Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
sul ricorso 17295/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
ricorrente – contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 65/2020 depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, definendo con la sentenza riportata in epigrafe il contenzioso insorto tra le RAGIONE_SOCIALE e la Banca Monte dei Paschi di Siena in merito ai TAEG applicati da quest’ultima ai rapporti di conto corrente in essere con la prima, ha accolto l’appello incidentale della banca -che si era doluta che il giudice di primo grado avesse ravvisato l’usurarietà dei tassi applicati in corso di rapporto per alcuni trimestri -ed in riforma della decisione impugnata, ha escluso la rilevanza dell’usura sopravvenuta in ragione sia del positivo argomento estrapolato dalla norma di interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996, n. 108, risultante dall’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 24, secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, sia del principio enunciato dalle SS.UU. di questa Corte nell’arresto 24675/2017, ad avviso del quale allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o
della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Reclama ora la cassazione di detta sentenza la società soccombente affidandosi a tre motivi di ricorso, ai quali resiste la banca con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si sostiene l’erroneità dell’impugnata decisione nella parte in cui aveva escluso ogni rilevanza all’usurarietà dei tassi sopravvenuta in corso di rapporto richiamando i principi del citato arresto delle SS.UU., e ciò benché essi fossero stati enunciati con riferimento ai rapporti di mutuo -sicché non sarebbero stati estensibili ai rapporti di conto corrente, stante l’oggettiva ed evidente differenza fra i due contratti -e comunque dovessero ritenersi inoperanti a fronte del fatto che i tassi erano stati modificati dalla banca in corso di rapporto nell’esercizio dello ius variandi accordatole dall’art. 118 TUB -tanto che perciò si sarebbe trattato non di usura sopravvenuta, ma di usura originaria -è, prim’ancora che infondato, inammissibile poiché evidentemente versato in fatto.
Per vero il motivo, ancorandosi in fatto all’esercizio dello ius variandi attributo alla banca dalla citata norma del TUB, presuppone un accertamento in fatto -inteso segnatamente a delibare la circostanza che l’esercizio dello ius variandi avrebbe prodotto l’aumento dei tassi oltre la soglia dell’usura oggettiva in alcuni periodo -del tutto estraneo all’itinerario motivazionale dispiegato nella sentenza impugnata, sicché esso colloca l’asse della critica che
si muove alla sentenza su un terreno che sfugge alle preoccupazioni decisionali del giudice di merito -che come si è visto motiva il proprio deliberato su più solide basi di diritto -e che tantomeno si rende praticabile in questa sede, attesi i limiti propri del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si sostiene la contrarietà della sentenza impugnata agli artt. 118 TUB e 2697 cod. civ. perché, ragionando nei riferiti termini, avrebbe erroneamente addossato all’attrice l’onere probatorio in ordine all’avvenuto esercizio dello ius variandi quantunque la circostanza non fosse stata mai posta in discussione e fosse comprovata dagli accertamenti peritali, è infondato e va pertanto disatteso.
Va al riguardo ribadito il convincimento, argomentato in fedele sintonia con le regole che governano nella materia de qua la ripartizione dei compiti probatori, che è onere della parte interessata, che deduce l’usurarietà del tasso praticato, dare la prova dell’entità del medesimo e dell’epoca in cui è stato pattuito, pur se a seguito dell’unilaterale determinazione a cui procede la banca esercitando lo ius variandi , di nessuna utilità rivelandosi a tal fine il richiamo a pretesi accertamenti che in tal senso sarebbero stati operati dal CTU a suo tempo nominato in primo grado, vuoi per la genericità del richiamo vuoi per l’estraneità della circostanza al confronto processuale svoltosi in grado di appello.
Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si sostiene la contrarietà della sentenza impugnata agli artt. 1815, comma 2 e 1419 cod. civ. perchè, partendo dal presupposto dell’accertata usurarietà dei tassi corrente in alcuni periodi, avrebbe dovuto concludere che per tali periodi non fossero dovuti interessi, resta assorbito per effetto di quanto statuito in relazione ai motivi precedenti, giacché esso si fonda su una circostanza -l’usurarietà
dei tassi sopravvenuta in corso di rapporto -che non ha trovato alcuna conferma nel corso del giudizio.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 20.3.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME