Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11927 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25557-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 99/2022 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 286/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale NOME COGNOME era stato condannato a corrispondere a NOME COGNOME la somma di € 23.621,78 a titolo di differenze retributive e di TFR in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 9.11.2012 al 28.2.2014 che, formalmente
intermittente e poi a tempo determinato, era stato accertato come a tempo indeterminato.
1.1. Il giudice di appello, nel rammentare che il Tribunale aveva valorizzato tra l’altro la contumacia del resistente e la mancata risposta all’interrogatorio formale, ha escluso che la sentenza di primo grado fosse nulla in relazione alla mancata rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
1.2. A tal fine ha precisato che la notifica era stata eseguita all’indirizzo, rimasto nel tempo invariato, risultante dalla visura storica rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE che è anche quello risultante nel timbro posto in calce al contratto di assunzione sottoscritto dallo stesso COGNOME.
1.3. Ha invece ritenuto irrilevante la documentazione depositata dal ricorrente, attestante un diverso recapito, sul rilievo che si trattava di certificazioni successive al periodo in osservazione e di una fotografia dei luoghi in cui i numeri civici risultavano apposti dallo stesso ricorrente.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a due motivi. NOME COGNOME non ha opposto difese rimanendo intimato.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c .p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 e n. 5 c.p.c. per avere la Corte erroneamente valutato e motivato la incontestabile risultanza probatoria dell’erroneità dell’indirizzo di notifica, che costituisce fatto decisivo della discussione.
3.1. Ad avviso del ricorrente dalla lettura degli atti emergerebbe chiaramente come sia un fatto non contestato che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e così degli atti giudiziari successivi, sia avvenuta pacificamente all’indirizzo della sede legale della RAGIONE_SOCIALE, luogo di lavoro del Sig. COGNOME, a Marina di RAGIONE_SOCIALE (MS) in INDIRIZZO, secondo le modalità di cui all’art. 140 c .p.c.,
indirizzo risultante da alcuni documenti prodotti dalla controparte nel corso del giudizio, peraltro non contemporanei alla data di notifica, che il Tribunale aveva ritenuto dirimenti per attestare la regolarità della notifica e la correttezza dell’indiriz zo utilizzato. Era stata invece considerata irrilevante la documentazione in controprova prodotta dal COGNOME il quale insiste nel ricordare che la INDIRIZZO è caratterizzata dalla presenza di diverse attività di somministrazione legate in genere al settore alimentare e che l’immobile oggetto di accertamento, sede dell’attività della RAGIONE_SOCIALE, è identificato al Catasto fabbricati al Foglio 102, Part. 179 e sub 2 di INDIRIZZO.
3.2. Sottolinea che a riprova del fatto che la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata fatta ad un indirizzo errato era stata depositata in giudizio ampia documentazione che ne confermava l’erroneità e che erroneamente la Corte di merito aveva dato rilievo al dato formale rinvenuto nella visura camerale storica e in calce alla lettera di assunzione citando Cass. 2670 del 1977.
3.3. Sostiene che così facendo il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., con una motivazione carente contraddittoria e erronea, laddove invece in adesione a quanto affermato ripetutamente dalla Cassazione in tema di notificazione degli atti processuali, ai fini della determinazione del luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale atteso che le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito .
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 159 c .p.c., dell’art. 292 c.p.c. e dell’art . 111 Cost. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. le la conseguente nullità della sentenza di primo grado.
4.1. Sostiene infatti che alla nullità della notifica del ricorso introduttivo consegue la nullità della sentenza di primo grado (impugnata tardivamente innanzi alla Corte di Appello di Genova ai sensi dell’art. 327 cpc, ultimo comma) nella quale è stata dichiarata la contumacia del convenuto ed anche la successiva mancata risposta all’interrogatorio formale sarebbe conseguita alla nullità per le medesime ragioni delle notifiche ancora una volta eseguite ex art. 140 c.p.c. allo stesso indirizzo di INDIRIZZO Rinchiosa n. 39 INDIRIZZO) che, come già evidenziato, non corrispondeva né alla sede dell’impresa né tantomeno alla residenza anagrafica dell’odierno appellante che all’epoca si trovava in INDIRIZZO. Tutto ciò in palese violazione dell’art. 292 c .p.c..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Si controverte della corretta instaurazione del contraddittorio davanti al giudice di primo grado e nello specifico della errata valutazione, da parte della Corte di appello, della documentazione prodotta in giudizio per dimostrare che la notifica non era stata eseguita correttamente.
5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte di merito ha esaminato la documentazione depositata dalla ricorrente per sostenere che la INDIRIZZO di Marina INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE non era il corretto indirizzo della pizzeria gestita dall’odierno ricorrente ed ha motivatamente accertato che quegli elementi di valutazione non erano idonei a dimostrare che l ‘ indirizzo a cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato era differente sottolineando che quello utilizzato risultava alla
RAGIONE_SOCIALE invariato nel tempo e che inoltre era proprio quello che era stato dalla datrice di lavoro indicato nel contratto di assunzione.
5.3. Si tratta di accertamento di fatto che in questa sede non può essere censurato tenuto conto del fatto che è ben vero che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche (Cass. n.19132/04,n. 11562/03, 4829/79, 4705/89), e che assume rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale (Cass. 12303/08) sicché tali risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento (Cass. 24422/06, Cass. 5715/02, 3262/05, 11562/03, 17504/03), e tuttavia appartiene al giudice di merito la valutazione del materiale probatorio ed anche la scelta nell’ambito delle prove offerte di quelle ritenute rilevanti. La censura di omesso esame deve attenere ad un fatto decisivo che sia stato trascurato e non certo all’apprezzamento delle prove. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. va ricordato che questa non è ravvisabile quando si denunci nella sostanza una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove valutandole secondo il suo prudente apprezzamento laddove invece si trattava di prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 01/03/2022 n. 6774 e 17/01/2019 n. 1229). Nella specie la Corte ha proprio valutato con un apprezzamento prudente le prove che le erano state sottoposte al fine di verificare l ‘esattezza dell’indirizzo al quale erano state effettuate le notifiche del ricorso prima e della convocazione per l’ interrogatorio formale poi.
6. La mancata costituzione del COGNOME rimasto intimato esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024