Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 7685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18068-2024 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.20/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 350/2023 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 92/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
il Sig. NOME COGNOME, premettendo di essere in possesso del ‘Diploma di qualifica RAGIONE_SOCIALE di ‘Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina’ conseguito nell’anno RAGIONE_SOCIALE 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE, adiva il Tribunale di Brescia per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di RAGIONE_SOCIALE di III fascia del personale ATA della Provincia di Brescia adottato dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE dell’ RAGIONE_SOCIALE e la risoluzione anticipata del rapporto, in quanto destinatario di supplenze fino al termine dell’attività didattica;
il Tribunale rigettava la domanda e riteneva che, pur essendo pacifico il riconoscimento retroattivo all’anno 2012/2013 dello status di scuola paritaria dell’RAGIONE_SOCIALE, ciò non implicasse automaticamente la validità del titolo di ‘Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina’ oggetto di causa;
la Corte bresciana, adita dal lavoratore, confermava la sentenza di primo grado;
riteneva non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo, posto che il COGNOME aveva prodotto non già il diploma, ma un documento con il quale il Coordinatore RAGIONE_SOCIALE, visti gli atti d’ufficio, certificava che lo stess o ricorrente aveva conseguito,
nella sessione d’esami dell’a.s. 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE, il diploma di qualifica RAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina: il contenuto del documento non riguardava, quindi, l’effettivo rilascio del diploma, ma il fatto che tale conseguimento risultava dagli atti consultati;
la Corte territoriale, in motivato dissenso rispetto a Cass. n. 17223/2023, ha ritenuto -su richiesta del RAGIONE_SOCIALE -di poter sindacare il titolo ottenuto dal COGNOME per ottenere l’iscrizione nelle graduatorie, escludendone la legittimità, atteso che il RAGIONE_SOCIALE non poteva tenere e organizzare la prova d’esame in quanto in violazione della normativa (di cui al regime transitorio dell’art. 8 co mma 5 d.P.R. n. 87/2010, rimasto in vigore solo un anno) che avrebbe imposto, per poter organizzare un corso triennale, di essere scuola paritaria fin dall’a.s. 2010/2011;
nessuna prova v’era, infine, del rispetto, in sede di prove d’esame, dei requisiti dell’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001 con riguardo all’ammissione degli esterni ( id est , aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione RAGIONE_SOCIALE autorizzato dalle Regioni);
contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore basato su due motivi, cui si oppone con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell’ RAGIONE_SOCIALE Campania e violazione e falsa applicazione di legge sulla validità del titolo di accesso nelle graduatorie d’RAGIONE_SOCIALE, per il triennio 2021/2024, del personale ATA,
profilo collaboratore RAGIONE_SOCIALE nonché del decreto ministeriale n. 50/2021; l’RAGIONE_SOCIALE in parola, la cui natura paritaria era stata riconosciuta retroattivamente, era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica RAGIONE_SOCIALE fin dall’a.s. 2012/2013;
con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli ex artt. 1700, 2697 e 2699 cod. civ., per avere la Corte di merito illegittimamente disconosciuto il valore di atto pubblico del diploma di qualifica RAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione -settore cucina, a.s. 2012/2013, conseguito presso il RAGIONE_SOCIALE, rilasciato dalla scuola paritaria, così violando gli artt. 2699 e 2700 cod. civ ., in relazione alla violazione dell’art. 357 cod . pen. e ai principi di cui alla legge n. 241/19 90 e all’art. 97 Cost.;
in relazione alle censure richiamate, va rilevato che il ricorso per cassazione riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione alla peculiarità della fattispecie vanno opportunamente esplorate;
si ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
P.Q.M.
La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione