SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 171 2025 – N. R.G. 00000605 2023 DEPOSITO MINUTA 15 10 2025 PUBBLICAZIONE 15 10 2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile -Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
della causa iscritta al N.NUMERO_DOCUMENTO
Oggi 15/10/2025, innanzi al AVV_NOTAIO, sono comparsi:
per la parte ricorrente l’AVV_NOTAIO;
per la parte resistente nessuno è comparso.
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il AVV_NOTAIO entra in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il AVV_NOTAIO pronunzia la seguente sentenza dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di AVV_NOTAIO del Lavoro, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 605/2023 R.L. promossa da
(
) e
(
P.
e difese dagli AVV_NOTAIO.ti NOME e NOME COGNOME;
contro
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente : ‘ accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la dolosa sottrazione di denaro aziendale ovvero l’illegittimo e/o ingiustificato utilizzo di € 500,00 consegnati brevi manu al dipendente, l’ingiustificato prelievo di contante tramite bancomat per € 4.100,00 e pagamenti POS per € 2.702,62 eseguiti dal sig. senza la previa autorizzazione del datore di lavoro ovvero successiva giustificazione da parte del dipendente e/o ratifica da parte del datore di lavoro e/o utilizzati per finalità estranee all’interesse aziendale ed al rapporto lavorativo; Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in
(
C.F.
P.
) rappresentate ricorrenti
;
resistente
contumace
narrativa, l’estraneità al rapporto lavorativo e, quindi, la dolosa sottrazione del denaro aziendale e utilizzato dal sig. per operare rifornimenti di carburante durante il periodo di malattia per l’importo complessivo € 874,13; Condannare il sig. alla restituzione in favore del datore di lavoro ovvero della titolare effettiva dei conti correnti l’importo complessivo di € 7.676,75, oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Autorizzare la , datore di lavoro, a trattenere l’importo netto della busta paga di € 2.670,66 e consegnarla alla a parziale compensazione di quanto dovuto dal sig. alla . Con vittoria di spese e compensi di lite ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.12.2023, le società ricorrenti indicate in epigrafe, adivano il AVV_NOTAIO del Lavoro di Trieste, esponendo che il sig. era stato assunto alle dipendenze della società controllata dalla con contratto a tempo indeterminato dall’11.09.2023, con qualifica di operaio, mansioni di frigorista addetto alla manutenzione di macchine e impianti ad ammoniaca e F-gas, inquadramento nel livello C3 del CCNL Metalmeccanica Industria e periodo di prova di 3 mesi come da CCNL di riferimento.
Alla fine del periodo di formazione, gli erano stati affidati mezzi ed istruzioni per lavorare a distanza, dovendo il lavoratore operare prevalentemente in Basilicata, Campania, Lazio e Calabria e dunque un furgone targato TARGA_VEICOLO dotato di attrezzatura fissa per € 4.240,10 e attrezzatura manuale del valore di € 10.400,00, carta di credito / bancomat aziendale della in attesa che arrivasse la nuova carta di credito, € 500,00 e la carta carburante collegata al furgone TARGA_VEICOLO, bancomat
aziendale n. collegato al cc della carta carburante collegata al furgone TARGA_VEICOLO.
Dopo essere stato in malattia dal 27/09/2023 al 29/09/2023 compreso e dal 18/10/2023 al 27/10/2023 compreso, il sig. si era rivolto ai CC di Castel Volturno esponendo che in data 25/10/2023, ignoti malfattori avevano forzato la serratura dello sportello lato guida ed inoltre avevano divelto i ganci di chiusura del portellone laterale e degli sportelli posteriori al fine di asportare tutta la merce, la scaffalatura ed il materiale da lavoro che si trovava all’interno del furgone .
Successivamente la aveva svolto degli accertamenti sulle attività svolte dal lavoratore, appurando l’esistenza di un ammanco complessivo, allo stesso imputabile, di € 7.676,75, al netto dell’importo di € 500,00 consegnato brevi manu, ed in particolare € 4.100,00 prelevati con bancomat senza previa autorizzazione ovvero successiva giustificazione e ratifica e comunque non utilizzati nell’interesse dell’azienda, € 2.702,62 per pagamenti POS non autorizzati né giustificati e comunque non utilizzati nell’interesse dell’azienda; € 874,13 per rifornimento gasolio tuttavia effettuato durante il periodo di malattia e dunque non imputabile ad attività lavorativa.
Le giustificazioni fatte pervenire dal lavoratore all’esito dei rilievi mossi dal datore di lavoro erano risultati del tutto infondati e l’azienda aveva proceduto al licenziamento, proponendo poi la presente causa per il risarcimento dei danni subiti.
