Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3413  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 490/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2282/2020 depositata il 05/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione introduttivo COGNOME NOME conveniva COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE di viaggi <> avanti al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, esponendo: che aveva stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE convenuta contratto di pacchetto turistico con destinazione Praga; che in data 17 ottobre 2013, giunti lei ed il marito a Praga per il viaggio di nozze, avevano trovato chiuso l’albergo prenotato ed erano stati trasferiti dal proprietario presso un appartamento distante 500 m dall’hotel ma privo di comfort, di servizi di pulizia e di ricambio biancheria; che dopo essere rimasti due notti presso il suddetto appartamento, a seguito delle rimostranze dei genitori presso l’RAGIONE_SOCIALE di viaggi, ottenevano una nuova destinazione presso albergo a quattro stelle, parallelo a quello prenotato, ma sito in periferia e lontano dal centro storico di Praga, che erano quindi stati costretti a raggiungere in taxi; chiedeva pertanto il risarcimento sia del danno patrimoniale, costituito dal rimborso di parte del costo del pacchetto e dei costi di viaggio, sia del danno non patrimoniale, avendo la vicenda rovinato il loro viaggio di nozze, da considerarsi quale evento irripetibile.
Si costituiva resistendo NOME.
1.1. Con sentenza n. 1294/2014 dell’8 luglio 2014 il giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria, per l’effetto condannando la COGNOME al pagamento in favore della COGNOME del risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non.
 Avverso  tale  sentenza  NOME  proponeva  appello avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva resistendo COGNOME NOME.
2.1.  Con  sentenza  n.  2282/2020  del  5  ottobre  2020  il Tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  accoglieva  l’appello  e  in riforma della sentenza del giudice di pace, rigettava la domanda risarcitoria proposta in primo grado.
 Avverso  tale  sentenza  COGNOME  NOME  propone  ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
 La  trattazione  del  ricorso  è  stata  fissata  in  adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  la  ricorrente  denuncia  <>.
Lamenta che il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni fatti decisivi, e cioè che i ricorrenti si sono trovati l’albergo prenotato chiuso per tutto il periodo del loro viaggio di nozze, con conseguente necessità di trovare una sistemazione di fortuna per le prime due notti e di trascorrere le restanti cinque in un altro albergo; ne deriva il grave inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE di viaggi e nullo in parte qua il pacchetto turistico (<>: p. 11, punto b, terzo periodo del ricorso).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia <>
Lamenta  che  erroneamente  il  giudice  di  appello  ha  ritenuto che l’inadempimento allegato doveva ritenersi di scarsa importanza, senza tenere conto che la vacanza era stata rovinata e che il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito  in  considerazione  del  fatto  che  essa  ricorrente  era  in viaggio di nozze.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce <>.
Lamenta che erroneamente il giudice d’appello non ha preso in adeguata considerazione la circostanza della necessitata permanenza per due notti in un appartamento che non rispettava gli  standard  pattuiti,  e  pertanto  ha  erroneamente  addossato  al consumatore un inadempimento contrattuale, mentre il mancato adempimento doveva essere attribuito esclusivamente all’RAGIONE_SOCIALE di viaggi, alla quale spettava l’onere di dimostrare di non essere responsabile della chiusura dell’albergo che era stato prenotato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che il giudice d’appello ha omesso completamente di tener conto del disagio e dello stress causato agli sposi sia dalla chiusura della prima struttura alberghiera che avevano prenotato, sia del pernottamento per ben due giorni e due notti presso un appartamentino spartano e senza alcun servizio; in tal modo il giudice di appello ha omesso di considerare l’inadempimento totale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di viaggi al contratto sottoscritto, determinando così una vacanza rovinata per l’assoluta indisponibilità del bene oggetto del pacchetto turistico.
Il giudice di appello erroneamente ha dato atto che il comportamento dell’RAGIONE_SOCIALE di viaggi sia stato conforme ai canoni di diligenza professionale, posto che l’RAGIONE_SOCIALE era invece tenuta alle dovute informative di cui all’art. 37 del codice del turismo, ad accertarsi della disponibilità dei posti presso l’albergo e ad accertarsi se l’albergo fosse in attività; niente di tutto ciò è stato svolto dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale soltanto dopo due giorni dall’arrivo degli sposi a Praga vi riuscì a trovare una nuova sistemazione, dunque solo dopo che il viaggio di nozze doveva considerarsi ormai rovinato.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che erroneamente il giudice di appello, nel considerare  l’inadempimento  di  scarsa  importanza,  ha  negato  il risarcimento del danno non patrimoniale <>,  nonostante  la  irrepetibilità  del  viaggio  di  nozze oggetto di causa.
 Con  il  sesto  motivo  la  ricorrente  deduce  <>.
Lamenta  che  il  giudice  d’appello  ha  statuito ultra petita perché la richiesta di ripetizione delle somme riconosciute in via equitativa  dal  giudice  di  pace  a  titolo  di  risarcimento  del  danno patrimoniale non risulta essere stata formulata dall’appellante.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta <>  (p.  27)  l’iniquità  e  la  erroneità della condanna di essa appellata COGNOME NOME al pagamento delle spese di primo e secondo grado.
Evidenzia  che  il  giudice  di  appello  è  incorso  in  errore  nel considerare  il  valore  della  vertenza,  conseguentemente  errando nella  individuazione  del  relativo  scaglione  di  cui  alla  tariffa  del d.m. 55/2014; inoltre il giudice di appello erroneamente ha posto a  carico  di  essa  esponente  anche  il  pagamento  delle  spese  di primo grado riscosse dal procuratore distrattario, egli solo pertanto  tenuto  alla  restituzione,  anche  se  non  evocato  un giudizio.
Lamenta infine che il giudice d’appello non ha correttamente valutato  la  reciproca  soccombenza  delle  parti  nei  due  gradi  di merito  e  dunque  erroneamente  ha  provveduto  in  ordine  al regolamento delle spese di lite.
Va preliminarmente rilevato che, prima dell’ adunanza camerale, il difensore della ricorrente, giusta procura speciale che gli conferisce anche il potere di rinunciare, ha comunicato a mezzo PEC inviata alla cancelleria della Terza Sezione civile <>, in cui riferisce <> e dichiara pertanto di rinunciare al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., a spese compensate.
Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, pur in difetto di accettazione della controparte, dato che la rinuncia non ha carattere ‘accettizio’.
L’esito  alterno  dei  giudizi  di  merito  integra  circostanza meritevole  di  apprezzamento  al  fine  di  derogare  alla  regola generale della condanna del rinunciante al pagamento delle spese
sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. n. 9474/2020).
 Non  sussistono  le  condizioni  per  il  pagamento  del  c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. n. 34025/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione