONE_SOCIALEa didattica scolastica concretamente attuate.
Tale assetto di fondo vale anche per le scuole paritarie, ove il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art . 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 62, cit., al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l ‘ abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali ‘ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘ ed in coerenza con la ‘ domanda formativa ‘ RAGIONE_SOCIALEe famiglie.
6.3. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, comma 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che
nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potessero svolgere esami di qualifica triennale, con l’eventuale partecipazione anche di candidati esterni.
In base a tale percorso argomentativo, nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, si afferma, pertanto, che il RAGIONE_SOCIALE, divenuto RAGIONE_SOCIALE dal 2012/2013, non poteva, in quell ‘ anno RAGIONE_SOCIALE, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore legale, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica, come esattamente censurato nella sentenza impugnata.
Non è stato, dunque, ritenuto sufficiente che il diploma provenisse dal ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e che quest ‘ ultima fosse scuola paritaria per l ‘ anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore legale.
7.1. In questo senso, non è stato ritenuto dirimente il decreto di riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALEa parità, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie nonché di quello di caducazione del rapporto di lavoro, che, in quanto consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, non avrebbe potuto essere instaurato.
7.2. Da ultimo, nel richiamato precedente è stata vagliata anche la portata RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE 9 febbraio 2024, n. 1317 resa in giudizio che coinvolgeva direttamente il “RAGIONE_SOCIALE” – con cui è stato rigettato l ‘ appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘i struzione e del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del T.A.R. RAGIONE_SOCIALE di annullamento dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE ‘ U.S.R. di quella stessa Regione dai quali emergeva – i virgolettati a seguire riportano i passaggi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia amministrativa in esame – che «con decorrenza dall ‘ anno RAGIONE_SOCIALE 2012- 2013 … l ‘ ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale».
Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha precisato che «l ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE ‘ originaria ricorrente alla pronuncia del giudice amministrativo era da rintracciare in
una statuizione che affermasse l ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALEa parità scolastica nell ‘ anno 2012/2013, ed in questi precisi limiti ha deciso il primo giudice, essendo pienamente condivisibile quanto statuito dal TAR adito circa l ‘ affermato effetto retroattivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE n. 5211/2015 (si ripete, peraltro, ‘ doppiato ‘ dal decreto RAGIONE_SOCIALE ‘ USR RAGIONE_SOCIALE n. 360 del 11/01/2016 che aveva riconosciuto la parità scolastica in favore del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a far data dall ‘ anno RAGIONE_SOCIALE 2012/2013)». Nel medesimo contesto, il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE aggiunge che non «paiono significativi i dubbi manifestati nell ‘ atto di appello sulla effettività e regolarità RAGIONE_SOCIALEe procedure di esame svolte nell ‘ anno RAGIONE_SOCIALE in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ autorizzazione» superata dall’efficacia retroattiva del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità – e conclude, tuttavia, nel senso che «le dedotte circostanze, comunque in questa sede non provate, lasciano in ogni caso ferme le possibili eventuali iniziative d ‘ ufficio RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione, laddove si acclari la carenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di regolare svolgimento degli esami», richiamando infine quanto deciso nella sentenza rescindente di questa S.C.
Pertanto, come chiarito nel richiamato precedente, il senso complessivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE non è in contrasto con l’interpretazione resa da questa Corte, attes i l’incontestato riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALEa parità, la ribadita irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe modalità di concreto svolgimento degli esami per l ‘ acquisizione RAGIONE_SOCIALEa qualifica e l’espressa salvezza RAGIONE_SOCIALEe debite iniziative d ‘ ufficio RAGIONE_SOCIALEa P.A. ove «si acclari la carenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di regolare svolgimento degli esami». Per l’appunto, p roprio tale salvezza ed espressa limitazione sancite dai giudici amministrativi rende quella decisione compatibile con quanto accertato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla mancanza RAGIONE_SOCIALEe condizioni derivanti dalla normativa per il riconoscimento del valore legale dei conseguenti titoli.
8. Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame nella presente controversia va respinto, atteso che la Corte d’appello bresciana ha motivato in maniera speculare a quella oggetto di impugnazione nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, dal quale il
Collegio non ritiene di discostarsi, avuto riguardo alle precisazioni già effettuate in quella sede fra il perimetro e l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente ed il principio espresso sulla diversa ragione di invalidità del titolo individuata dalla Corte territoriale.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda, essendo sopravvenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso il chiarimento operato rispetto al precedente rappresentato da Cass. n. 17723 del 2023, sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite fra le parti.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Cons. est. Presidente NOME COGNOME