La causa, una volta dichiarata la contumacia del ricorrente, veniva istruita con l’escussione di testimoni per poi essere decisa all’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. nr. 22461/2015; Cass. nr. 24885/2014; Cass. nr. 4161/2014) la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova richiesta per il diritto di cui viene chiesto il riconoscimento. Conseguentemente rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell’obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
Ciò posto, va rilevato che, alla luce dei fatti dedotti in giudizio, deve essere differenziata la posizione della da quella della in ragione delle pretese avanzate. Quanto alla domanda di risarcimento per indebito utilizzo della carta di credito e della carta carburante consegnata al lavoratore, le stesse erano di proprietà della controllante della La controllante, come specificato in ricorso, ‘ per l’esecuzione di interventi manutentivi sui propri macchinari .. a volte si avvale anche delle maestranze del personale della sostenendo però direttamente i costi e consegnando al personale i mezzi necessari (bancomat, carta
carburante, e veicoli) ‘. Dunque è legittimata attiva alla pretesa di risarcimento danni attinenti agli importi di € 4.100,00 prelevati con bancomat e di € 2.702,62 per pagamenti POS asseritamente non autorizzati né giustificati e comunque non utilizzati nell’interesse dell’azienda, nonché di € 874,13 per rifornimento gasolio. In tal caso deve presumersi, alternativamente, che fra il lavoratore e la sia intercorso un comodato d’uso ex art. 1803 c.c., oppure che la sia datore di lavoro occulto del . In entrambi i casi la pretesa attorea, è qualificabile in termini di risarcimento danni da responsabilità contrattuale. Quanto agli € 500,00 che il datore di lavoro, ovvero sostiene di aver consegnato al lavoratore e che quest’ultimo avrebbe sottratto, s iamo dinanzi ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale , in quanto l ‘ obbligo di restituzione di importi consegnati dal datore di lavoro trova fondamento nel disposto dell ‘ art. 2104 c.c..
10. Tanto premesso si deve evidenziare che ha assolto all’onere della prova alla stessa spettante producendo il contratto di assunzione (doc. 2 ricorso), e riscontrando l’esistenza degli ammanchi per i quali si chiede il risarcimento, con la produzione degli estratti conto relativi ai prelievi effettuati dal per € 4.100,00, ed ai pagamenti POS per € 2.702,62 (doc. 17). A fronte di un tanto il lavoratore non solo non si è costituito, ma nella corrispondenza allegata al ricorso (doc. 19) mai ha contestato il possesso e l ‘uso della carta di credito aziendale e ha fatto riferimento genericamente a spese affrontate per motivi lavorativi o a spese sostenute per la manutenzione del furgone senza mai produrre fatture o ricevute a giustificazione delle stesse, né contestare di aver ricevuto le carte di credito o le carte carburante. Del resto l ‘estratto conto, mette in evidenza come alcune delle operazioni di prelievo o di addebito siano stati eseguiti addirittura presso il Game Palace di Castel Volturno, altri presso centri
diagnostici, e dunque in contesti del tutto estranei alla prestazione dell ‘ attività lavorativa. Deve pertanto essere riconosciuta la pretesa di ad essere risarcita per il danno subito di € 6.802,62, (€ 4.100 per prelievi ed € 2.702,62 per addebiti POS) così come dedotto in ricorso.
11. Quanto alle spese per carte carburante, la pretesa deve essere accolta solo in parte. Deve essere rigettata quella relativa alla carata carburante n. 7583 intestata al furgone TARGA_VEICOLO, in quanto non è stato richiesto di provare che tale carta fosse stata consegnata al lavoratore, né mai allo stesso è stato contestato alcunchè in proposito prima del giudizio. Quanto alla carta carburante collegata al furgone targato TARGA_VEICOLO, la documentazione allegata al ricorso (doc. 25) dà conto del fatto che la stessa sia stata consegnata al , così come dà conto del fatto che le seguenti operazioni sono state poste in essere mentre il lavoratore si trovava in malattia con conseguente presunzione di non riconducibilità alla prestazione lavorativa:
-in data 18.10.2023 alle ore 8.07 per € 81,00;
-in data 19.10.2023 alle ore 8.25 per € 100,00 ;
-in data 20.10.2023 alle ore 9.19 per € 40,00;
-in data 23.10.2023 alle ore 7.40 per € 10,00;
-in data 24.10.2023 alle ore 8.43 per € 200,00 ;
il tutto per un importo di € 431,00 , importo da riconoscere alla a titolo risarcitorio.
12. Difatti, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dal noto arresto reso a Sezioni Unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha infatti statuito il principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). A fronte di tali rilievi appare superflua l’istruttoria effettuata nel corso del giudizio.
Dunque, quanto alle spese effettuate con la carta bancomat e con la carta carburante, toccava al ricorrente dare prova della riferibilità delle spese effettuate all’esecuzione degli obblighi contrattuali così come sopra individuati. Tuttavia, pur essendovi prova in atti della regolare notifica del ricorso, il lavoratore ha scelto di rimanere contumace, e non è dunque nelle condizioni di assolvere all’onere della prova allo stesso spettante ex art. 2697 c.c., fermo restando, comunque che risulta come alcuni dei prelievi e dei pagamenti siano stati eseguiti durante la malattia del , alcuni pagamenti POS sono stati eseguiti addirittura presso il Game Palace di Castel Volturno, altri presso centri diagnostici e dunque l’inerenza al rapporto di lavoro appare in tali casi oggettivamente smentita dalle evidenze documentali.
Deve essere rigettata inv ece la pretesa risarcitoria per € 500 ,00 riconducibile alla in quanto risulta sfornita di qualsiasi prova la circostanza della consegna al lavoratore dell ‘ imp orto di € 500,00 in contanti.
Alla luce delle superiori argomentazioni deve rigettarsi anche la pretesa relativa all ‘ accertamento di un diritto della la quale non ha dimostrato di aver subito un danno patrimoniale, a procedere a compensazione con i crediti di lavoro del .
Il ricorso deve essere pertanto accolto con condanna del convenuto contumace alla corresponsione dell ‘importo di € 7.233,62 oltre accessori a titolo di risarcimento per i danni subiti. Tutte le altre pretese devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra e convenuto contumace, mentre vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di per i fatti di causa e per l ‘ effetto condanna il medesimo a corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, l ‘ imp orto di € 7.233,62 oltre accessori;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che quantifica in € 2.695,00 oltre accessori ; compensa integralmente per il resto.
Trieste, 15/10/2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME